Lexipedia

I ristorni dei frontalieri quale merce di scambio negli accordi con l'Italia sullo scambio di informazioni fiscali

11.3797 · Interpellanza · 2011-09-20

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

l Municipio di Lugano ha commissionato al professore Marco Bernasconi ed alla docente SUPSI Donatella Ferrari uno studio, consegnato anche al Consiglio federale, sullo scambio di informazioni fiscali nel contesto delle convenzioni internazionali sulle doppie imposizioni e sulla misura del ristorno delle imposte alla fonte dei frontalieri.

Dallo studio emerge tra l'altro in modo chiaro che:

- I ristorni delle imposte alla fonte dei frontalieri sono stabiliti per i frontalieri che rientrano quotidianamente al proprio domicilio ciò che, a seguito dell'entrata in vigore dell'ALC, riguarda solo una parte, ancora da definire, dei frontalieri attivi su territorio ticinese;

- L'entrata in vigore dell'ALC avrebbe pertanto imposto una rinegoziazione dell'accordo sui ristorni;

- L'alto tasso di ristorno è stato stabilito quale contropartita all'Italia in cambio del riconoscimento, da parte di quest'ultima, del segreto bancario elvetico: questo riconoscimento non è manifestamente più dato;

- Oggi l'Italia dalla Svizzera sembra pretendere addirittura lo scambio automatico di informazioni sui conti bancari dei propri concittadini, non accontentandosi più dello scambio su richiesta in base agli standard OCSE; ciò è in contraddizione con le più recenti convenzioni siglate dall'Italia medesima con Singapore, Panama, Malta e Cipro, in cui si esclude lo scambio automatico;

- Poiché la stragrande maggioranza dei frontalieri italiani lavora in Ticino, ne discende che il prezzo della tutela della piazza finanziaria nazionale è stato scaricato in massima parte su questo cantone, e ciò da quasi quattro decenni;

Si chiede pertanto al lodevole Consiglio federale:

- È consapevole dello stretto nesso esistente tra lo scambio di informazioni fiscali con l'Italia e il tasso di ristorno dei frontalieri?

- Intende usare l'alto tasso dei ristorni dei frontalieri nelle trattative con l'Italia - peraltro non urgenti data la situazione politica di quel Paese - sulla doppia imposizione quale contropartita per spingere l'Italia ad accondiscendere allo scambio di informazioni su richiesta?

- Nel caso il mantenimento, oggettivamente ingiustificato in regime di ALC, del tasso di ristorno del 38,8 per cento permettesse di concludere con l'Italia un accordo sulla doppia imposizione che escluda lo scambio automatico di informazioni, il Consiglio federale consapevole della necessità di indennizzare il Ticino, proponendo la necessaria base legale?

Stellungnahme des Bundesrates

Nel mese di marzo del 2011, il Consiglio federale ha deciso che il dialogo con l'Italia sulla vertenza fiscale deve essere ripreso, al fine di trovare una soluzione globale per le questioni ancora aperte. La base di questo approccio di soluzione è costituita dalla revisione della convenzione italo-svizzera per evitare le doppie imposizioni (CDI-I) e dell'accordo del 1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine (accordo sui frontalieri).

1. Ogni convenzione viene conclusa sulla base di un compromesso tra le parti e parecchi fattori contribuiscono a trovare una soluzione definitiva. Anche la CDI-I e l'accordo sui frontalieri, negoziati negli anni Settanta, seguono questo principio. Di conseguenza determinati elementi del contesto generale dei negoziati non possono essere ignorati, in quanto dovrebbero essere analizzati nell'insieme.

2. La prassi svizzera in materia di convenzioni per evitare le doppie imposizioni prevede uno scambio di informazioni su richiesta, conformemente agli standard internazionali. Nel quadro delle trattative sulla revisione della CDI-I e dell'accordo sui frontalieri, il Consiglio federale è disposto a discutere con l'Italia l'introduzione nella nuova CDI-I di una clausola di questo tipo.

3. Il Consiglio federale conferma la sua posizione espressa nella risposta del 24 agosto 2011 all'interrogazione 11.1043, secondo cui un simile risarcimento a favore del cantone Ticino costituirebbe una discriminazione rispetto agli altri cantoni, che in certi casi si trovano confrontati con soluzioni meno vantaggiose.

Risposta del Consiglio federale.