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11.3780 · Postulato · 2011-09-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare se limitare nel tempo le normative federali legate a determinati tempi e problemi (p. es. basi legali per sussidi, finanziamenti speciali o oggetti per i quali è difficile formulare previsioni, quali provvedimenti amministrativi o norme di verifica ecc.). In assenza di un nuovo decreto di proroga, la base legale per tali prestazioni statali decadrebbe automaticamente una volta scaduto il termine.

Begründung

L'attività normativa statale e, di conseguenza, la densità normativa non hanno fatto che aumentare negli ultimi dieci anni. Tale tendenza va frenata. Limitare nel tempo le basi legali per le prestazioni statali (clausola di temporaneità) costituisce un efficace strumento di snellimento e può contribuire a mantenere finanziabile il nostro Stato liberale. Tale clausola garantisce inoltre che gli atti normativi vengano esaminati periodicamente e adeguati agli sviluppi più recenti.

Ovviamente non è opportuno introdurre clausole di temporaneità generiche, per non rischiare proroghe automatiche oppure oneri burocratici insensati e per continuare a garantire la necessaria certezza giuridica a lungo termine. La limitazione temporale generalizzata va vagliata anzitutto per gli atti riguardanti normative legate a determinati tempi e problemi (p. es. basi legali per sussidi, finanziamenti speciali o oggetti di difficile previsione quali provvedimenti amministrativi o norme di verifica, ecc.). La verifica dell'efficacia dei provvedimenti della Confederazione è sancita nella Costituzione (art. 170) sin dal 2000, senza tuttavia essere soggetta a limitazioni temporali. A nostro parere, l'utilizzo mirato di clausole di temporaneità integrerebbe in modo adeguato la normativa vigente.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

La richiesta di introdurre leggi e ordinanze limitate nel tempo, valutate una volta scaduto il termine, è comprensibile alla luce del desiderio di ridurre la burocrazia. Tuttavia, il diritto vigente consente già di limitare nel tempo gli atti legislativi, di emanare normative a carattere sperimentale e di valutare l'efficacia degli atti legislativi - e la prassi fa ampio uso di tali possibilità. Il Consiglio federale è nondimeno disposto a considerare in misura maggiore rispetto al passato la possibilità di limitare nel tempo e di valutare le leggi e le ordinanze nei campi normativi citati.

È opportuno limitare la validità temporale di leggi e ordinanze, soprattutto per la risoluzione legislativa di problemi prettamente sporadici, in caso di problemi risolvibili definitivamente applicando altre misure per un determinato periodo di tempo oppure nel caso di atti normativi il cui effetto è incerto. In questi tre casi è possibile prevedere un obbligo di rendicontazione al fine di garantire la disponibilità tempestiva delle basi necessarie a prorogare normative limitate nel tempo.

Le normative a carattere sperimentale si propongono di fornire solide basi decisionali in vista dell'adozione di atti legislativi definitivi. Come illustrato dal Consiglio federale nel rapporto di gestione 1988 (pag.193), le normative a carattere sperimentale sono rette da regole speciali: le sperimentazioni devono infatti essere limitate nel tempo. Anche il loro campo d'applicazione personale e territoriale deve essere il più ristretto possibile. Inoltre, la normativa a carattere sperimentale deve essere necessaria e atta ad agevolare l'istituzione di basi decisionali solide in vista di un disciplinamento definitivo. Occorre inoltre disciplinare espressamente il rilevamento dei dati e l'analisi dei risultati. In Svizzera sono state adottate normative a carattere sperimentale in particolare nel caso di nuove possibilità d'intervento in campi d'interazione complessi (p. es. l'efficacia della somministrazione di eroina sotto controllo medico) o di nuove soluzioni tecniche (p. es. banche dati informatiche).

Il 3 novembre 2004 il Consiglio federale ha deciso, nell'ambito dell'attuazione dell'articolo 170 della Costituzione federale, varie misure tese a migliorare la verifica dell'efficacia delle attività della Confederazione. In tal modo intende potenziare l'efficienza in seno all'amministrazione federale, migliorare la qualità e la trasparenza delle corrispondenti verifiche e attribuire maggior peso al criterio della redditività. Ogni anno l'amministrazione federale effettua un centinaio di valutazioni. Il Parlamento ha peraltro la facoltà di conferire, in qualsiasi momento, mandati di valutazione.

Il Consiglio federale illustra periodicamente in un rapporto all'attenzione del Parlamento se gli aiuti finanziari e le indennità adempiono i requisiti legali; se necessario, propone la modifica o l'abrogazione di atti legislativi federali (cfr. art. 5 legge sui sussidi, RS 616.1). Effettuano peraltro valutazioni anche il Controllo federale delle finanze e l'Organo parlamentare di controllo dell'amministrazione.

In sintesi, gli strumenti necessari (atti legislativi limitati, normative a carattere sperimentale, obblighi di rendicontazione e valutazioni) esistono già e sono già utilizzati. Non è pertanto necessario procedere all'esame chiesto dagli autori del postulato. Il Consiglio federale è tuttavia disposto a tenere conto di quanto chiesto nell'intervento, considerando maggiormente la possibilità di limitare nel tempo e di valutare le normative legate a determinati tempi e problemi.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.