11.3862 · Interpellanza · 2011-09-28
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In seguito all'attentato perpetrato in Norvegia nel luglio 2011, la consigliera federale Simonetta Sommaruga ha annunciato di voler potenziare la sorveglianza di Internet. Tale decisione va accolta positivamente. Tuttavia, considerato che il Consiglio federale si è finora sempre rifiutato di obbligare i provider ad adoperarsi nella lotta alla criminalità informatica e alla diffusione di contenuti che esaltano la violenza e si rivelano pericolosi per i giovani, ecc., chiedo al Consiglio federale:
1. Che provvedimenti intende adottare nello specifico il DFGP?
2. Il Consiglio federale è finalmente disposto a trattare con maggiore severità i provider Internet, come chiesto da vari interventi parlamentari?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per quanto riguarda le possibilità di sorvegliare Internet nell'ambito di un procedimento penale in corso, sono previste varie possibilità a vari livelli. In occasione della seduta del 23 novembre 2011, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di precisare chiaramente nel progetto di revisione totale della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT; RS 780.1) la cerchia di persone che deve eseguire, tollerare e permettere le sorveglianze. Il Consiglio federale ha altresì incaricato il DFGP di precisare, in tale progetto, la questione del ricorso a programmi informatici (Government Software, GovWare), affinché le autorità di perseguimento penale possano sorvegliare anche i dati trasmessi in maniera crittata (p. es. e-mail crittate o Skype). Il ricorso a GovWare sarà tuttavia possibile soltanto per i reati di cui all'articolo 286 capoverso 2 del Codice di procedura penale svizzero (RS 312.0), ossia per i reati per il cui perseguimento può essere ordinata un'inchiesta mascherata. In occasione della seduta menzionata, il Consiglio federale ha inoltre adottato una revisione dell'ordinanza del 31 ottobre 2001 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RS 780.11), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2012. Tenendo conto degli sviluppi tecnici, tale revisione precisa i dati che i fornitori di servizi di telecomunicazione devono fornire nell'ambito dell'attuale LSCPT per permettere alle autorità di perseguimento penale di sorvegliare la telefonia mobile e Internet al fine di fare luce su reati gravi.
Quanto alla sorveglianza di Internet al di fuori di un procedimento penale al fine di prevenire la commissione di reati, vanno citati gli sforzi che sono (o sono già stati) profusi dai cantoni per adeguare il loro diritto di polizia alle esigenze in materia di inchieste preventive, in particolare su Internet (p. es. in chat, social network o altri forum). Per quanto riguarda l'attività del Servizio nazionale di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI), alla fine del 2010 è stato concluso un accordo tra lo SCOCI, il Dipartimento della sicurezza del cantone di Svitto e l'Ufficio federale di polizia. Attualmente le modalità di impiego dei collaboratori dello SCOCI quali investigatori sotto copertura nella lotta alla pedocriminalità su Internet sono rette dall'articolo 9d dell'ordinanza del 22 marzo 2000 del cantone di Svitto concernente la polizia cantonale (PolV - SRSZ 520.110). Per questi interventi i collaboratori dello SCOCI sottostanno alla polizia cantonale svittese.
Quanto all'individuazione dei pericoli attinenti alla sicurezza interna, occorre menzionare l'attuale revisione della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120). Il Servizio delle attività informative della Confederazione deve poter ottenere dal Servizio di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni le informazioni sui collegamenti di telecomunicazione necessarie all'adempimento dei suoi compiti in materia di informazione (cfr. il messaggio aggiuntivo del 27 ottobre 2010 concernente la modifica della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna, "LMSI II ridotta"; FF 2010 6943).
2. Il Consiglio federale ha espresso il suo parere in merito agli interventi considerati. A tale proposito va altresì menzionato il rapporto del Consiglio federale del febbraio 2008 sulla criminalità informatica/la responsabilità penale dei provider e le competenze della Confederazione per il perseguimento di reati commessi mediante reti di comunicazione elettronica. Le Commissioni degli affari giuridici del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno preso atto di tale rapporto rispettivamente il 6 novembre 2008 e il 15 giugno 2009.
Risposta del Consiglio federale.