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11.3838 · Interpellanza · 2011-09-26

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

1. Le autorità federali competenti, il sorvegliante dei prezzi e la Commissione della concorrenza sono a conoscenza del problema dei prezzi esorbitanti, in Svizzera, dei dispositivi medici impiantabili?

2. Se sì, ritengono che sia necessario intervenire?

3. Quali misure possono essere adottate rapidamente sulla base della legislazione attuale?

4. Se, nel quadro della legislazione attuale, non è possibile intraprendere nulla - o quasi nulla - , il Consiglio federale prevede una modifica delle pertinenti normative in tempi brevi?

Begründung

In Svizzera, i prezzi dei dispositivi impiantabili utilizzati nella medicina cardiaca sono molto più elevati rispetto all'estero, come risulta dall'esperienza pratica e da alcune ricerche mirate condotte dal professor Thierry Carrel, direttore della Clinica universitaria di chirurgia cardiovascolare dell'Inselspital di Berna. Dai più recenti confronti con la Germania riguardo agli stent e alle valvole cardiache sono emerse differenze di prezzo che raggiungono addirittura il 600 per cento (p. es. defibrillatore impiantabile: prezzo svizzero 33 500 franchi, in Germania 10 000 franchi; valvola meccanica: prezzo svizzero 5000 franchi; in Germania 500 a 700 franchi).

Queste considerevoli differenze di prezzo possono venire spiegate unicamente con la realizzazione di guadagni eccessivi in Svizzera da parte delle aziende che importano e distribuiscono tali dispositivi medici. Il fatto che il nostro sia generalmente considerato un Paese dai prezzi elevati non giustifica simili differenze: gran parte della produzione avviene all'estero a costi ridotti e la distribuzione, in Svizzera, occupa soltanto un numero limitato di lavoratori.

Tale situazione è la dimostrazione che in Svizzera la concorrenza nel campo dei dispositivi impiantabili non funziona. Una legge federale molto restrittiva in materia d'importazione di prodotti medici ostacola una sana concorrenza e genera prezzi esorbitanti.

Con l'introduzione di un sistema di finanziamento ospedaliero basato sui forfait per caso, il prezzo d'acquisto del materiale assumerà un ruolo determinante. Pertanto una considerevole maggiorazione dei prezzi risulterà ancora più ingiustificata.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il sorvegliante dei prezzi ha pubblicato nell'aprile 2008 i risultati di un'analisi condotta in diversi ospedali sul prezzo d'acquisto dei dispositivi medici impiantabili. Secondo questa analisi, esiste un grosso potenziale di risparmio nel settore degli stimolatori cardiaci, delle articolazioni artificiali e delle protesi. Partendo dalla constatazione che i prezzi praticati dai fabbricanti di dispositivi impiantabili sul mercato svizzero sono in certi casi notevolmente più elevati rispetto a quelli in uso nei Paesi limitrofi, il sorvegliante dei prezzi è giunto alla conclusione che la politica d'acquisto adottata dagli ospedali è determinante in materia. Le autorità federali sono a conoscenza dei risultati dell'analisi e delle raccomandazioni emesse a suo tempo dal sorvegliante dei prezzi all'attenzione delle direzioni degli ospedali e dei cantoni (centralizzazione, professionalizzazione e coordinamento degli acquisti, scambio d'informazioni tra gli ospedali, integrazione dei dispositivi impiantabili negli importi forfetari per caso, ecc.). Poiché da allora non è più stata svolta alcuna rilevazione sistematica, il Consiglio federale non è in grado di esprimersi sui prezzi attualmente pagati dagli ospedali o dalle loro reti d'acquisto citati nell'interpellanza.

2. La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) non prevede alcuna misura di regolamentazione specifica per quanto concerne il prezzo dei dispositivi medici impiantabili. Per quanto riguarda i dispositivi brevettati messi in circolazione nello spazio economico europeo, sarebbe possibile ricorrere a importazioni parallele e beneficiare pertanto dei prezzi bassi praticati all'estero. Tuttavia, le decisioni nell'ambito della politica d'acquisto dei dispositivi medici impiantabili spettano agli ospedali, che hanno il compito di negoziare autonomamente i prezzi con i fabbricanti interessati. Come ricordato sopra, il sorvegliante dei prezzi ha trasmesso le proprie raccomandazioni in materia agli ospedali. La legge federale sui cartelli (LCart) è applicabile senza eccezioni a tali acquisti.

Per remunerare il trattamento ospedaliero, compresi la degenza e le cure, la LAMal prevede che gli assicuratori e i fornitori di prestazioni debbano negoziare importi forfetari secondo il principio dell'autonomia tariffaria. Con l'introduzione, il 1° gennaio 2012, degli importi forfetari riferiti alle prestazioni e basati sulla struttura tariffaria uniforme Swiss DRG, gli ospedali saranno ulteriormente stimolati a esercitare pressioni sui fabbricanti per ottenere il prezzo più vantaggioso possibile per l'acquisto dei dispositivi impiantabili, allo scopo di diminuirne l'impatto, soprattutto sui costi determinanti nell'ambito della negoziazione delle tariffe con gli assicuratori (base rate). In proposito, il nuovo finanziamento ospedaliero prevede che le tariffe per questo settore siano determinate in funzione della remunerazione degli ospedali che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria e in modo efficiente e vantaggioso. Nel quadro delle prossime procedure cantonali di approvazione o di fissazione delle tariffe (base rate), il sorvegliante dei prezzi potrà ricorrere al suo diritto di emettere raccomandazioni in materia.

3/4. Tenuto conto di quanto precede, il Consiglio federale ritiene che le basi legali vigenti siano sufficienti e che l'introduzione degli importi forfetari riferiti alle prestazioni, prevista il 1° gennaio 2012, dovrebbe stimolare gli ospedali a organizzarsi in modo da poter beneficiare delle condizioni più vantaggiose possibili, in particolare per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili, pur mantenendo una medicina di qualità elevata, come esige la LAMal.

Risposta del Consiglio federale.