11.3939 · Interpellanza · 2011-09-29
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Nel 2003 il Consiglio federale ha imposto un divieto d'accesso ai documenti conservati presso l'Archivio federale riguardanti il coinvolgimento di imprese d'esportazione e banche svizzere con il Sudafrica all'epoca del regime dell'apartheid. Questa grave ingerenza nella libertà di ricerca si prefiggeva di tutelare le ditte svizzere da possibili denunce derivanti da tale coinvolgimento. Nella sua risposta all'interrogazione 10.1063 il Consiglio federale sottolinea che l'evoluzione della situazione è sottoposta periodicamente a verifica. Dal 1° gennaio 2011 è in vigore l'articolo 264a del Codice penale svizzero che, nel capoverso 1 lettera i, proclama il crimine dell'apartheid un crimine contro l'umanità: chi lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti o privandole degli stessi ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni. Chiedo al Consiglio federale:
1. Il Consiglio federale, considerato questo nuovo articolo penale, ritiene sia sempre suo compito tutelare le imprese svizzere dai rischi giuridici derivanti dalla possibilità che in uno Stato terzo esse siano oggetto di denunce a causa del loro coinvolgimento nel crimine dell'apartheid?
2. Gli atti la cui consultazione è bloccata contengono informazioni su attività che dal 1° gennaio 2011 sono qualificate come crimine dell'apartheid?
3. Se questo non fosse il caso, il Consiglio federale da quali altri rischi giuridici intende proteggere le imprese menzionate nei documenti d'archivio?
4. Il Consiglio federale considera sbagliato che gli Stati Uniti sottopongano ad azione giudiziaria il coinvolgimento di imprese nel crimine dell'apartheid?
5. Come giudica il Consiglio federale il rischio per la reputazione della Svizzera se, nonostante il blocco degli archivi, fosse reso noto che all'epoca del regime dell'apartheid imprese svizzere erano coinvolte in affari vietati con il Sudafrica?
6. È compito del Consiglio federale tutelare le imprese svizzere dai rischi giuridici derivanti dal fatto che esse violino obblighi internazionali quali il rispetto dei diritti umani o siano coinvolte in crimini contro l'umanità?
7. Con quale cadenza il Consiglio federale verifica il menzionato divieto di consultare gli archivi? Adegua i suoi criteri ai nuovi sviluppi della situazione?
8. Non è giunto il momento di revocare finalmente questo divieto molto discutibile?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera ha più volte condannato chiaramente il regime dell'apartheid ed è stata uno dei primi Paesi a imporre sanzioni contro il Sudafrica (1963: embargo delle armi). L'articolo 264a del Codice penale svizzero, che dichiara l'apartheid un crimine grave e un crimine contro l'umanità, conferma questa posizione. Questo articolo non comporta però alcuna modifica significativa per quanto concerne la decisione del Consiglio federale del 16 aprile 2003, che intende evitare svantaggi alle aziende svizzere rispetto a quelle estere nell'ambito delle denunce collettive presentate negli Stati Uniti.
2. L'applicazione da parte del Consiglio federale di un divieto parziale di consultazione degli archivi è stato spiegato in un documento del 15 luglio 2003 che è liberamente accessibile presso l'Archivio federale. In seguito a tale divieto vengono rifiutate esclusivamente le richieste di consultazione dei dossier che riguardano operazioni di ditte esportatrici non ancora note al pubblico. Sebbene determinati atti non siano accessibili, la maggioranza dei dossier non è assoggettata al divieto parziale.
3./7./8. Il 16 aprile 2003 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di verificare regolarmente la prassi per la consultazione degli atti. Un gruppo di lavoro sostiene il DFF in questa attività. Esso è coordinato dal DFAE ed è composto da rappresentanti del DFF, DFI, DFE, DFGP, DDPS e della BNS. Questi servizi federali sono direttamente interessati dalle richieste di consultazione di atti.
Dal 20 novembre 2009 non vi sono più aziende svizzere direttamente interessate dalle denunce collettive negli Stati Uniti. Tuttavia, permane un rischio marginale che in caso emergano nuovi fatti esse siano coinvolte nuovamente nell'attuale processo e che siano svantaggiate rispetto alle aziende estere, a causa di una prassi liberale della Svizzera per quanto riguarda la consultazione di atti dell'Archivio federale. Il gruppo di lavoro condivide questo parere, a cui si aggiunge una perizia giuridica della quale è stato incaricato uno studio legale specializzato negli Stati Uniti. Il rischio potrebbe diminuire notevolmente dopo una decisione di prima istanza, cosicché il Consiglio federale potrebbe considerare la possibilità di aprire gli archivi. Per questo motivo il 24 settembre 2010 il governo ha deciso di mantenere le misure stabilite nel 2003 finché non sarà pronunciata la sentenza di prima istanza.
Il Consiglio federale segue attentamente l'evoluzione delle denunce collettive negli Stati Uniti. Per ben tre volte solo quest'anno, segnatamente in aprile, settembre e ottobre 2011, il gruppo di lavoro ha raccolto informazioni aggiornate sullo stato delle denunce presso l'ambasciata svizzera a Washington. Purtroppo si deve constatare che questo procedimento avanza molto lentamente presso i tribunali americani e finora non è possibile rilevare alcuna evoluzione significativa.
4. Naturalmente il Consiglio federale ritiene che i crimini connessi all'apartheid debbano essere puniti. Con l'inserimento dell'articolo 264a nel Codice penale svizzero il nostro Paese ha ulteriormente rafforzato il suo impegno in merito. Tuttavia per un'elaborazione critica e duratura è importante che i procedimenti giuridici vengano anche svolti effettivamente dalle istanze competenti. Questo richiede in particolare il rispetto delle norme di diritto internazionale pubblico che riguardano la competenza giurisdizionale degli Stati. In merito allo svolgimento dei procedimenti giudiziari relativi ai crimini dell'apartheid presso i tribunali statunitensi, si pone la domanda se queste norme internazionali siano state rispettate. Numerosi Stati, tra i quali la Svizzera, la Germania e la Gran Bretagna, hanno richiamato l'attenzione degli Stati Uniti su tale problematica.
5./6. In considerazione della tutela dell'uguaglianza giuridica delle parti svizzere ed estere coinvolte nel procedimento, il 16 aprile 2003 il Consiglio federale ha deciso di non consentire la consultazione degli atti di determinati dossier relativi al Sudafrica.
Trattandosi di un divieto parziale, è senz'altro possibile che informazioni provenienti da archivi svizzeri o esteri possano danneggiare la reputazione di imprese elvetiche. Dal 2003 il Consiglio federale non ha deciso ulteriori provvedimenti volti a ridurre l'eventualità di tale rischio.
Risposta del Consiglio federale.