Accordi con Paesi terzi africani al fine di rimpatriare i richiedenti l'asilo respinti
11.3842 · Mozione · 2011-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di negoziare accordi con i Paesi africani per espellere in uno Stato della loro regione di provenienza i richiedenti l'asilo respinti che non possono essere rimpatriati perché celano la loro identità o non sussiste alcun accordo di riammissione con il loro Paese d'origine.
Begründung
Un grosso problema nel settore dell'asilo risiede nell'impossibilità di eseguire le decisioni negative e di non entrata nel merito perché i richiedenti celano la loro identità oppure perché non sussiste alcun accordo di riammissione. Per risolvere tale problema, il Consiglio federale deve stipulare accordi con i Paesi della regione di provenienza della maggior parte dei richiedenti l'asilo, affinché essi riammettano tali persone dietro compenso o altro tipo di sostegno. Tali accordi vanno conclusi quanto prima e nell'interesse reciproco.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale considera l'esecuzione dei ritorni come un elemento importante di una politica credibile in materia di asilo. Con 47 accordi di riammissione, la Svizzera figura tra i Paesi che hanno concluso il maggior numero di trattati di questo tipo e intende ampliarne la gamma nei prossimi anni.
Alcuni di questi trattati contengono una clausola che prevede la riammissione di cittadini di Paesi terzi, ma solamente se tali persone hanno soggiornato o sono transitate attraverso lo Stato cofirmatario del trattato.
Il Consiglio federale rammenta inoltre che, per concretizzare la sua politica migratoria internazionale, la Svizzera ha sviluppato, oltre agli accordi di riammissione, altri strumenti, ossia il partenariato in materia di migrazione, il dialogo migratorio, la conclusione di accordi migratori, nonché programmi di protezione nella regione, prevenzione della migrazione irregolare, o di aiuto al ritorno.
L'esecuzione degli allontanamenti pone molte sfide, soprattutto per quanto riguarda alcuni Paesi africani. I motivi alla base di tali difficoltà sono molteplici e variano in funzione del Paese di provenienza e delle circostanze particolari. La difficoltà di accertare l'identità delle persone da rinviare è dovuta alla penuria dei mezzi a disposizione e alla scarsa disponibilità a collaborare dei Paesi di origine. Ostacoli considerevoli risiedono nell'assenza di una rappresentanza diplomatica in Svizzera come pure nelle insufficienti strutture amministrative e nell'instabilità dovuta a conflitti.
Anche il Consiglio federale ritiene importante intensificare la collaborazione con i Paesi da cui provengono i richiedenti l'asilo e gli Stati limitrofi. Si propone di concludere altri accordi migratori, impresa tuttavia spesso difficile alla luce della limitata disponibilità di alcuni Paesi a collaborare per la riammissione dei propri cittadini. All'atto pratico la richiesta dell'autore della mozione di allontanare nei loro Paesi di origine i richiedenti l'asilo respinti può essere realizzata soltanto in casi eccezionali.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.