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11.3837 · Interpellanza · 2011-09-26

Tribunale federale

Liquidato

Wortlaut

Nel rapporto di gestione 2010 del Tribunale amministrativo federale è riportata la statistica seguente:Corte I (infrastruttura, finanze, personale): procedure entrate 954; procedure liquidate 824;Corte II (economia, formazione, concorrenza): procedure entrate 373; procedure liquidate 404;Corte III (esteri, sanità, assicurazioni sociali): procedure entrate 2373; procedure liquidate 2559;Corte IV (asilo): procedure entrate 2897; procedure liquidate 3092;Corte V (asilo): procedure entrate 2292; procedure liquidate 2276.Le 34 procedure liquidate nell'ambito delle misure di sgravio della Corte II a favore della Corte III sono registrate come tali nelle statistiche concernenti la Corte III.Le risorse di personale a disposizione erano le seguenti:Corte I: 16 giudici; 37 cancellieri;Corte II: 14 giudici; 35 cancellieri;Corte III: 16 giudici; 52 cancellieri;Corte IV: 14 giudici; 46 cancellieri;Corte V: 13 giudici; 44 cancellieri.Alla luce di questi dati sorgono le seguenti domande:1. Perché i dati statistici delle Corti presentano differenze importanti, visto che le risorse di personale delle Corti e la complessità delle procedure sono simili?2. Come si spiega che la Corte II liquida un numero di procedure nettamente più basso rispetto alle altre Corti, sebbene le cause che affronta non siano più complesse?3. La rapidità con la quale le cause sono liquidate dipende dal numero delle nuove procedure?4. Quali modifiche di legge e d'ordinanza potrebbero prevedere il Parlamento e il Consiglio federale per mettere la Corte II in condizione di prestare aiuto nell'ambito dell'asilo alle Corti IV e V?

Stellungnahme des Bundesrates

Giusta l'articolo 118 capoverso 4 LParl, le interpellanze sono rivolte ai Tribunali della Confederazione quando si riferiscono alla loro amministrazione oppure al loro bilancio. Secondo l'articolo 162 LParl, il Tribunale federale presenta le prese di posizione dei Tribunali della Confederazione dinanzi alle Camere ed alle loro commissioni.Il Tribunale federale ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale amministrativo federale la presa di posizione seguente, che nel complesso condivide. In occasione della riunione di vigilanza del 23 settembre 2011, esso ha discusso tale problematica con il Tribunale amministrativo federale e riconosce gli sforzi profusi ed i notevoli progressi fatti da quest'ultimo nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, il Tribunale federale è d'avviso che gli arretrati siano tuttora ancora troppo importanti e la durata delle procedure troppo lunga. Nell'ambito del diritto d'asilo i vecchi casi dovrebbero essere evasi in via prioritaria. Quale autorità di vigilanza, il Tribunale federale continua ad accompagnare ed a sostenere il Tribunale amministrativo federale in questo ambito.Presa di posizione del Tribunale amministrativo federaleIl Tribunale amministrativo federale prende posizione come segue all'interpellanza dell'Unione democratica di centro:Il Tribunale amministrativo federale si confronta da tempo con il tema della ripartizione del carico di lavoro. Nel 2009 ha chiesto la realizzazione di uno studio (studio sulla gestione del carico di lavoro redatto nel 2010/11 dal "Kompetenzzentrum für Public Management" dell'Università di Berna in collaborazione con l'"Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis" dell'Università di San Gallo. Scopo dello studio era quello di ottenere le basi per un'oggettiva gestione del carico dei lavoro ed una ripartizione delle risorse fra le Corti) al proposito, il cui rapporto finale è disponibile dal mese di luglio scorso. La Commissione amministrativa del tribunale sta attualmente preparando la trasposizione dei risultati di tale studio al fine di procedere ad una durevole gestione del carico di lavoro. Inoltre, sia la durata delle procedure, sia i dati relativi alle procedure liquidate di ogni Corte sono esaminati periodicamente.1. Perché i dati statistici delle Corti presentano differenze importanti, visto che le risorse di personale delle Corti e la complessità delle procedure sono simili?Risposta: il numero ed il grado di difficoltà delle procedure trattate dalle Corti sono molto differenti fra loro. Soprattutto le Corti III, IV e V presentano un aumento delle procedure di massa ("Massenverfahren"), le quali determinano un più alto numero di liquidazioni per giudice. Una procedura d'asilo di media difficoltà trattata dalle Corti IV e V non può essere paragonata ad una complessa procedura di commessa pubblica della Corte II, oppure ad una procedura della Corte I concernente l'aeroporto di Zurigo. Ciò è stato rilevato anche dallo studio citato in precedenza.2. Come si spiega che la Corte II liquida un numero di procedure nettamente più basso rispetto alle altre Corti, sebbene le cause che affronta non siano più complesse?Risposta: può essere fatto rinvio a quanto detto nella risposta alla domanda 1. Maggiore è il numero dei ricorsi entrati, più alto si rivela il numero delle procedure liquidate senza giudizio materiale, per esempio a seguito del mancato pagamento dell'anticipo delle spese (liquidazione formale).3. La rapidità con la quale le cause sono liquidate dipende dal numero delle nuove procedure?Risposta: un numero crescente di entrate genera automaticamente un più alto numero di liquidazioni, visto che una certa quantità di procedure può essere evasa in modo relativamente più facile e rapido (liquidazioni formali, vedi risposta alla domanda 2 con conseguenze positive sulla statistica dei casi evasi. La rapidità d'evasione dipende però anche dal tipo di casi entrati. Per esempio, quando il Tribunale è confrontato con un alto numero di casi simili fra loro (p. es. con una serie di casi concernenti degli emolumenti), la maggior parte di queste procedure potrà essere liquidata più speditamente grazie al fatto che il lavoro di ricerca non dovrà essere ripetuto per ogni singolo caso. In presenza di pochi, ma complessi casi completamente diversi fra loro, l'evasione delle procedure prenderà più tempo a causa dell'impossibilità di sfruttare delle eventuali sinergie.4. Quali modifiche di legge e d'ordinanza potrebbero prevedere il Parlamento e il Consiglio federale per mettere la Corte II in condizione di prestare aiuto nell'ambito dell'asilo alle Corti IV e V?Risposta: le leggi necessarie a soddisfare le richieste di cui alla presente interpellanza esistono già e vengono utilizzate dal Tribunale amministrativo federale. Diverse disposizioni esistenti nella legge e soprattutto nei regolamenti assicurano l'ottimale attribuzione di personale alle Corti secondo il carico di lavoro (legge sul Tribunale amministrativo federale, RS 173.32: art. 18 cpv. 4 let. c, art. 19 cpv. 3, art. 24. Regolamento del Tribunale amministrativo federale, RS 173.320.1: art. 11 cpv. 3 let. e, f, l, art. 18 cpv. 3, art. 24 cpv. 4). In particolare, ogni due anni, al momento di procedere alla costituzione delle Corti, viene tenuto conto del differente carico esistente. Inoltre, l'assegnazione di un posto vacante ad un nuovo giudice avviene in considerazione del carico di lavoro esistente nelle Corti. Oltre a ciò, la Commissione amministrativa del tribunale è competente per decidere della realizzazione a breve termine di misure provvisorie tendenti a fronteggiare il carico di lavoro (come quella relativa all'obbligo per un giudice di prestare aiuto ad un'altra Corte; attualmente un giudice della Corte II lavora per la Corte III). Inoltre, il tribunale esamina regolarmente e costantemente l'ottimale applicazione di tali regole. Giova rilevare che proprio le Cort IV e V hanno ridotto in modo significativo il numero dei casi pendenti e continuano tutt'oggi a farlo. Di conseguenza, il numero dei casi pendenti nell'ambito del diritto d'asilo sono diminuiti da 4250 (ad inizio 2007) a 2330 (30 settembre 2011), comportando altresì una costante diminuzione della durata delle procedure. Ciò premesso, secondo il Tribunale amministrativo federale la problematica si presenta oggi in forma fortemente attenuata e, pertanto, non v'è necessità di intervenire.