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11.3977 · Mozione · 2011-09-30

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di stilare un disegno di legge che permetta a un folto numero di persone che hanno subito un danno analogo di far valere congiuntamente le loro pretese in giudizio. A tal fine il Consiglio federale dovrà prendere spunto dalle esperienze maturate in altri Paesi europei con tali modelli.

Begründung

I fallimenti delle banche Lehman Brothers e Kaupthing hanno mostrato ancora una volta come le persone lese da incidenti rilevanti non dispongono di un mezzo efficace per far valere congiuntamente i loro diritti in giudizio. Nonostante gli strumenti esistenti in Svizzera per concentrare i procedimenti in caso di danni da incidenti rilevanti (unione di procedimenti, litisconsorzio, azione collettiva), le persone lese non sono in grado di assumersi il rischio delle spese processuali - soprattutto in caso di valori litigiosi elevati. Inoltre, anche nei casi di valori litigiosi relativamente esigui non è possibile accedere al diritto con facilità e nel rispetto dell'economia processuale.

Tale circostanza giova al convenuto, spesso più forte economicamente. In specie l'ordinamento giuridico svizzero non contempla alcun istituto che consenta alle persone lese di finanziare una causa.

Un diritto all'azione congiunta presenta anche altri vantaggi evidenti: un solo giudice decide, sente i medesimi periti e infine emana un'unica sentenza, e non varie sentenze che potrebbero contraddirsi l'una con l'altra. La certezza del diritto ne risulta aumentata perché quanto dibattuto confluisce nel processo decisionale e nella sentenza nell'ambito di un unico procedimento. In molti casi sarebbe pertanto assai sensato, anche in termini di economia processuale, poter chiarire in maniera efficiente e conveniente le questioni tecniche e giuridiche comuni in occasione di processi modello.

Il motivo alla base delle resistenze nei confronti dell'introduzione di un'azione di gruppo risiede nell'azione collettiva statunitense, il cui assetto e le cui derive non sono compatibili con il nostro sistema giuridico. L'azione collettiva va pertanto "de-americanizzata" e adeguata alla situazione svizzera al fine di creare un procedimento collettivo moderato che permetta un'azione congiunta a gruppi di persone lese.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Gli eventi degli ultimi anni sui mercati finanziari hanno convinto il Consiglio federale della necessità di esaminare in dettaglio sia le possibilità offerte dai vari strumenti procedurali finalizzati alla tutela di interessi collettivi e all'applicazione del diritto, sia l'opportunità di creare strumenti di questo tipo. Nel suo parere in merito al rapporto del 30 maggio 2010 delle Commissioni della gestione delle Camere federali, intitolato "Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti", il Consiglio federale ha pertanto annunciato, già il 13 ottobre 2010, che avrebbe fatto esaminare l'opportunità di istituire strumenti processuali per tutelare gli interessi collettivi nell'ambito della responsabilità nel diritto della società anonima (FF 2011 3169, 3211).

Tale esame non può limitarsi alla responsabilità nel diritto della società anonima. Occorre invece un esame generale e ad ampio raggio degli strumenti che permettono di intentare un'azione collettiva (ad es. per ottenere un risarcimento) nei casi in cui numerose persone lese, unite da questioni di fatto o di diritto comuni, avanzano pretese identiche o dello stesso tipo (intervento della consigliera federale Simonetta Sommaruga del 6 dicembre 2010 in risposta alla domanda 10.5511 Bischof Pirmin. Azioni collettive in Svizzera?, Boll. Uff. N 2010 1826, disponibile in tedesco). L'esame è importante, oltre che per la responsabilità nel diritto della società anonima, anche per i mercati finanziari, la protezione dei consumatori, il diritto dei cartelli, il diritto del lavoro, la protezione dell'ambiente e la protezione della personalità. L'esame dovrà tenere conto del funzionamento del diritto svizzero, in particolare del diritto procedurale, e della cultura giudiziaria del Paese. Andranno altresì analizzate le disposizioni in vigore, in particolare quelle sulle spese processuali (anticipazione delle spese e imputabilità), gli onorari degli avvocati e il finanziamento dei processi. L'esame previsto dovrà beninteso iscriversi in una prospettiva di diritto comparato riguardo ai sistemi esistenti in altri Paesi europei ed extraeuropei.

Senza un tale esame globale e approfondito, che analizzi a fondo gli strumenti e le possibili modalità dell'esercizio collettivo dei diritti e identifichi le misure da adottare e i limiti da porre, non è opportuno decidere se occorre un disegno di legge concreto. Di conseguenza, soltanto in un secondo tempo e sulla base dell'esame citato si potrà decidere se elaborare proposte concrete per rivedere il diritto in vigore e, all'occorrenza, preparare un disegno di legge.

Visto quanto precede, il Consiglio federale propone di respingere la mozione. Se la Camera prioritaria dovesse tuttavia accoglierla, il Consiglio federale si riserva il diritto di proporre modifiche conformi a quanto esposto in precedenza.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.