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11.3781 · Mozione · 2011-09-14

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché i richiedenti l'asilo già assegnati a un cantone e poi fermati dalla polizia per reati o atti di teppismo vengano ritrasferiti senza indugio nei centri federali. La loro procedura va trattata e conclusa immediatamente.

Begründung

I cantoni registrano un crescente numero di atti di teppismo commessi da migranti economici. Urge intervenire per sgravare i cantoni e onorare gli obblighi nei confronti della popolazione. I richiedenti l'asilo fermati dalla polizia per reati o atti di teppismo vanno pertanto ritrasferiti senza indugio nei centri federali, come previsto dalle basi legali esistenti. In virtù dell'articolo 28 capoverso 1 della legge sull'asilo (LAsi), i cantoni possono infatti assegnare in ogni momento a tali richiedenti un nuovo luogo di soggiorno in una struttura di accoglienza gestita dall'UFM, se quest'ultimo è d'accordo. In tali casi ci si attende ovviamente che sia l'UFM sia il TAF espletino con particolare celerità la procedura pendente. In virtù dell'articolo 74 capoverso 1 lettera a della legge federale sugli stranieri (LStr), la persona che abbia messo in pericolo la sicurezza o l'ordine pubblico può inoltre essere confinata nella struttura federale di accoglienza e le può essere vietato di accedere al territorio del cantone. Infine, in caso di violazione di tale divieto o dell'assegnazione, la persona può essere posta in carcerazione preliminare in virtù dell'articolo 75 LStr.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale ritiene che non sussista alcuna base legale che permetta di procedere come chiesto dagli autori della mozione nei confronti dei richiedenti l'asilo fermati dalla polizia per reati o atti di teppismo. L'articolo 28 capoverso 1 della legge sull'asilo disciplina l'assegnazione di un luogo di soggiorno e la sistemazione all'interno del cantone dopo la ripartizione, o un eventuale alloggio speciale per i richiedenti che, per motivi di capacità, non possono essere collocati in un centro di registrazione e procedura (CRP) o che non possono essere ripartiti tra i cantoni. Un cantone non può fondarsi su tale disposizione per ritrasferire in un alloggio federale le persone che hanno lasciato un CRP o un alloggio d'emergenza.

Una corrispondente modifica di legge sarebbe problematica per vari motivi e costituirebbe uno sgravio limitato per i cantoni. I CRP e gli alloggi d'emergenza gestiti dalla Confederazione (attualmente ve ne è uno sullo passo dello Jaun) sono situati su territorio cantonale. Se i richiedenti l'asilo criminali fossero ritrasferiti dal cantone di soggiorno o di attribuzione in tali alloggi, sarebbero i cantoni che ospitano le strutture federali a dover far fronte ai problemi correlati. Come è noto, la Confederazione non dispone né delle necessarie competenze di polizia né delle strutture adeguate a disporre ed eseguire misure restrittive della libertà. I cantoni in cui sono situate le strutture federali dovrebbero quindi potenziare ulteriormente le loro risorse di polizia per far fronte al maggior numero di richiedenti l'asilo propensi alla violenza concentrati nel loro territorio. Inoltre, le strutture federali, in particolare i CRP, sono concepite in primo luogo come centri di prima accoglienza. Tra le persone che si trovano, per al massimo 90 giorni, in questi centri durante la procedura d'asilo vi sono donne, bambini e persone vulnerabili, che vivono a stretto contatto, in uno spazio relativamente esiguo, con molti altri richiedenti l'asilo. Ammettendo altre persone che si sono comportate in modo negativo nei cantoni si rischierebbe seriamente di spezzare l'equilibrio di questa convivenza. Soprattutto in caso di elevato numero di domande presentate, le limitate capacità di alloggio sarebbero inoltre bloccate per settimane dai richiedenti l'asilo indesiderati nei cantoni.

Il Consiglio federale si è già espresso in merito alla richiesta di evadere in via prioritaria le domande d'asilo dei "migranti economici" provenienti dal Nord Africa rispondendo all'interpellanza 11.3727, dove indica che l'Ufficio federale della migrazione tratta prioritariamente le domande d'asilo presentate da persone provenienti dal Nord Africa (Tunisia, Algeria, Marocco, Egitto) per motivi economici o che manifestamente non adempiono le condizioni legali per ottenere lo statuto di rifugiato. Inoltre, in linea di massima sono evase in via prioritaria anche le domande presentate da persone contro cui la Svizzera ha avviato un procedimento penale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.