11.3841 · Mozione · 2011-09-26
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di preparare un progetto secondo cui, in caso di vendita di un fondo, il pagamento del prezzo al venditore deve essere effettuato mediante un versamento dal conto dell'acquirente presso un istituto autorizzato in Svizzera. Esso esaminerà in particolare la possibilità di completare l'articolo 216 del Codice delle obbligazioni relativo alla forma del contratto di vendita di un fondo.
Begründung
Gli investimenti nel settore immobiliare in Svizzera attraverso fondi di provenienza illecita non possono essere totalmente esclusi. Secondo il Consiglio federale potrebbe esservi un rischio di abuso in caso di acquisti immobiliari in occasione dei quali i pagamenti sono effettuati al di fuori del campo di applicazione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD), ad esempio con l'intermediazione di banche estere o attraverso versamenti in contanti senza la partecipazione di un intermediario finanziario sottoposto alla LRD.
Lo scopo della LRD è definire gli intermediari finanziari e assoggettarli. Una transazione immobiliare non implica necessariamente la partecipazione di un intermediario, poiché l'acquirente può corrispondere il prezzo direttamente al venditore. Visto che non vi è l'obbligo di versare il prezzo d'acquisto all'agente, l'assoggettamento generalizzato degli agenti immobiliari alla LRD non offrirebbe alcuna garanzia. Del resto, di fatto l'agente immobiliare non ha quasi mai potere di disposizione su dei valori patrimoniali. Nei rari casi in cui è incaricato dall'acquirente di trasferire o versare l'importo del prezzo di vendita al venditore, ai sensi del vigente diritto l'agente è già un intermediario finanziario assoggettato alla LRD.
Occorre dunque agire al livello delle stesse transazioni immobiliari badando a non aumentare i costi né a prolungare o appesantire le procedure. Affinché l'origine del denaro utilizzato per l'acquisto di un fondo possa essere verificata, il pagamento deve imperativamente avvenire mediante versamento da un conto dell'acquirente aperto presso una banca (svizzera o estera) autorizzata in Svizzera. In questo modo si prende in considerazione il fatto che attualmente le banche sono organizzate e dispongono già degli strumenti necessari per adempiere agli obblighi di diligenza previsti dalla LRD e sono quindi al meglio in grado di far rispettare queste esigenze.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nonostante il Consiglio federale condivida l'orientamento della mozione, ritiene che questa proponga limitazioni eccessive. L'obbligo di ricorrere a una banca assoggettata alla vigilanza svizzera sarebbe già di per sé un'ingerenza eccessiva nella libertà economica, in quanto ad essere sottoposti alle disposizioni della legge contro il riciclaggio di denaro non sono solo gli istituti di credito ma anche numerosi altri intermediari finanziari. Inoltre, per esempio gli stranieri che intendono acquistare un immobile dovrebbero prima aprire un conto bancario in Svizzera. L'obiettivo della presente mozione, ossia impedire il riciclaggio di denaro nel mercato immobiliare, dovrebbe poter essere raggiunto con mezzi più moderati. L'amministrazione vaglia dunque, oltre alle modifiche della LEF (che in caso di incanti sancisce ancora il pagamento in contanti), anche adeguamenti del diritto privato relativi alle persone coinvolte nell'acquisto del fondo (notai, ufficiali del registro fondiario), con i quali si potrebbe soddisfare l'obiettivo della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.