11.3853 · Mozione · 2011-09-28
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che le commesse di stampa della Confederazione e delle aziende di cui essa è l'azionaria principale (FFS, la Posta, Swisscom, ecc.) vengano assegnate a imprese svizzere. Bisogna prendere in considerazione le tipografie soggette al CCL dell'industria grafica che danno prova di rispettarlo.
Begründung
L'industria tipografica risente del fatto che sempre più clienti assegnano le loro commesse di stampa all'estero, segnatamente a causa al franco forte rispetto all'euro. In questo modo vengono messi in gioco importanti posti di lavoro. Per sostenere l'industria tipografica nazionale è necessario che le commesse pubbliche vengano assegnate ad aziende svizzere che hanno firmato il CCL.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Lo scopo della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) è rafforzare la libera concorrenza tra gli offerenti, garantendo la parità di trattamento fra questi ultimi, al fine di promuovere l'impiego economico dei fondi pubblici. Il diritto in materia di acquisti pubblici esige in particolare che il committente aggiudichi la commessa per prestazioni in Svizzera solo a offerenti che garantiscono le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro della manodopera.
Il Consiglio federale è favorevole a che l'aggiudicazione di commesse di stampa contribuisca a creare o a mantenere posti di lavoro in Svizzera. Come esposto nella risposta all'interpellanza 10.4137, "Imprese statali e assegnazione di mandati", del 17 dicembre 2010, la responsabilità di tutte le decisioni imprenditoriali delle imprese interamente o a maggioranza di proprietà della Confederazione svizzera, compresi la conclusione e lo scioglimento dei contratti di fornitura, spetta al consiglio d'amministrazione di tali imprese. Da un sondaggio effettuato presso le aziende parastatali risulta che, complessivamente, le decisioni relative all'aggiudicazione non hanno portato a un taglio dei posti di lavoro in Svizzera, poiché la maggior parte delle commesse è stata assegnata a fornitori svizzeri.
I servizi d'acquisto della Confederazione possono aggiudicare una commessa per prestazioni in Svizzera solo a offerenti che garantiscono il rispetto delle disposizioni in materia di protezione del lavoro e delle condizioni di lavoro della manodopera vigenti nel luogo della prestazione (art. 8 cpv. 1 lett. b LAPub). Le condizioni di lavoro vigenti nel luogo della prestazione sono quelle definite nei contratti di lavoro collettivi e normali e, in mancanza di questi, le condizioni di lavoro effettive, usuali per il luogo e la professione (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici, OAPub; RS 172.056.11). Se un offerente straniero che intende fornire prestazioni all'estero presenta l'offerta più favorevole sotto il profilo economico, quest'ultimo deve almeno garantire l'osservanza degli accordi di base dell'Organizzazione internazionale del lavoro (art. 7 cpv. 2 OAPub).
L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è il servizio centrale d'acquisto di pubblicazioni, stampati e materiale per ufficio (cfr. allegato all'ordinanza del 22 novembre 2006 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione, Org-OAPub; RS 172.056.15). Negli ultimi cinque anni (2006 a 2010) l'UFCL ha pubblicato 19 bandi nel settore delle pubblicazioni e degli stampati. Dei 186 offerenti complessivi, solo sei erano stranieri. Le offerte economicamente più favorevoli sono state presentate esclusivamente da imprese con sede in Svizzera, le quali hanno di conseguenza ottenuto l'appalto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.