11.3854 · Interpellanza · 2011-09-28
Dipartimento degli affari esteri
Liquidato
Wortlaut
Il diritto di voto degli Svizzeri all'estero è ancora soggetto a restrizioni nella maggior parte dei cantoni. Al rinnovo del Consiglio degli Stati, quest'anno, possono partecipare solo i cittadini di undici cantoni (BE, BL, FR, GE, GR, JU, NE, SO, SZ, TI e ZH), mentre ai cittadini di tutti gli altri cantoni questa possibilità è preclusa.
Invito pertanto il Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
1. Perché la maggior parte dei cantoni non riconosce ai propri cittadini residenti all'estero la possibilità di partecipare all'elezione del Consiglio degli Stati?
2. È anch'esso dell'avviso che questa restrizione del diritto di voto non sia più tollerabile?
3. Che misure intende adottare per far sì che i cantoni recalcitranti introducano questo diritto entro le prossime elezioni federali del 2015?
4. Di quali mezzi dispongono il Consiglio federale e le Camere federali per eventualmente imporre ai cantoni recalcitranti di concedere il diritto in questione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Come menzionato nella risposta del 14 dicembre 2007 al postulato Fehr Mario 07.3331, "Partecipazione degli Svizzeri all'estero alle elezioni del Consiglio degli Stati", questa elezione è di competenza dei cantoni conformemente all'articolo 150 della Costituzione federale. Non rientra nei compiti del Consiglio federale esaminare le ragioni per cui alcuni cantoni non concedono il diritto in questione; si tratterebbe di un'intromissione negli affari cantonali.
2. Come dichiarato nella risposta summenzionata, il Consiglio federale ha costantemente sostenuto e incoraggiato gli Svizzeri all'estero a esercitare i loro diritti politici. Si attiene a questa posizione e riconosce la situazione insoddisfacente per gli Svizzeri all'estero, che in taluni cantoni sono ammessi alle elezioni del Consiglio degli Stati, mentre in altri cantoni, che non concedono loro nemmeno il diritto di voto a livello cantonale, questa possibilità è loro negata. Quest'ultimo punto vale anche per il cantone di Zurigo che però permette ai suoi concittadini all'estero di eleggere il loro rappresentante al Consiglio degli Stati (v. domanda 4).
3. Di recente il Consiglio federale è intervenuto presso i cantoni. Infatti, fondandosi sulla posizione del Consiglio nazionale e nel rispetto della sovranità cantonale, si è rivolto ai cantoni con lettera del 18 giugno 2010, in cui, tramite la Conferenza dei governi cantonali (CdC), ha invitato i cantoni che non offrono la possibilità agli Svizzeri all'estero di partecipare all'elezione del Consiglio degli Stati ad esaminare l'introduzione di tale diritto. Inoltre, il capo del Dipartimento federale degli affari esteri ha trattato questa problematica in occasione del dialogo confederale del 1° ottobre 2010. In questa occasione le è stato comunicato che secondo il plenum del CdC la relativa decisione spetta ai cantoni e che la lettera del Consiglio federale verrebbe trasmessa ai cantoni senza raccomandazione.
4. Trattandosi di una competenza cantonale, il Consiglio federale non dispone attualmente di alcun mezzo per costringere i cantoni che non consentono agli Svizzeri all'estero di partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati a rivedere la loro posizione. Tuttavia, visto che il Consiglio federale ci tiene a tener conto degli interessi della Quinta Svizzera, che assume sempre più importanza, non esclude di intervenire di nuovo, a lungo termine e nel rispetto della sovranità cantonale, presso i cantoni interessati che complessivamente contano 25 seggi al Consiglio degli Stati (LU, UR, OW, NW, GL, ZG, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, VD e VS). In quest'occasione il Consiglio federale richiamerà eventualmente l'attenzione sulla soluzione di compromesso del cantone di Zurigo. In questo contesto occorre inoltre segnalare che la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha incaricato l'amministrazione federale di fornire un parere giuridico sulla possibilità di imporre ai cantoni la concessione del diritto agli Svizzeri all'estero di partecipare alle elezioni del Consiglio degli Stati senza dover modificare la Costituzione federale.
Risposta del Consiglio federale.