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11.3861 · Interpellanza · 2011-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

- Come giudica il Consiglio federale l'obbligo di portare un braccialetto elettronico per cautelarsi durante i permessi di libera uscita?

- È disposto ad adoperarsi per introdurre su scala nazionale l'uso del braccialetto elettronico durante i permessi?

- In che modo è possibile istituire una pertinente base legale uniforme su scala nazionale?

- Il Consiglio federale è disposto a incoraggiare attivamente l'introduzione del braccialetto elettronico durante i permessi di libera uscita adeguando di conseguenza la legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure?

Begründung

Il sistema svizzero di esecuzione delle pene è giustamente incentrato sulla risocializzazione dei detenuti, la quale comprende anche il reinserimento graduale nella società attraverso la concessione di permessi di libera uscita. A inizio luglio 2011, a Neuchâtel la fuga di un pluriomicida e stupratore ha tuttavia dimostrato in modo drammatico quanto elevato è il rischio che un condannato riesca a sottrarsi alle autorità durante un permesso di libera uscita, anche se accompagnato. L'omicidio avvenuto a metà agosto a Pfäffikon ha illustrato chiaramente che i divieti di contatto e di avvicinarsi a determinati luoghi non offrono alcuna protezione se l'autore del reato si è sottratto al controllo. Dal 1999 alcuni cantoni prevedono l'impiego di braccialetti elettronici per l'esecuzione delle pene e delle misure. Tale possibilità si è rivelata efficace per la sorveglianza dei condannati, anche se purtroppo non è ancora stata introdotta su scala nazionale.

Stellungnahme des Bundesrates

Attualmente in Svizzera il braccialetto elettronico può già essere impiegato in vari ambiti del diritto penale. In virtù dell'articolo 237 capoverso 3 del Codice di procedura penale svizzero (CPP; RS 312.0), entrato in vigore il 1° gennaio 2011, per sorvegliare l'esecuzione delle misure sostitutive ordinate in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza, il giudice può infatti disporre "l'impiego di apparecchi tecnici e la loro applicazione fissa sulla persona da sorvegliare". Finora non sono ancora stati stilati rapporti sulle esperienze maturate nell'ambito dell'impiego dei braccialetti elettronici.

Inoltre, nel 1999 il Consiglio federale ha autorizzato i cantoni di Berna, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra e nel 2003 il cantone di Soletta a testare l'esecuzione di pene detentive sotto sorveglianza elettronica al di fuori del penitenziario (il cosiddetto monitoraggio elettronico). Nell'ambito di tali test è possibile eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori del penitenziario le pene detentive da 20 giorni a un anno come pure le pene detentive di lunga durata al termine dell'esecuzione o in sostituzione di un lavoro esterno per la durata minima da un mese a un anno. Si tratta di una forma di arresti domiciliari correlata a un programma lavorativo e sociale. I test in materia di sorveglianza elettronica sono riservati ai condannati per i quali non sussiste alcun rischio di fuga o di recidiva. Il braccialetto elettronico impiegato serve soltanto a controllare i movimenti quotidiani; non ha una funzione di garanzia e non è dotato di un sistema di localizzazione satellitare (cosiddetto GPS). Viste le esperienze positive maturate in sede di test, il Consiglio federale ha proposto, nell'avamprogetto di revisione del sistema sanzionatorio posto in consultazione il 30 giugno 2010, di introdurre su scala nazionale la sorveglianza elettronica quale nuova forma di esecuzione delle pene nel Codice penale.

Per contro, la scelta delle misure di sicurezza è compito dei cantoni, responsabili dell'esecuzione delle pene e delle misure, che possono già ora impiegare il braccialetto elettronico, per esempio quale ulteriore misura di sicurezza, nel caso di persone che lavorano al di fuori del penitenziario o che fruiscono di un permesso di libera uscita. Stando alle informazioni disponibili, in Svizzera non si è ancora fatto capo al braccialetto elettronico per cautelarsi durante un permesso di libera uscita, anche se tale opzione è vagliata nei cantoni. Nella sua legge d'esecuzione delle pene, il cantone di Neuchâtel ha previsto espressamente l'impiego del braccialetto elettronico per tutti gli allentamenti del regime detentivo secondo l'articolo 75a del Codice penale (tra cui figura anche il permesso di libera uscita), senza tuttavia finora aver messo in pratica tale possibilità durante un permesso di libera uscita.

Le esperienze maturate con la sorveglianza elettronica quale sistema di controllo per gli arresti domiciliari nel caso di autori non pericolosi non consentono di trarre conclusioni quanto all'idoneità del braccialetto elettronico nel caso di rei potenzialmente pericolosi. È lecito pensare che persino un braccialetto elettronico con GPS potrebbe garantire soltanto una sicurezza molto limitata. In particolare non può impedire che una persona commetta un reato. Può servire ad accertare il luogo in cui una persona si trova in un determinato momento. Tuttavia, se il sorvegliato abbandonasse il territorio in cui avrebbe dovuto rimanere durante il permesso oppure si togliesse il braccialetto elettronico, il dispositivo lancerebbe sì l'allarme, ma non potrebbe impedire un'eventuale fuga; al massimo può abbreviare il tempo di reazione delle autorità responsabili.

Per i motivi menzionati, al momento sarebbe prematuro adoperarsi in favore di un'introduzione su scala nazionale del braccialetto elettronico per cautelarsi durante i permessi di libera uscita, che dovrebbe essere sancita dal Codice penale.

Risposta del Consiglio federale.