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11.3824 · Mozione · 2011-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 37e, "Commissione federale dei medicamenti", dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102) come segue:

Art. 37e cpv. 2

La Commissione federale dei medicamenti si compone di 20 membri, di cui:

...

b. tre medici, fra cui almeno un rappresentante della medicina complementare;

c. tre farmacisti, fra cui almeno un rappresentante della medicina complementare;

...

Il 17 maggio 2009, con il 67 per cento di voti favorevoli, popolo e cantoni hanno approvato in votazione l'iniziativa popolare "Un futuro con la medicina complementare", ciò che ha permesso di sancire questa medicina nella Costituzione federale: "Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare."

Begründung

La Commissione federale dei medicamenti (CFM) presta consulenza all'Ufficio federale della sanità pubblica in merito alla stesura dell'elenco delle specialità. Per assicurare che al suo interno disponga di perizia sui medicamenti della medicina complementare, è necessario che almeno uno dei medici e uno dei farmacisti che siedono nella CFM dispongano di perizia comprovata in medicina complementare.

Nell'autunno del 2011 saranno nominati i membri della CFM per il nuovo periodo amministrativo. Inoltre, secondo l'articolo 57e della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione, il numero dei membri della CFM deve essere ridotto da 20 a 15. Fino al 2007, nell'ordinanza sull'assicurazione malattie era previsto che almeno uno dei medici e uno dei farmacisti che sedevano nella commissione rappresentassero la medicina complementare, ma, proprio in quell'anno, l'allora ministro della sanità ha abrogato tale obbligo di rappresentanza. Nel maggio 2009, in votazione, popolo e cantoni hanno manifestato la chiara volontà di considerare la medicina complementare. Pertanto è giunto il momento di modificare l'ordinanza secondo tale volontà e di attribuire di nuovo alla medicina complementare due rappresentanti ufficiali in seno alla CFM.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 57d della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010), la ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono riesaminati ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale. Pertanto, le commissioni che il Consiglio federale consulta attualmente ai fini della designazione delle prestazioni conformemente all'articolo 33 capoverso 4 LAMal devono essere riesaminate in vista delle nuove nomine dell'autunno 2011. Si tratta della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), della Commissione federale dei medicamenti (CFM) e della Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA). Conformemente alle nuove disposizioni della LOGA e della relativa ordinanza, il numero dei membri delle commissioni è limitato a 15 al massimo (incluso il presidente). Le commissioni consultive citate sono composte, rispettivamente, di 20, 20 e 19 membri (escluso il presidente).

Secondo l'articolo 57e LOGA, le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo. La riduzione del numero dei membri comporta l'adeguamento del numero di rappresentanze e la modifica della composizione della commissione.

Effettivamente, nella vigente ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) la medicina complementare non è esplicitamente considerata per la composizione della Commissione. Tuttavia, in occasione dell'ultima nomina dei membri se ne è specificamente tenuto conto, conformemente al disciplinamento vigente fino al 2007, in cui la medicina complementare era, invece, espressamente menzionata. Per il periodo amministrativo in corso (2008-2011), il Consiglio federale ha dunque nominato nella Commissione due rappresentanti riconosciuti della medicina complementare.

Il Consiglio federale condivide la richiesta della mozione e ha già deciso di esplicitare di nuovo nell'OAMal il coinvolgimento della medicina complementare. Con la modifica del 9 novembre 2011 dell'OAMal (RU 2011 5227), che entra in vigore il 1° gennaio 2012, la richiesta della mozione è adempiuta. Il Consiglio federale propone pertanto di respingerla.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.