11.3949 · Interpellanza · 2011-09-29
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
L'accordo sulla libera circolazione prevede una clausola di salvaguardia in caso di immigrazione consistente. In considerazione della scadenza nel 2014 di questa norma, la quale rimarrà valida solo per un ridotto numero di Paesi dell'UE, chiedo se il Consiglio federale non ritenga opportuno:
- elaborare un meccanismo che riprenda, nel diritto interno, lo spirito e almeno in parte lo scopo della clausola di salvaguardia. Si tratterebbe cioè di delineare un corpo di provvedimenti che possano essere messi in vigore, anche temporaneamente, qualora il flusso di stranieri risulti particolarmente elevato e comporti un pericolo di squilibrio per il mercato del lavoro;
- inserire in questo meccanismo misure a carattere occupazionale, che scongiurino o attenuino una eventuale concorrenza diretta tra manodopera estera e manodopera indigena a scapito delle occasioni di impiego di quest'ultima. Provvedimenti di questa natura dovrebbero concorrere a incentivare l'assunzione di manodopera locale, rafforzando le misure già previste dalla LADI (si veda, a titolo esemplificativo, quanto adottato nell'ambito delle misure di stabilizzazione);
- prevedere eventualmente anche il rafforzamento delle normali misure di accompagnamento. Qualora l'immigrazione superasse livelli predefiniti, si disporrebbe cioè di misure di accompagnamento ancora più accessibili e vigorose;
- rendere possibile l'applicazione dei menzionati provvedimenti anche su scala regionale e considerando i flussi di manodopera frontaliera, oggi esclusi dalla clausola di salvaguardia. Dovrebbe cioè essere possibile introdurre le misure delineate anche limitatamente a singole regioni dove le entrate di manodopera estera, inclusi i frontalieri, superano i parametri prefissati.
Stellungnahme des Bundesrates
La clausola di salvaguardia stabilita all'articolo 10 dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), integrata da due protocolli aggiuntivi, consente di derogare provvisoriamente alle disposizioni di entrata e di accesso a un'attività economica e di reintrodurre, limitatamente e a determinate condizioni, i contingenti previsti. Il Consiglio federale valuterà l'opportunità di ricorrervi nella primavera del 2012. Nel caso dei frontalieri la clausola non è applicabile.
Considerato che i diritti relativi alla libera circolazione delle persone sono sanciti in un accordo internazionale, non è possibile introdurre unilateralmente nel diritto interno una clausola di salvaguardia, in quanto ciò violerebbe il contenuto dell'accordo e in particolare il principio della parità di trattamento. Solo una rinegoziazione dell'ALC o l'applicazione della clausola di salvaguardia consensuale secondo l'articolo 14 capoverso 2 dell'accordo, ovvero in caso di gravi difficoltà di ordine economico e sociale, lo consentirebbe. Al momento, non vi sono elementi per ritenere che l'Unione europea entrerebbe in materia in merito a una simile discussione. Inoltre, le esperienze fatte finora mostrano che l'ALC ha permesso di soddisfare la richiesta di manodopera dell'economia favorendo lo sviluppo economico del Paese.
In compenso, per ottimizzare l'applicazione dell'ALC ed evitare violazioni, il 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha varato un pacchetto di misure attualmente in via di elaborazione o di esecuzione. Le misure riguardano le violazioni in materia di prestazioni sociali e diritto di soggiorno nonché il miglioramento dell'esecuzione delle misure d'accompagnamento.
Il Consiglio federale segue costantemente l'evolversi della situazione sul mercato del lavoro in Svizzera per quanto riguarda la libera circolazione delle persone e dispone degli strumenti adatti per intervenire in caso di squilibri, applicando la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione o la legge sui lavoratori distaccati. Oltre alle decisioni già prese dal Consiglio federale nell'ambito delle misure contro il franco forte e in merito all'adeguamento delle misure d'accompagnamento, posto in consultazione il 23 settembre 2011, al momento non sono previsti ulteriori strumenti.
Inoltre, nell'ambito dell'attuazione delle misure d'accompagnamento per la lotta al dumping salariale, sono state istituite alcune commissioni tripartite incaricate di sorvegliare il buon funzionamento del mercato del lavoro, con un attenzione particolare all'evoluzione dei salari. Ove necessario, le commissioni possono proporre misure e chiedere, per esempio, al Consiglio federale o ai governi cantonali di introdurre un modello di contratto di lavoro che preveda un salario minimo per un determinato settore professionale. È già stato lanciato uno studio sui salari iniziali i cui risultati saranno disponibili probabilmente nel primo trimestre 2012.
Il Consiglio federale ritiene che strumenti quali l'Osservatorio sulla libera circolazione delle persone, le misure d'accompagnamento e le commissioni tripartite attualmente siano sufficienti per garantire un'adeguata vigilanza del mercato del lavoro e per adottare, se necessario, misure appropriate.
Risposta del Consiglio federale.