11.3825 · Mozione · 2011-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l'articolo 37d "Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali" dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (RS 832.102) come segue:
Art. 37d cpv. 2
La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali si compone di 18 membri, di cui:
a. sei medici, fra cui almeno uno rappresentante della medicina complementare;
...
Il 17 maggio 2009, con il 67 per cento di voti favorevoli, popolo e cantoni hanno approvato in votazione l'iniziativa popolare "Un futuro con la medicina complementare", ciò che ha permesso di sancire questa medicina nella Costituzione federale: "Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i cantoni provvedono alla considerazione della medicina complementare."
Begründung
La Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF) presta consulenza al Consiglio federale riguardo alla designazione delle prestazioni i cui costi sono assunti dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. A tale scopo, la CFPF esamina l'efficacia, l'adeguatezza e l'economicità delle prestazioni. Per assicurare che al suo interno disponga di perizia sui metodi di cura della medicina complementare, è necessario che almeno uno dei medici che siedono nella CFPF sia specializzato in medicina complementare.
Nell'autunno del 2011 saranno nominati i membri della CFPF per il nuovo periodo amministrativo. La legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA) prevede all'articolo 57e che "le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo". Per assicurare un'ampia rappresentanza in seno alla CFPF, sarebbe opportuno aumentare il numero di membri a 18, ammettendo dunque un'eccezione alla regola sopracitata. Fino al 2007, nell'ordinanza sull'assicurazione malattie era previsto che due dei sette medici che sedevano nella CFPF fossero rappresentanti della medicina complementare, ma, proprio in quell'anno, l'allora ministro della sanità ha abrogato tale obbligo di rappresentanza. Nel maggio 2009, in votazione, popolo e cantoni hanno manifestato la chiara volontà di considerare la medicina complementare. Pertanto è giunto il momento di modificare l'ordinanza secondo tale volontà e di attribuire alla medicina complementare almeno un rappresentante ufficiale in seno alla ridimensionata CFPF.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 57d della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA; RS 172.010), la ragion d'essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari sono riesaminati ogni quattro anni, in occasione del loro rinnovo integrale. Pertanto, le commissioni che il Consiglio federale consulta attualmente ai fini della designazione delle prestazioni conformemente all'articolo 33 capoverso 4 LAMal devono essere riesaminate in vista delle nuove nomine dell'autunno 2011. Si tratta della Commissione federale delle prestazioni generali e delle questioni fondamentali (CFPF), della Commissione federale dei medicamenti (CFM) e della Commissione federale delle analisi, dei mezzi e degli apparecchi (CFAMA). Conformemente alle nuove disposizioni della LOGA e della relativa ordinanza, il numero dei membri delle commissioni è limitato a 15 al massimo (incluso il presidente). Le commissioni consultive citate sono composte, rispettivamente, di 20, 20 e 19 membri (escluso il presidente).
Secondo l'articolo 57e LOGA, le commissioni extraparlamentari constano di regola di 15 membri al massimo. L'articolo 8d capoverso 2 dell'ordinanza sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) definisce tuttavia situazioni in cui un superamento del numero massimo di membri è giustificato. È questo il caso della valutazione di questioni fondamentali dell'assicurazione malattie in considerazione degli aspetti etici della designazione delle prestazioni, dato che in questi casi è necessaria una composizione equilibrata (art. 8d cpv. 2 lett. b OLOGA), che 15 membri non garantiscono in misura sufficiente. Pertanto il Consiglio federale ha approvato per la competente commissione il numero di 18 membri. Tuttavia, ai fini di una composizione equilibrata, considerati la necessaria riduzione del numero di membri e gli sviluppi nella medicina, il corpo medico dovrà essere rappresentato da quattro membri in totale. Su questo punto non è quindi possibile dare seguito alla richiesta della mozione.
Effettivamente, nella vigente ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) la medicina complementare non è esplicitamente considerata per la composizione della commissione. Tuttavia, in occasione dell'ultima nomina dei membri se ne è specificamente tenuto conto, conformemente al disciplinamento vigente fino al 2007, in cui la medicina complementare era, invece, espressamente menzionata. Per il periodo legislativo in corso (2008-2011), il Consiglio federale ha dunque nominato nella commissione un rappresentante riconosciuto della medicina complementare.
Il Consiglio federale condivide questo punto della mozione e ha già deciso di esplicitare di nuovo nell'OAMal il coinvolgimento della medicina complementare. Con la modifica del 9 novembre 2011 dell'OAMal (RU 2011 5227), che entra in vigore il 1° gennaio 2012, questo punto della mozione è adempiuto. Il Consiglio federale propone pertanto di respingerla.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.