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11.3873 · Interpellanza · 2011-09-28

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di procedura penale (CPP), che si è già rivelato deludente sotto vari punti di vista. Gli agenti di polizia sono oberati da formalità amministrative, che devono sbrigare per ogni caso, e trascorrono ormai una parte non trascurabile del loro tempo a compilare moduli.

Inoltre, con il nuovo CPP gli imputati possono richiedere la presenza di un avvocato sin dal primo interrogatorio di polizia. È evidente che questa nuova norma complica ulteriormente il compito delle forze dell'ordine. Per esempio, l'imputato può avvalersi di un difensore per qualsiasi caso di droga di lieve entità. Inoltre, il numero di documenti amministrativi da compilare rallenta il corso della giustizia e ne riduce in maniera evidente l'efficacia.

In tale contesto pongo le domande seguenti al Consiglio federale:

1. Il Consiglio federale è a conoscenza dei costi, finanziari e materiali, riconducibili alla nuova procedura?

2. Come valuta l'applicazione del CPP a nove mesi dalla sua entrata in vigore?

3. Trova logico di aver introdotto, per tutti gli imputati, il diritto a un legale sin dal primo interrogatorio, visto che tale misura blocca gli agenti di polizia, chiamati a sbrigare tale compito amministrativo?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non è a conoscenza dei costi finanziari e materiali sostenuti dai cantoni per gli adeguamenti al Codice di procedura penale svizzero (CPP) o eventuali oneri amministrativi per la sua applicazione.

Va tuttavia rammentato quanto indicato nel messaggio del Consiglio federale al Parlamento, secondo cui praticamente tutti i cantoni che hanno adeguato il loro perseguimento penale al cosiddetto modello pubblico Ministero prima dell'entrata in vigore del CPP hanno ritenuto che tale passaggio dovrebbe comportare risparmi a lungo termine (FF 2006 1282).

2. L'adeguamento dei precedenti codici di procedura penale al CPP si è svolto perlopiù senza problemi: il nuovo diritto è applicato quotidianamente e finora non sono emerse grosse sviste o lacune della legge. Vista la portata e la complessità del nuovo diritto, dopo alcuni anni di applicazione risulterà forse necessario ritoccarlo. Il Consiglio federale verificherà la necessità di riforma a tempo debito, considerando in che misura la giurisprudenza (del Tribunale federale) non avrà già risolto le questioni sollevate in questa sede.

3. Dopo lunghi dibattiti e dopo aver sentito a più riprese anche rappresentanti della polizia il Parlamento ha deciso di introdurre il cosiddetto avvocato della prima ora (Boll. Uff. 2006 S 984 e 1016 seg.).

Il Consiglio federale ritiene tuttora validi i motivi a favore dell'introduzione del cosiddetto avvocato della prima ora illustrati nel messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1098 segg.). In particolare, l'istituto dell'avvocato della prima ora è essenziale per controbilanciare la posizione del pubblico Ministero, strutturalmente forte in quanto esso è l'unica persona competente per l'indagine e la promozione dell'accusa. La fondatezza e la necessità di introdurre tale istituto sono state peraltro confermate, dopo l'adozione del CPP da parte del Parlamento, da due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenze della Corte EDU del 27 novembre 2008 nella causa Salduz/Turchia, n. 36391/02 e del 24 settembre 2009 nella causa Pishchalnikov/Russia, n. 7025/04).

Infine, stando alle informazioni a disposizione del Consiglio federale, il cosiddetto avvocato della prima ora non sembra finora aver comportato alcun problema per il lavoro quotidiano di polizia.

Risposta del Consiglio federale.

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