11.3920 · Mozione · 2011-09-29
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di riprendere nella revisione della legge sull'asilo la modifica seguente.
L'articolo 85 LStr va modificato come segue:
Art. 85 cpv. 7
Le persone ammesse provvisoriamente non hanno diritto al ricongiungimento familiare.
Begründung
Una persona ammessa a titolo provvisorio non ha diritti di soggiorno in Svizzera. La sua domanda di asilo è stata respinta e deve essere rimpatriata quanto prima. Come lo dice il nome, l'ammissione di tali persone deve essere "provvisoria" e a breve termine. Un ricongiungimento familiare invece presuppone un soggiorno di lunga durata, il che non può essere il caso delle persone ammesse provvisoriamente. Il fatto che attualmente oltre il 60 per cento delle persone rientranti nel settore dell'asilo viva in Svizzera con lo statuto di "persona ammessa provvisoriamente" dimostra l'esistenza di abusi di tale sistema. Non si tratta più di ammettere in via provvisoria casi di rigore che non possono essere rimpatriati immediatamente, bensì di una falla del sistema svizzero dell'asilo. Permettendo il ricongiungimento familiare, tale falla si allarga, in quanto i vantaggi offerti da questo statuto sono aumentati e le probabilità che una persona ammessa provvisoriamente lasci la Svizzera diventano quasi nulle. D'altro canto, tale possibilità comporta un massiccio numero di abusi, poiché l'effettiva appartenenza alla famiglia non è praticamente mai controllata. In questo modo giungono in Svizzera numerosi altri immigrati che non avrebbero alcun diritto a soggiornare nel nostro Paese. Tali persone non figurano nelle statistiche in materia di asilo, poiché non devono presentare nessuna domanda. Stando ai cantoni, negli ultimi tempi l'immigrazione per la scorciatoia del ricongiungimento famigliare con persone ammesse a titolo provvisorio ha registrato un forte aumento e cagiona un numero crescente di problemi.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
La possibilità del ricongiungimento familiare anche per le persone ammesse provvisoriamente è stata introdotta nell'ambito della nuova legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (art. 85 cpv. 7 LStr; in vigore dal 1° gennaio 2008). Il ricongiungimento familiare è ammesso soltanto a determinate condizioni, in particolare se l'interessato è stato ammesso da almeno tre anni. Una volta trascorso questo lasso di tempo, si deve presupporre che il ritorno in patria non è imminente e che la persona è ben integrata in Svizzera.
Le persone ammesse provvisoriamente non hanno alcun diritto legale al ricongiungimento familiare. Inoltre, lo straniero ammesso a titolo provvisorio deve convivere con i famigliari da cui si è fatto raggiungere, deve disporre di un'abitazione conforme ai loro bisogni e la famiglia non deve dipendere dall'aiuto sociale. Il ricongiungimento familiare è una prerogativa concessa soltanto ai coniugi e ai figli minori di 18 anni. Ciò vale per analogia anche per le coppie omosessuali in unione domestica registrata. La domanda di ricongiungimento familiare è respinta se queste condizioni non sono adempiute o in presenza di indizi concreti di abuso.
Nella procedura di esame delle domande di ricongiungimento familiare, i documenti e i mezzi probatori sono verificati approfonditamente, in particolare sono controllati e confrontati con i verbali delle audizioni e altri documenti agli atti. In caso di incertezza sono chiesti altri mezzi probatori e documenti. Se sussistono dubbi fondati quanto ai rapporti di parentela fatti valere, sono effettuate analisi del DNA conformemente alle istruzioni.
Se l'ammissione provvisoria è revocata in un secondo tempo poiché il ritorno nel Paese d'origine non è più inammissibile, inesigibile o impossibile, tutta la famiglia deve lasciare la Svizzera. Il ricongiungimento familiare non comporta quindi, di principio, un diritto duraturo a soggiornare in Svizzera.
Dall'entrata in vigore della legge federale sugli stranieri, la promozione dell'integrazione ha come target anche le persone ammesse provvisoriamente. Le autorità cantonali possono autorizzarle a esercitare un'attività lucrativa (art. 85 cpv. 6 LStr) indipendentemente dalla situazione economica e del mercato del lavoro. Non vi è tuttavia un diritto al rilascio di una tale autorizzazione.
Considerato che spesso gli ostacoli all'allontanamento persistono per molti anni, il divieto generalizzato del ricongiungimento familiare chiesto dagli autori della mozione nei confronti delle persone ammesse provvisoriamente sarebbe sproporzionato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.