11.3827 · Mozione · 2011-09-26
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie per obbligare i farmacisti a riprendere i medicamenti inutilizzati o scaduti affinché sia garantito il loro corretto smaltimento.
Begründung
Attualmente le farmacie non sono tenute a riprendere i medicamenti inutilizzati o scaduti, e se lo fanno, spetta a loro assumere i costi di smaltimento. Perciò hanno la tendenza a riprendere soltanto quelli dei loro clienti e non di altri.
Per motivi evidenti di protezione delle acque e dell'ambiente, i medicamenti che contengono diversi principi attivi dovrebbero essere smaltiti in modo responsabile e appropriato. Sarebbe quindi opportuno riflettere su un'equa distribuzione dei costi di smaltimento tra le diverse officine e prevedere la possibilità di riciclare i medicamenti ancora utilizzabili.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
I medicamenti scaduti o inutilizzati, presenti in ogni economia domestica, sono considerati rifiuti speciali e pertanto non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici (ordinanza sul traffico di rifiuti, RS 814.610, e ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti, RS 814.610.1). Per ragioni di sicurezza e per non contaminare i rifiuti urbani e segnatamente le acque di scarico, essi devono essere riconsegnati a un centro di raccolta che, a sua volta, li conferirà in condizioni adeguate in un impianto d'incenerimento dei rifiuti urbani. Possono assumere la funzione di centro di raccolta dei medicamenti i punti di vendita o i centri di raccolta comunali. I punti di vendita possono di norma riconsegnare i medicamenti al fornitore (grossista) affinché provveda a smaltirli correttamente.
Il diritto in materia di agenti terapeutici non prevede l'obbligo, per i commercianti al dettaglio, di riprendere i medicamenti. Tuttavia, dato che il corretto smaltimento mediante incenerimento non pone problemi particolari, numerose farmacie (in parte anche le drogherie) forniscono gratuitamente tale servizio ai loro clienti. Il farmacista o il droghiere deve comunque essere in grado di informare la clientela sul corretto smaltimento di questi rifiuti.
I diritti e i doveri delle aziende di commercio al dettaglio che dispensano medicamenti (p. es. le farmacie e le drogherie) sono disciplinati nei diritti cantonali. Un eventuale obbligo di ripresa dei medicamenti scaduti o inutilizzati può quindi essere fissato nelle autorizzazioni cantonali del commercio al dettaglio di medicamenti necessarie in virtù della legge sugli agenti terapeutici. Una simile regolamentazione rientra dunque nella competenza dei cantoni. Per favorire una prassi d'esecuzione uniforme a livello nazionale, l'Ufficio federale dell'ambiente ha emanato la direttiva "Smaltimento dei rifiuti sanitari" e raccomandato uno smaltimento attraverso i punti di vendita. Un disciplinamento federale solleverebbe inoltre la questione della portata dell'obbligo di riconsegna: in altri termini, è necessario obbligare tutti i canali di vendita a riprendere la totalità dei prodotti e delle categorie di prodotti venduti, oppure soltanto quelli propri? Le categorie di agenti terapeutici comprendono i medicamenti degli elenchi A e E, i cui canali di vendita comprendono, oltre alle farmacie e alle drogherie, anche il commercio al dettaglio, i medici che dispensano farmaci nel proprio studio e la vendita per corrispondenza.
Il Consiglio federale ritiene che l'attuale disciplinamento decentralizzato dello smaltimento dei rifiuti speciali si sia dimostrato efficace. Considerato che lo smaltimento dei medicamenti scaduti o inutilizzati non pone difficoltà o problemi particolari dal punto di vista ecologico e sanitario, una sua regolamentazione a livello federale - con relativo chiarimento generale degli obblighi differenziati in materia di ripresa di tali rifiuti - appare sproporzionata.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.