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11.3833 · Mozione · 2011-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali, in particolare la legge sull'asilo (LAsi) e le relative ordinanze, permettendo soltanto una procedura di asilo di primo grado dinanzi all'Ufficio federale della migrazione (conformemente agli art. 26 segg. LAsi) con una sola possibilità di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (conformemente agli art. 104 segg. LAsi). Una volta conclusa la procedura di primo grado e di ricorso, fino al momento di lasciare la Svizzera non è più possibile presentare una seconda domanda di asilo o una domanda di riesame o far valere altri rimedi giuridici. Sono fatte salve le disposizioni di revisione della legge sul Tribunale federale.

Begründung

Le procedure di asilo sono troppo lunghe. Soprattutto le numerose possibilità di ricorso e di riesame consentono ai richiedenti l'asilo respinti di evitare per anni l'espulsione, scongiurando poi definitivamente il rimpatrio. Nell'interesse dalla certezza giuridica, anche per i richiedenti l'asilo, è opportuno ridurre la durata della procedura, in particolare di quella di ricorso, impedendo le domande multiple e di riesame. A tal fine non è tuttavia necessario estendere la tutela giurisdizionale dei richiedenti come previsto nell'avamprogetto di modifica della LAsi presentato dal Consiglio federale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale condivide l'opinione degli autori della mozione, secondo i quali le procedure di asilo devono essere evase nel modo più celere ed efficiente possibile. È pertanto importante prevedere misure tese a impedire efficacemente la presentazione di domande multiple o di riesame immotivate o abusive. Questo vale in particolare per le domande multiple o di riesame depositate manifestamente soltanto per impedire un'imminente esecuzione dell'allontanamento.

Nel messaggio del 26 maggio 2010 sulla revisione della legge sull'asilo (LAsi), il Consiglio federale propone, tra l'altro, di svolgere le procedure soltanto per iscritto in caso di domande di riesame e multiple. Le persone che presentano una domanda di riesame ricevono già oggi soltanto il soccorso d'emergenza. In futuro tale regola si applicherà anche a coloro che depositano una domanda multipla (cfr. FF 2010 3902 seg. 3938 seg.). La revisione della LAsi è attualmente dibattuta in Consiglio degli Stati.

Il messaggio aggiuntivo concernente la modifica della legge sull'asilo, adottato dal Consiglio federale il 23 settembre 2011, prevede inoltre misure realizzabili a breve termine che consentono di evadere con maggiore efficienza e di accelerare in modo mirato la procedura di asilo. Ad esempio, s'intendono impedire gli abusi prevedendo una visita medica preliminare. Spesso, infatti, le domande multiple e di riesame si fondano esclusivamente su motivi medici. Il Consiglio federale propone di prendere in considerazione, nella procedura di asilo e di allontanamento (incluse eventuali procedure di riesame), i problemi di salute comunicati successivamente soltanto se dimostrati dal richiedente. L'onere della prova è quindi più rigoroso.

Contrariamente agli autori della mozione, il Consiglio federale ritiene che le misure previste nella revisione per rafforzare la tutela giurisdizionale migliorino, in termini qualitativi, le istanze presentate dai richiedenti l'asilo, contribuendo così anche ad accelerare la procedura e a sgravare il Tribunale amministrativo federale.

Sopprimere in maniera generale la possibilità di presentare una domanda multipla o di riesame, come chiesto nella mozione, significherebbe violare le garanzie procedurali generali di cui all'articolo 29 della Costituzione federale. Secondo i principi che giurisprudenza e dottrina fanno derivare da tale disposizione, un'autorità è obbligata a trattare una domanda di riesame se le circostanze sono mutate considerevolmente dalla prima decisione. Lo stesso obbligo risulta se il richiedente produce fatti e mezzi probatori rilevanti di cui non era a conoscenza o che non aveva avuto la possibilità o l'occasione di far valere all'epoca (DTF 127 I 133 consid. 6). Inoltre la soppressione della possibilità di presentare una domanda multipla o di riesame sarebbe anche contraria al diritto internazionale nel caso in cui le nuove allegazioni fossero rilevanti ai fini dell'asilo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.