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11.3808 · Mozione · 2011-09-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

La competenza delle autorità penali federali, disciplinata nell'articolo 24 del Codice di procedura penale svizzero (CPP), va adeguata alle dimensioni e alla specializzazione delle autorità.

Begründung

Il "progetto efficienza" si proponeva di estendere la competenza delle autorità penali della Confederazione. L'apparato di perseguimento penale (polizia federale, Ministero pubblico della Confederazione, Tribunale penale federale) è stato dunque notevolmente potenziato per combattere più efficacemente la criminalità grave (criminalità organizzata, criminalità economica). Tale potenziamento non è tuttavia stato in grado di rispondere alle attese. I motivi risiedono perlopiù nelle lacune sistemiche correlate al "progetto efficienza". L'articolo 24 CPP limita infatti la competenza delle autorità penali federali a pochi reati e prevede la competenza della Confederazione soltanto se i reati sono stati commessi prevalentemente all'estero oppure in più cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non può essere localizzato in uno di essi. Di conseguenza, anche i casi più importanti in materia economica non sono risultati rientrare nella competenza della Confederazione.

La presente iniziativa propone di rivedere a fondo il settore di competenza delle autorità penali della Confederazione, in quanto si impongono riflessioni e decisioni di principio in merito al necessario assetto di tali autorità.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Sebbene dal tenore della mozione non risulti se la competenza del Ministero pubblico della Confederazione debba essere ampliata o ridimensionata rispetto alla situazione attuale, il Consiglio federale, fondandosi su quanto addotto nella motivazione, parte dall'assunto che l'intervento chieda di ampliare le competenze delle autorità penali federali.

All'inizio del 2002, con l'entrata in vigore del cosiddetto progetto efficienza, sono state ampliate le competenze conferite alle autorità penali della Confederazione per perseguire e giudicare i reati. Per i reati riassunti in termini criminologici con la nozione di criminalità organizzata sussiste, a determinate condizioni, una competenza federale obbligatoria (art. 24 cpv. 1 del Codice di procedura penale svizzero, CPP), mentre per la cosiddetta criminalità economica è prevista una competenza federale facoltativa (art. 24 cpv. 2 CPP). Il quadro normativo attuale permette dunque già di tenere conto in maniera flessibile delle dimensioni e del grado di specializzazione del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità inquirenti cantonali.

Tale normativa è stata adottata dopo lunghi e controversi dibattiti in Parlamento pro o contro l'estensione delle competenze federali. Essa poggia in particolare sulla considerazione secondo cui, in virtù dell'articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale (RS 101), il perseguimento penale spetta di principio ai cantoni, mentre la Confederazione è competente soltanto in casi particolari. Ciò presuppone che la Confederazione e i cantoni istituiscano strutture adeguate e che mettano a disposizione le risorse necessarie. In occasione dei dibattiti in materia di procedura penale svoltisi nel 2006 e nel 2007, il Parlamento ha ripreso senza discussioni nel Codice di procedura penale la ripartizione delle competenze decisa nel 1999.

L'attuale ripartizione delle competenze andrebbe mantenuta per i motivi seguenti:

- I cantoni e la Confederazione hanno incentrato l'organizzazione delle loro autorità e le loro risorse sulla normativa vigente, l'ultima volta in vista dell'entrata in vigore del Codice di procedura penale, il 1° gennaio 2011. Un'estensione delle competenze federali si ripercuoterebbe sui cantoni e sulla Confederazione, che dovrebbero modificare nuovamente la struttura delle loro autorità.

- Negli ultimi anni il funzionamento delle autorità inquirenti federali è stato verificato a più riprese, anche nell'ambito del progetto di analisi della situazione del "progetto efficienza", in occasione del quale è stato stilato il rapporto del 31 agosto 2006 "Il perseguimento penale a livello federale. Analisi della situazione e raccomandazioni sull'ulteriore modo di procedere" (cosiddetto rapporto Uster, non disponibile in italiano). Il rapporto ha proposto di concentrare le forze, rinunciando a estendere o interrompere il progetto efficienza. Subito dopo il Consiglio federale ha commissionato un rapporto di attuazione contenente proposte concrete e a luglio 2007 ha approvato il nuovo assetto, da attuare nel quadro del diritto vigente, che prevede tra l'altro i punti seguenti:

a. concentrazione delle forze sui procedimenti complessi e dispendiosi: in vista di un assetto coerente la Confederazione si assume soltanto i procedimenti complessi o dispendiosi, per i quali sono segnatamente necessari contatti internazionali;

b. concentrazione sui reati: prioritaria è la lotta al terrorismo e al suo finanziamento come pure alla criminalità organizzata e alla criminalità economica;

c. strategia quadriennale: l'attività delle autorità penali della Confederazione è chiaramente sintonizzata con quella dei cantoni. A tal fine, le autorità penali della Confederazione definiscono la loro strategia ogni quattro anni.

Dall'inizio del 2008 il perseguimento penale federale è retto da questo nuovo assetto, che appare errato modificare nuovamente poco tempo dopo la sua attuazione.

Va infine fatto notare che un'estensione delle competenze delle autorità penali della Confederazione è già prevista in un ambito: il disegno del 31 agosto 2011 di modifica della legge sulle borse prevede infatti la competenza federale obbligatoria per i reati di sfruttamento di informazioni privilegiate e della manipolazione dei corsi.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.