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11.3996 · Mozione · 2011-09-30

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

La legge sull'energia nucleare (LENu) e l'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul fondo di smaltimento devono essere modificate in maniera tale che possa essere esclusa con certezza una partecipazione della Confederazione ai costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari svizzere.

Begründung

Nella sua risposta all'interpellanza 11.3481, il Consiglio federale fa sapere che, in caso di copertura insufficiente del fondo di disattivazione e del fondo di smaltimento, non è possibile escludere a priori che la Confederazione, e quindi tutta la popolazione, sia chiamata a coprire i costi di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari svizzere (citazione: "Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se e in che misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti.")

Quest'opzione non è giustificabile né dal punto di vista politico, né dal quello economico, perché in questo modo gli esercenti delle centrali nucleari possono riversare sulla popolazione una parte del loro rischio commerciale, e quindi anche dei loro costi. Questo distorce in ultima analisi il meccanismo dei prezzi per gli attuali consumatori di energia elettrica, non è conforme al principio di causalità e contrasta quindi con i principi di un'economia di mercato liberale. Per questa ragione è necessario procedere a una revisione della LENu e della corrispondente ordinanza per poter escludere in maniera assoluta che la Confederazione partecipi ai costi non coperti di disattivazione e di smaltimento delle centrali nucleari svizzere. La presente mozione deve portare a far sì che il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento debbano essere alimentati in misura tale da evitare una sottocopertura.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Rispondendo alla mozione Fetz 10.4034, "Energia atomica. Eliminare il rischio finanziario per la Confederazione", il 16 febbraio 2010 il Consiglio federale si è espresso in merito all'obbligo, per l'ente pubblico, di effettuare versamenti supplementari e, quindi, in merito a un'eventuale partecipazione della Confederazione ai costi di disattivazione e di smaltimento.

Secondo l'articolo 31 della legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare (LENu; RS 732.1), chi produce scorie radioattive è tenuto a smaltirle a proprie spese e in modo sicuro. I costi di smaltimento che insorgono durante l'esercizio delle centrali nucleari devono essere pagati dagli esercenti in modo continuato. I costi per la disattivazione delle centrali nucleari, nonché i costi per lo smaltimento delle scorie radioattive che insorgono dopo la loro disattivazione, sono coperti da due fondi indipendenti: il fondo di disattivazione e il fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (art. 77 cpv. 1 e 2 LENu). Entrambi i fondi sono alimentati con contributi versati dai proprietari degli impianti (art. 77 LENu).

Le pretese che possono essere fatte valere, le prestazioni dei fondi e l'obbligo di effettuare versamenti supplementari sono disciplinati in modo dettagliato nella LENu. Gli esercenti delle centrali nucleari tenuti a versare contributi hanno, nei confronti dei due fondi, una pretesa per una somma pari ai contributi versati, aumentata del reddito di capitale e diminuita degli oneri (art. 78 cpv. 1 LENu). Se i contributi versati non sono sufficienti a coprire i costi, il contributore provvede a coprire con i propri mezzi i costi rimanenti (art. 79 cpv. 1 LENu). Se il contributore prova che i suoi mezzi non sono sufficienti, in un primo momento i fondi coprono i costi rimanenti con i loro mezzi (art. 79 cpv. 2 LENu). In questo caso, il contributore deve rimborsare al fondo la differenza aumentata degli interessi usuali sul mercato (art. 80 cpv. 1 LENu). Se non può effettuare il rimborso entro il termine stabilito dal Consiglio federale, la differenza deve essere coperta dagli altri contributori (art. 80 cpv. 2 LENu), cioè dagli altri esercenti. Se la copertura della differenza non è sostenibile sotto il profilo economico per le persone tenute al versamento supplementare, l'Assemblea federale decide se, e in che misura, la Confederazione partecipa ai costi non coperti (art. 80 cpv. 4 LENu).

Il finanziamento dello smaltimento è stato oggetto di ampie discussioni in Parlamento prima che il sistema attuale fosse inserito nella LENu. La verifica periodica dei costi di disattivazione e di smaltimento, la pubblicazione dei rapporti e rendiconti annuali e di studi sui costi, nonché un forte impegno nella ricerca dei siti e nella realizzazione di depositi in strati geologici profondi offrono la garanzia di un approccio responsabile, anche dal punto di vista finanziario, alla questione dello smaltimento delle scorie radioattive. In tal modo, come in numerosi altri settori, non può comunque essere completamente escluso un rischio finanziario residuo per l'ente pubblico. Occorre tuttavia sottolineare che un impegno finanziario da parte di quest'ultimo, in caso di fallimento degli strumenti di garanzia ora indicati, non è automatico. Secondo la LENu, l'Assemblea federale è chiamata obbligatoriamente a decidere se e in quale misura la Confederazione partecipa ai costi non coperti.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.