11.3791 · Interpellanza · 2011-09-14
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Per gli acquisti all'estero la Confederazione ha sancito l'obbligo di "garantire l'osservanza degli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro" (art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza sugli acquisti pubblici, OAPub).
a. In che modo la Confederazione vigila sul rispetto degli standard summenzionati?
b. Quali certificati e marchi di qualità sono riconosciuti dalla Confederazione nel settore dei prodotti tessili?
c. Quali esigenze qualitative fa valere la Confederazione per quanto concerne gli audit in materia di socialità volti a documentare l'osservanza delle normative di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro?
2. Armasuisse è il servizio centrale della Confederazione addetto agli acquisti di tessili e vestiario.
a. In quali Paesi Armasuisse acquista i suoi prodotti?
b. Quali offerenti (ditte) hanno ricevuto mandati da Armasuisse (aggiudicazioni mediante trattativa privata, procedure mediante invito, procedure libere o procedure selettive) negli anni 2008-2011?
c. A quale benchmark ricorre Armasuisse per valutare gli stipendi negli esercizi di produzione?
d. Quali sono i livelli salariali attualmente in vigore nelle fabbriche presso cui Armasuisse ha acquistato tessili e vestiario negli anni 2008-2011?
e. A quale importo ammontano gli acquisti di tessili/vestiario da parte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni negli anni 2008-2010 (aggiudicazioni mediante trattativa privata, procedure mediante invito, procedure libere o procedure selettive)?
3. Gran parte degli acquisti di tessili e vestiario è disciplinata a livello cantonale e comunale. Che cosa fa la Confederazione per assicurare a livello cantonale e comunale l'applicazione dell'articolo 7 capoverso 2 OAPub?
Begründung
Sulla propria pagina Web, il servizio della Confederazione addetto agli acquisti dichiara di volersi orientare strategicamente allo sviluppo sostenibile e di voler indirizzare, mediante appositi corsi di formazione e strumenti ausiliari, le richieste degli enti pubblici verso prodotti e prestazioni conformi a elevati standard economici, ecologici e sociali.
Come noto, in molti Paesi produttori sono all'ordine del giorno nell'industria tessile e dell'abbigliamento gravi violazioni dei diritti dell'uomo e dei lavoratori, segnatamente per quanto concerne il mancato riconoscimento della libertà sindacale e del diritto a trattative collettive. Sono pertanto di fondamentale importanza misure volte ad assicurare e verificare l'applicazione dell'articolo 7 capoverso 2 OAPub. Le raccomandazioni per i servizi di acquisto della Confederazione del novembre 2010 rappresentano un primo passo verso la garanzia e il controllo auspicati, ma lasciano ancora molte domande senza risposta.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale condivide il parere dell'autore dell'interpellanza secondo cui le condizioni di lavoro degli impiegati nei singoli Paesi produttori sono aspetti di grande importanza e grazie alle otto convenzioni di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) vi è a disposizione uno strumento normativo e di controllo fondamentale. I servizi di acquisto della Confederazione applicano già oggi queste direttive nel quadro delle prescrizioni legali vigenti.
Il Consiglio federale risponde alle domande come segue:
1.a. Conformemente alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 18 giugno 1998 tutti i 183 Stati membri sono tenuti a rispettare, a promuovere e a concretizzare i principi delle convenzioni di base. Il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro incombe agli Stati che a livello di sensibilizzazione sono appoggiati dall'OIL nel quadro di misure di promozione consecutive. Per quanto riguarda le convenzioni ratificate, l'OIL dispone altresì di un proprio sistema di controllo a livello internazionale che verifica se gli Stati adempiono i loro obblighi. Inoltre, nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo, la Svizzera finanzia progetti connessi all'OIL volti a promuovere l'osservanza delle convenzioni di base da parte delle aziende tessili nei Paesi in via di sviluppo. Nel controllo di questi standard la Confederazione si affida alle indicazioni nell'autodichiarazione degli offerenti regolarmente richiesta. Si prevede di effettuare audit in materia di socialità in maniera mirata sulla base di scelte casuali e di un'analisi dei rischi. Ciò consentirà di verificare se le convenzioni di base dell'OIL sono effettivamente rispettate.
b. Nell'ambito dell'acquisto di merci o prestazioni nonché di commesse edili la Confederazione dispone di criteri trasparenti per garantire l'osservanza delle convenzioni di base dell'OIL. L'accordo multilaterale dell'OMC sugli appalti pubblici (Government Procurement Agreement, GPA), che conta 42 membri (compresa la Svizzera), obbliga le entità contraenti a non stabilire, adottare o applicare specifiche tecniche al fine di evitare ostacoli non necessari al commercio internazionale. Questa disposizione si applica anche alle procedure per la certificazione di conformità. Conformemente ai suoi obblighi internazionali, la Confederazione non chiede a un offerente estero la prova di uno specifico marchio di qualità, bensì la prova che le esigenze del bando sono rispettate.
c. Le esigenze di chi effettua gli audit non sono ancora determinate in maniera definitiva. Si presuppone che le ditte che effettuano gli audit siano indipendenti da gruppi d'interesse politici e associazioni di categoria. La Confederazione verifica attualmente la possibilità di introdurre determinati certificati e marchi di qualità come prova dell'osservanza delle convenzioni di base dell'OIL.
2.a. Nel periodo dal 2008 al settembre 2011 Armasuisse, in qualità di uno dei servizi centrali di acquisto della Confederazione, ha acquistato tessili per un ammontare di circa 213 milioni di franchi. Questi sono stati acquistati principalmente in Svizzera (75,5 per cento), in Germania (8,8 per cento), in Cina (4,3 per cento) e in India (3,6 per cento). Il volume rimanente dell'ordine di 16,6 milioni di franchi (7,8 per cento) per il periodo summenzionato è stato acquistato nel resto dell'Europa, in Asia e nel Nord America. Il volume degli acquisti da Paesi critici in materia di diritto del lavoro è quindi relativamente modesto.
b. I mandati negli anni dal 2008 al settembre 2011 sono stati assegnati a complessivamente 370 ditte. I fornitori principali in Svizzera sono stati la Minerva Manufacture de Chaussures SA, la Cross Fashion Ltd, la Pfäffli H.R. SA, la Comfortrust, la Albiro e la JAS e in Germania la Schuberth GmbH, la Gore W.L. & Associates GmbH e la Koppe GmbH. In Cina le ditte principali sono la Marco Skates Limited, la Cabi Company Limited e la Warrantex Garment manufactoring mentre in India la Qualiance International Pvt. LTD., la Natural Textiles Pvt. Ltd. e la Amrit Exports Pvt Ltd.
c. Il diritto in materia di acquisti pretende di attribuire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa nel senso di un prezzo totale con ripercussioni finanziarie e rilevante per il contribuente. Di conseguenza, le messe a concorso e le offerte avvengono sulla base delle clausole commerciali (Incoterms) riconosciute a livello internazionale e non trasposte sui singoli elementi di prezzo. Nel singolo caso non vengono quindi fatte considerazioni di benchmark per quanto concerne gli stipendi.
d. Nell'ambito della remunerazione relativa alle messe a concorso Armasuisse richiede, tra l'altro, l'osservanza della Convenzione n. 100 dell'OIL sulla parità di rimunerazione, per lavoro uguale, tra manodopera maschile e femminile. Sulla base del modo di procedere illustrato alla risposta 2c non avviene alcuna differenziazione dei prezzi a seconda del fornitore e del Paese.
e. Come illustrato nella risposta 2a, nel periodo in questione a livello federale sono stati acquistati tessili/vestiario per un ammontare di circa 213 milioni di franchi. Il Consiglio federale non ha a disposizione cifre relative agli acquisti a livello cantonale e comunale a causa della sovranità dei cantoni e dei comuni in materia di acquisti.
3. La struttura federalista della Svizzera è evidenziata anche nel diritto in materia di acquisti. A livello federale si applicano la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub, RS 172.056.1) e l'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub, RS 172.056.11). I servizi di acquisto dei cantoni e dei comuni non sottostanno a tale diritto. Nel concordato intercantonale del 15 marzo 2001 sugli acquisti pubblici (CIAP) sono stabiliti i principi del diritto in materia di acquisti dei cantoni. Gli enti aggiudicatori di ciascun cantone e comune sottostanno al relativo ordinamento in materia di acquisti fondato sul presente concordato. La Confederazione non ha alcun influsso diretto su detti ordinamenti in materia di acquisti. Nel quadro dell'applicazione autonoma delle convenzioni di base dell'OIL, i cantoni e i comuni hanno intrapreso a loro volta sforzi considerevoli per adottare una prassi sostenibile in materia di acquisti e in questi sforzi vengono sostenuti direttamente o indirettamente dagli organi federali (cfr. anche la risposta del Consiglio federale del 27 febbraio 2008 alla mozione Leutenegger Oberholzer 07.3910, Sviluppo sostenibile. Coordinare gli acquisti pubblici della Confederazione, dei cantoni e dei comuni). La Confederazione non ha alcuna competenza, articolo 7 capoverso 2 OAPub, per imporsi direttamente a livello cantonale o comunale. Si è rinunciato a una parziale omologazione a livello nazionale del diritto in materia di acquisti a causa della resistenza dei cantoni.
Risposta del Consiglio federale.