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11.3859 · Interpellanza · 2011-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Negli Stati Uniti, la sezione 1504 della legge Dodd-Frank del luglio 2010 obbliga le industrie del settore delle materie prime a fornire, per ogni progetto, un rendiconto per Paese (Country by Country Reporting) e a pubblicare tutti i versamenti erogati ai governi dei Paesi in cui operano (Publish what you pay). La riforma Dodd-Frank obbliga inoltre il governo statunitense ad adoperarsi in favore dell'iniziativa internazionale per la trasparenza EITI, sostenuta anche dalla Svizzera. Anche il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'8 marzo 2011, sollecita "l'introduzione di obblighi di rendicontazione finanziaria paese per paese per le imprese transfrontaliere, inclusi gli importi degli utili al lordo e al netto di imposta, al fine di rafforzare la trasparenza e l'accesso ai dati pertinenti da parte delle amministrazioni fiscali". Il Consiglio dell'UE ha seguito tale raccomandazione nella sua 3074a sessione del 9/10 marzo 2011, conferendo alla Commissione corrispondenti mandati, esplicitati al numero 14 delle conclusioni sulle materie prime e sui mercati dei prodotti di base. Anche in seno all'OCSE, il Global Forum on Development si pronuncia a favore del Country by Country Reporting. Chiedo al Consiglio federale:

1. Quali effetti esplicano le disposizioni in materia di rendiconto e di trasparenza della legge Dodd-Frank sulle imprese di materie prime operanti contemporaneamente negli Stati Uniti e in Svizzera?

2. La "Securities and Exchange Commission" (SEC) stima che l'attuazione delle disposizioni della legge Dodd-Frank in materia di trasparenza comporterà, per le imprese, costi supplementari pari ad appena 12 milioni di dollari. Quali sarebbero i costi supplementari di un'eventuale attuazione in Svizzera?

3. Il Consiglio federale è disposto ad emanare, per le imprese di materie prime domiciliate in Svizzera, disposizioni in materia di rendiconto e di trasparenza analoghe a quelle previste nella legge Dodd-Frank?

4. In che modo il Consiglio federale contribuisce alla revisione delle direttive in materia di trasparenza e di rendiconto da parte della Commissione europea?

5. Quali altri provvedimenti adotta per evitare che le disposizioni svizzere in materia di rendiconto e di trasparenza eludano quelle previste dai suoi più importanti partner economici?

6. In che misura la Svizzera contribuisce, in seno al gruppo di lavoro intergovernativo dell'ONU sulle norme contabili internazionali (ISAR), ad aumentare la sostenibilità e la trasparenza?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il 21 luglio 2010 il Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act è stato adottato in seguito alla firma del presidente americano Barack Obama. La sezione 1504 del Dodd-Frank Act integra la sezione 13 del Securities Exchange Act del 1934. Le imprese operanti nel commercio di materie prime che hanno titoli quotati in una borsa statunitense devono pubblicare nel loro rapporto di gestione i pagamenti di qualsiasi tipo erogati a governi o imprese statali esteri a promozione delle loro attività commerciali. Le società svizzere operanti nel commercio di materie prime rientrano nel campo d'applicazione del Securities Exchange Act se i loro titoli di partecipazione sono quotati in una borsa statunitense, ad esempio quella di New York.

2. In assenza di disposizioni legali concrete non è possibile stimare eventuali costi supplementari che l'attuazione normativa comporterebbe per le imprese con sede statutaria in Svizzera. Andrebbe inoltre chiarito se i costi supplementari menzionati si riferiscono al gruppo o alle singole filiali.

3. Per il momento il Consiglio federale non intende elaborare norme contabili che riguardano direttamente il commercio di materie prime. Il disegno del 21 dicembre 2007 concernente un nuovo diritto in materia di rendiconto (FF 2008 1321; disegno 2 - 08.011) si propone di sostituire il 32° titolo del Codice delle obbligazioni con un ordinamento chiaro e indipendente dalla forma giuridica, esigendo dalle imprese economicamente importanti un rendiconto dettagliato (rendiconto per grandi imprese; conti presentati secondo una norma contabile riconosciuta). La votazione finale su questo disegno si svolgerà molto presumibilmente nella sessione invernale del 2011. In sede dibattimentale il Consiglio nazionale ha respinto nettamente l'obbligo di fornire informazioni settoriali nel conto del gruppo di società operanti su scala internazionale (BU 2010 N 1918 segg.).

4. In qualità di Paese terzo, la Svizzera non può partecipare direttamente, in sede decisionale, alla revisione delle direttive in materia di trasparenza e rendiconto da parte della Commissione europea. Si riserva tuttavia il diritto di presentare un parere in occasione delle corrispondenti consultazioni pubbliche non appena saranno state avanzate proposte concrete di revisione. Viceversa la Svizzera non è tuttavia nemmeno tenuta a recepire automaticamente il nuovo diritto dell'Unione europea in materia di trasparenza e rendiconto. Il disegno del Consiglio federale sul diritto contabile cerca di attuare i contenuti salienti di svariati regolamenti e direttive dell'Unione europea (FF 2008 1364 seg.).

5. Nell'ambito del diritto in materia di revisione e rendiconto, gli Stati dispongono di un ampio margine di manovra normativo - fatte salve alcune limitazioni poste da accordi internazionali. Il 1° gennaio 2008 è entrato in vigore in Svizzera il riveduto diritto in materia di revisione e revisori. Inoltre, come osservato al punto 3, il Parlamento adotterà il nuovo diritto contabile probabilmente nella sessione invernale del 2011. Nell'ambito del diritto in materia di revisione e trasparenza esistono altresì dettagliate disposizioni legali speciali, soprattutto nel settore borsistico, bancario e assicurativo. La Svizzera dispone quindi di un diritto adeguato in materia di revisione e trasparenza e non è pertanto un'oasi normativa.

6. La Svizzera è rappresentata, in qualità di osservatrice, nell'Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR). Collabora in seno alla commissione consultiva, che prepara temi importanti all'attenzione del gruppo plenario e può essere chiamata a svolgere progetti specifici; il sostegno a Paesi in via di sviluppo ed emergenti riveste un ruolo importante. L'ISAR si adopera in favore della convergenza delle disposizioni nazionali nell'attuazione di norme contabili internazionali moderne, che intendono fornire un'immagine fedele della situazione della società (True and Fair View). Ad esempio, l'ISAR ha sviluppato le "UN-Guidelines on Accounting and Financial Reporting for Small and Medium-sized Enterprises", che si fondano sulla norma contabile europea IAS/IFRS.

Risposta del Consiglio federale.