11.3840 · Mozione · 2011-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre a regolamentazione le società che commerciano in materie prime con sede o filiali in Svizzera.
Tale regolamentazione deve assumere le forme seguenti:
1. le società che commerciano in materie prime devono essere considerate intermediari finanziari e sottostare alla legge federale sul riciclaggio di denaro;
2. i vincoli di proprietà delle società devono essere pubblicati nei registri di commercio cantonali, al fine di rendere pubblici i proprietari di tutte le società e i legami giuridici tra di essi e le loro imprese;
3. le società devono pubblicare informazioni sui collaboratori, il fatturato, gli utili, i costi dei finanziamenti e le fatture fiscali per filiale e per Paese.
Begründung
Quasi la metà delle più grandi società in Svizzera opera in tale settore, con un fatturato superiore al PIL dei Paesi dai cui provengono le materie prime oggetto di sfrenate speculazioni. Da alcuni anni la Svizzera è diventata un paradiso per questo tipo di società.
Caratterizzate da una totale mancanza di trasparenza, violazioni dei diritti umani e danni per l'ambiente, tali società sono specializzate nell'evasione fiscale a scapito dei Paesi ricchi di risorse naturali.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza all'integrità della piazza finanziaria svizzera. Si adopera soprattutto affinché questa non sia utilizzata a fini criminali e rispetti gli standard internazionali del Gruppo d'azione finanziaria contro il riciclaggio dei capitali (GAFI).
Sui punti che secondo l'autore della mozione necessitano di una regolamentazione, il Consiglio federale prende posizione come segue:
1. In virtù della vigente situazione giuridica, il commercio di materie prime è disciplinato dalla legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) se viene effettuato per conto di terzi (cfr. art. 2 cpv. 3 lett. c LRD in combinato disposto con l'art. 5 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria, OAIF; RS 955.071). Il commercio di materie prime per conto proprio, invece, non è disciplinato dalla legge sul riciclaggio di denaro. Non sarebbe neanche opportuno poiché il commerciante per conto proprio non intrattiene per definizione relazioni con i clienti cui potrebbe applicare gli obblighi di diligenza della legge sul riciclaggio di denaro. Come ha già affermato il Consiglio federale nel suo parere alla mozione Thanei 11.3118, le normative svizzere vanno oltre non solo le raccomandazioni del GAFI, ma anche oltre il diritto comunitario e statunitense. Del resto, occorre precisare che in Svizzera non solo il commercio di materie prime per conto di terzi bensì anche quello per conto proprio è sottoposto al divieto penale del riciclaggio di cui all'articolo 305bis del Codice penale. Per questi motivi, non sussiste la necessità di agire ai sensi della mozione.
2. Conformemente alla raccomandazione 33 del GAFI, gli Stati hanno l'obbligo di prevenire e combattere l'utilizzazione abusiva di persone giuridiche per scopi illeciti. In questo contesto, occorre constatare che attualmente le autorità di perseguimento penale svizzere - eventualmente dietro minaccia di provvedimenti coercitivi - possono rivolgersi ai più alti organi direttivi e amministrativi di una persona giuridica, i quali sanno per conto di quale socio, azionista o gruppo di azionisti essi dirigono la società. Nell'ambito della revisione parziale delle sue raccomandazioni che dovrebbe essere approvata nel mese di febbraio del 2012, il GAFI sta attualmente esaminando le misure atte a potenziare la trasparenza delle persone giuridiche conformemente alla raccomandazione 33. A tal proposito, il GAFI non prende in considerazione la pubblicazione dei rapporti di proprietà e di controllo di una società in un registro statale, soprattutto in quanto non è possibile garantire la veridicità delle informazioni. In ragione di quanto precede, il Consiglio federale respinge l'elaborazione di disposizioni sulla pubblicazione dei rapporti di proprietà nei registri di commercio cantonali. Ritiene inoltre che una simile pubblicazione comporterebbe un cambiamento fondamentale di sistema nell'ambito del diritto societario svizzero.
3. Il Parlamento approverà la revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile probabilmente durante la sessione invernale 2011. La revisione darà origine a un diritto contabile moderno, che impone alle società economicamente importanti una presentazione dei conti dettagliata. Di conseguenza, il Consiglio federale non considera attualmente necessario introdurre l'obbligo di presentare rapporti per Paese, come chiesto dall'autore della mozione. Del resto, occorre sottolineare che il Consiglio nazionale ha respinto nettamente una simile richiesta nel quadro delle deliberazioni sulla revisione del diritto della società anonima e del diritto contabile (cfr. BU 2010 pag. 1918 segg.).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.