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11.3985 · Mozione · 2011-09-30

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare i diritti delle organizzazioni dei consumatori nella legge sui cartelli. A tal fine l'articolo 26 dovrà essere completato come segue:

Art. 26 Inchiesta preliminare

Cpv. 1

La segreteria può effettuare inchieste preliminari d'ufficio, su richiesta degli interessati o su denuncia di terzi. L'inchiesta deve essere aperta se lo richiede un'organizzazione di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedica alla protezione dei consumatori.

Begründung

Con la revisione dell'articolo 26 della legge sui cartelli sarà data la possibilità di richiedere l'avvio di inchieste preliminari in presenza di limitazioni illecite della concorrenza anche alle organizzazioni dei consumatori di importanza nazionale o regionale che per statuto si dedicano alla protezione dei consumatori.

Sono infatti queste ultime a sentire il polso del mercato e dei consumatori. Esse conoscono i cambiamenti del mercato e le eventuali distorsioni, informano e creano trasparenza. Per tali motivi si ritiene opportuno mettere a disposizione di tali organizzazioni, all'interno della legge sui cartelli, uno strumento per rafforzare i diritti dei consumatori.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale si rifiuta di introdurre nella legge sui cartelli (LCart) il diritto, per le organizzazioni dei consumatori, di richiedere l'avvio di inchieste preliminari alle autorità in materia di concorrenza secondo l'articolo 26 LCart. Queste ultime ricoprono infatti un mandato di sorveglianza dell'economia che devono poter garantire in modo indipendente dalla politica.

Le infrazioni al diritto dei cartelli non sono denunciate solo da clienti finali o consumatori. Le denunce giungono regolarmente anche da concorrenti o imprese che integrano una prestazione acquistata nella loro produzione. Accordare alle organizzazioni dei consumatori un diritto esclusivo di richiedere l'avvio di inchieste preliminari sarebbe pertanto arbitrario, poiché la LCart non è una legge destinata in modo specifico alla protezione dei consumatori. Di conseguenza, se lo stesso diritto fosse riconosciuto ad altre organizzazioni di importanza nazionale o regionale, non solo si dovrebbero potenziare considerevolmente le risorse umane e finanziarie delle autorità in materia di concorrenza, ma anche accettare che esse perdano la loro indipendenza.

Anche dal punto di vista materiale non vi sono motivi che giustifichino il fatto di accordare alle organizzazioni dei consumatori il diritto di richiedere inchieste preliminari. È certamente giusto che, entro i limiti del principio di ufficialità valido a priori, sia definito un ordine di priorità per l'avvio di inchieste preliminari, dato che le risorse dell'autorità d'inchiesta sono limitate. Tuttavia, i criteri di cui questa istanza deve tener conto per definire tali priorità non sono gli interessi in gioco per determinati gruppi, ma la dannosità economica di un comportamento potenzialmente contrario al diritto dei cartelli e il conseguimento di uno sviluppo equilibrato della giurisprudenza in tutti gli ambiti del diritto della concorrenza.

Proprio perché la definizione delle priorità si fonda su criteri economici e serve a chiarire la situazione giuridica, il Consiglio federale ritiene indispensabile che l'autorità della concorrenza sia composta in modo tale da impedire che i rappresentanti di singole associazioni possano esercitare un influsso in materia. La revisione dell'articolo 26 LCart proposta nella mozione sarebbe quindi in contraddizione anche con l'idea fondamentale della riforma istituzionale che il Consiglio federale ha sottoposto a consultazione nell'estate 2010, il cui scopo è rafforzare l'indipendenza delle autorità in materia di concorrenza così come la legalità costituzionale delle loro procedure.

Ciò detto, la politica della Confederazione non trascura gli interessi dei consumatori. Il Consiglio federale ha preso nuove misure a favore dei consumatori svizzeri al fine di migliorare la ripercussione, giudicata insufficiente, dei vantaggi di prezzo nella zona euro dovuti alla forza del franco. In tale intento ha rafforzato temporaneamente gli effettivi di personale della Sorveglianza dei prezzi e della Commissione della concorrenza con quattro posti supplementari, fino alla fine del 2013, per consentire di sfruttare più efficacemente le possibilità offerte dalla normativa vigente. A ciò si aggiungono, per il 2012, ulteriori risorse di 0,5 milioni di franchi destinate a migliorare l'informazione dei consumatori e un posto supplementare, anche in questo caso fino alla fine del 2013, per l'Ufficio federale del consumo. Il Consiglio federale ha inoltre avviato una revisione dell'articolo 5 LCart che semplificherà sensibilmente l'applicazione legale del diritto a forniture incrociate all'interno di una rete di distribuzione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.