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11.3852 · Mozione · 2011-09-27

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica temporanea della durata di due anni dell'articolo 35 capoverso 2 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) al fine di permettere il prolungamento della durata dell'indennità per lavoro ridotto (ILR o disoccupazione parziale) da 18 a 24 periodi di conteggio.

Begründung

Secondo l'articolo 35 capoverso 1 LADI, la durata dell'indennità per lavoro ridotto (ILR) è di 12 periodi di conteggio (o 12 mesi). Il capoverso 2 di questa disposizione stabilisce che il Consiglio federale è competente per il prolungamento di sei mesi di tale durata, il che la porterebbe a 18 mesi. Questa disposizione è stata sospesa per un periodo di due anni dalla legge del 25 settembre 2009 sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale (RU 2009 5083). Così, tenendo conto dell'allora difficile situazione economica, per il 2010 e il 2011 la durata dell'ILR era stata portata a 24 mesi. Ne consegue che a partire dal 1° gennaio 2012 sarà reintrodotta la durata ordinaria di 18 mesi.

Tuttavia, nonostante le misure adottate, il franco forte e la difficile situazione nella quale si trova attualmente l'Unione europea purtroppo rischiano di causare serie difficoltà all'economia del nostro Paese, in particolare alle imprese esportatrici e, di conseguenza, all'impiego. Per tutti questi motivi sembra essere ragionevole accordare al Consiglio federale il diritto di prolungare la durata dell'ILR per evitare che le imprese in difficoltà licenzino una parte del loro personale, in particolare quelle che hanno già usufruito dell'ILR negli anni 2010 e/o 2011. La facoltà di prolungare di sei periodi di conteggio l'ILR è lasciata al Consiglio federale che, durante questi due anni, potrebbe rinunciarvi in ogni momento qualora la situazione economica migliori notevolmente. Per altro, sembra che il Consiglio federale intenda già utilizzare la sua competenza di prolungare la durata dell'ILR da 12 a 18 mesi (massimo) a partire dal 1° gennaio 2012. La presente mozione mira quindi a rafforzare gli strumenti giuridici dell'esecutivo.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

La legge federale del 25 settembre 2009 sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché del potere d'acquisto (RU 2009 5043) scade il 31 dicembre 2011. Questa legge prevede che il Consiglio federale possa prolungare la durata massima dell'indennità per lavoro ridotto (ILR), solitamente di 12 mesi, per al massimo 12 periodi di conteggio. Ciò permette di versare l'ILR per al massimo 24 periodi di conteggio.

L'articolo 35 capoverso 2 LADI nella versione del 25 giugno 1982, sospeso per la durata di validità delle misure di stabilizzazione, rientrerà in vigore il 1° gennaio 2012. Di conseguenza, nel caso di disoccupazione persistente e rilevante, il Consiglio federale può prolungare la durata massima dell'ILR, normalmente di 12 mesi, di sei periodi di conteggio al massimo. In tal modo l'ILR può essere versata per al massimo 18 periodi di conteggio.

Pertanto, il 19 ottobre 2011 il Consiglio federale ha deciso di portare la durata massima dell'ILR a 18 mesi a partire dal 1° gennaio 2012 e di mantenere il periodo di attesa di un giorno per ogni periodo di conteggio.

Il prolungamento della durata di riscossione a 18 mesi permette allo strumento del lavoro ridotto di adempiere pienamente il suo compito di impedire i licenziamenti in caso di una situazione economica difficile e di prevenire gli effetti indesiderabili dovuti a un'indennità di durata indeterminata.

Le imprese hanno quindi diritto a 18 mesi di ILR per un periodo di due anni. Pertanto, alle imprese viene richiesto di lavorare per sei mesi senza far valere il diritto al lavoro ridotto. Tale esigenza impone alle imprese di dimostrare la loro continuità. Qualora si trovassero in difficoltà possono beneficiare dell'ILR durante un nuovo termine quadro. Conformemente al suo obiettivo, il lavoro ridotto deve sostenere soltanto le imprese sane confrontate a difficoltà economiche temporanee e non le imprese la cui esistenza dipende da un sostegno permanente dei fondi pubblici.

L'esperienza e le cifre mostrano inoltre che nell'arco di tempo durante il quale la durata dell'indennità, nel quadro delle misure di stabilizzazione, è stata aumentata a 24 mesi, soltanto un ristretto numero di imprese ha beneficiato dell'ILR per oltre 18 mesi.

L'aumento della durata massima di riscossione dell'ILR a 18 mesi e la riduzione del periodo di attesa a un solo giorno per periodo di conteggio sgrava le imprese e permette loro di mantenere i posti di lavoro esistenti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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