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Conseguenze a livello di personale per le banche a seguito di interventi statali straordinari volti a proteggere la banca interessata

11.3922 · Mozione · 2011-09-29

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disegno di legge che permetta di giudicare interventi statali straordinari effettuati per proteggere una banca (ai sensi dell'art. 1 cpv. 1 LBCR) come una grave violazione delle disposizioni legali in materia di vigilanza (ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LFINMA) compiuta dai membri responsabili degli organi di una banca.

Begründung

A quanto pare gli aiuti finanziari statali che la Confederazione ha versato a una grande banca non avrebbero comportato conseguenze a livello di personale per i vertici della banca interessata. Attualmente, almeno altre 11 banche svizzere sono nel mirino della giustizia statunitense. È inammissibile che in simili casi lo Stato debba operare interventi straordinari volti a proteggere le banche interessate, ma i vertici delle banche responsabili vengano comunque ancora trattati come se garantissero un'attività ineccepibile. Di conseguenza, in futuro un eventuale intervento straordinario dello Stato dovrebbe essere prova sufficiente che questa garanzia non è più soddisfatta.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale è del parere che con il disegno di legge "too big to fail" il Parlamento abbia già adottato misure adeguate atte a rendere improbabile un futuro intervento statale straordinario volto a proteggere le banche. Di conseguenza non sussiste alcuna necessità di intervento ai sensi della mozione. Inoltre, l'esperienza insegna (in particolare nel caso UBS) che in linea di massima, al momento di un intervento statale oppure in caso di semplice intervento della FINMA in qualità di organo di vigilanza, i garanti responsabili avevano già rinunciato di propria iniziativa o su iniziativa della stessa banca alle loro funzioni, senza ordine formale da parte della FINMA.

Per quanto riguarda la decisione concernente il divieto di esercizio della professione ai sensi dell'articolo 33 della legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (RS 956.1), la FINMA ha la possibilità di vietare a una persona responsabile di una grave violazione di disposizioni legali in materia di vigilanza l'esercizio di un'attività dirigenziale presso un istituto sottoposto alla sua vigilanza per una durata massima di cinque anni. A differenza delle misure in materia di vigilanza adottate contro garanti in base al requisito dell'irreprensibilità, il divieto dell'esercizio della professione può essere applicato non solo agli organi direttivi superiori ma anche ad altre persone. Qualora ne sia interessato un garante, il divieto dell'esercizio della professione può essere applicato cumulativamente alle misure derivanti dal requisito dell'irreprensibilità. Un eventuale divieto di esercizio della professione limita fortemente il futuro economico del diretto interessato. Si presuppone quindi che alla persona interessata possa essere imputata una responsabilità individuale in quanto il suo comportamento sia considerato colposo. La proposta dell'autrice della mozione di applicare il divieto generale di esercizio della professione in caso di intervento statale, senza che sia data l'imputabilità individuale riguardante una grave violazione della normativa in materia di vigilanza, costituirebbe un intervento pesante e sproporzionato nel diritto costituzionale della libertà economica del diretto interessato (art. 27 e 94 cpv. 1 della Costituzione).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.