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Trattamento degli scarti di conversione delle situazioni finanziarie delle società che tengono la loro contabilità in valuta estera

11.3823 · Interpellanza · 2011-09-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito delle differenze di cambio dovute alla conversione delle situazioni finanziarie delle società che tengono la loro contabilità in valuta estera, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  • Quali sono le differenze legislative tra il nostro Paese, l'UE e gli USA in materia di trattamento delle differenze di cambio?
  • Quali sono, sul piano fiscale, le possibilità e gli effetti di una deduzione completa degli accantonamenti per perdite su cambi e di una compensazione attraverso un accantonamento al passivo di bilancio degli utili non realizzati?
  • Quali modifiche legislative sarebbero necessarie affinché le perdite su cambi dovute alla conversione del bilancio in franchi svizzeri (CHF) possano essere iscritte nel piano contabile alla voce "perdite e guadagni" piuttosto che a livello di bilancio e che gli utili non realizzati possano essere coperti nel bilancio?

Begründung

La prassi adottata dal Tribunale federale con la sentenza del mese di ottobre del 2009 non è economicamente favorevole alle imprese estere stabilite in Svizzera, in quanto le perdite derivanti dalla conversione delle valute non sono deducibili.

L'andamento negativo dell'euro e del dollaro americano colpisce in pieno le nostre imprese esportatrici. Un franco su due è realizzato all'estero. Le nostre possibilità di esportazione sono pertanto fondamentali per la prosperità economica della Svizzera. Le imprese che tengono la loro contabilità in una valuta straniera sono fortemente penalizzate dall'obbligo imposto dal diritto tributario di convertire i loro conti annuali in franchi. Inoltre, esiste una disparità di trattamento tra le società che tengono la contabilità in franchi e quelle che la tengono in valuta estera.

Nella sua sentenza del 1° ottobre 2009, il Tribunale federale ha giudicato lacunoso il diritto contabile svizzero. Il Codice delle obbligazioni non prevede alcuna disposizione relativa alla conversione nella valuta nazionale utilizzata nella presentazione dei conti. I Paesi dell'UE e gli Stati Uniti possiedono altre legislazioni e affrontano diversamente la questione. Le imprese in Svizzera non devono essere discriminate rispetto a quelle di altri Paesi.

Stellungnahme des Bundesrates

A norma dell'articolo 960 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO), le partite dell'inventario, del conto d'esercizio e del bilancio devono essere espresse in moneta svizzera. Ne consegue che anche la contabilità deve essere tenuta in franchi svizzeri. Nella prassi, tuttavia, le imprese che fanno parte di un gruppo di imprese estero o che sono controllate da soggetti esteri tengono spesso la loro contabilità in valuta estera, denominata valuta estera funzionale. Per valuta funzionale di un'impresa si intende la valuta del contesto economico prevalente in cui l'impresa opera e in cui essa genera i principali flussi monetari. Dal punto di vista dell'impresa, il successo è misurato nella valuta funzionale. In caso di modifica del cambio tra la valuta funzionale e il franco svizzero, la conversione del bilancio di fine anno in franchi svizzeri dà origine a una differenza di conversione. Tale differenza non influisce sull'efficienza economica dell'impresa.

Nella propria sentenza del 1° ottobre 2009 (2C_897/2008), il Tribunale federale opera una distinzione tra:

  • differenze di cambio originate dalla conversione di valute estere in valuta funzionale, che hanno incidenza sul risultato economico; e
  • differenze di cambio originate nell'ambito della conversione della valuta funzionale nella valuta in cui deve essere espresso il bilancio annuo; le differenze che rientrano in questa categoria non hanno incidenza sul risultato e vanno esposte come elemento separato del capitale proprio.

Secondo la citata sentenza, il capitale proprio deve essere convertito al cambio praticato il giorno di chiusura del bilancio. Profitti e perdite devono essere convertiti al cambio del giorno in cui avviene l'operazione commerciale.

La sentenza del Tribunale federale concerne la determinazione dell'utile netto imponibile e introduce la correzione fiscale di un bilancio annuo allestito in valuta estera funzionale e convertito in franchi svizzeri. Secondo la sentenza, per il calcolo dell'utile netto imponibile è determinante l'utile annuo espresso in valuta estera funzionale. Le differenze risultanti dalla conversione del bilancio dalla valuta estera funzionale ai franchi svizzeri sono valori meramente aritmetici e per l'impresa non rappresentano guadagni o perdite su cambi. Del resto, non vengono neppure contabilizzate, bensì solamente esposte nel bilancio annuo convertito in franchi svizzeri. Questa giurisprudenza non riguarda le imprese esportatrici svizzere che tengono la loro contabilità in franchi svizzeri. L'impresa è libera di scegliere se tenere la propria contabilità nella valuta estera funzionale. Se decide di farlo, dal punto di vista fiscale fa stato il bilancio annuo dell'impresa espresso in valuta estera funzionale e non sussiste alcuna discriminazione.

1. Un confronto di diritto comparato con la legislazione di altri Stati richiederebbe una complessa ricerca. Nell'ambito di tale studio bisognerebbe tener conto del fatto che all'estero l'utile netto imponibile è in genere determinato sulla base di regole fiscali indipendenti dal diritto commerciale. In Svizzera la determinazione dell'utile netto imponibile si basa invece sul bilancio annuo conforme al diritto commerciale (principio dell'importanza determinante del bilancio commerciale per il diritto fiscale).

2. Nella legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e nella legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) si potrebbe stabilire che una differenza negativa risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un bilancio annuo espresso in valuta estera funzionale costituisce una spesa imponibile. In tale ambito occorrerebbe precisare secondo quale metodo vada attuata la conversione. Bisognerebbe inoltre stabilire che, ai fini della determinazione dell'utile netto imponibile, le differenze di conversione positive possono essere neutralizzate per mezzo di accantonamenti. L'introduzione della possibilità di dedurre le differenze di conversione negative darebbe adito a minori entrate di entità non quantificabile.

3. Lo "Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung" (manuale svizzero di audit, pubblicato in tedesco e francese) raccomanda di operare la conversione del bilancio annuo secondo il metodo detto del giorno di riferimento ("current rate method" o "closing rate method"). Un'eventuale differenza di conversione negativa deve essere esposta nel conto economico come spesa; un'eventuale differenza positiva deve essere esposta secondo il diritto commerciale senza incidenza sul risultato, mediante costituzione di un accantonamento, in virtù del principio di prudenza. L'adeguamento del Codice delle obbligazioni non è pertanto necessario.

Risposta del Consiglio federale.

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