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11.4010 · Postulato · 2011-09-30

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare le misure adeguate per lottare contro le discriminazioni basate sulla razza, sul Paese o sulla regione d'origine nell'ambito del contratto d'assicurazione auto.

Begründung

Per i cittadini dell'ex-Jugoslavia e della Turchia è molto difficile concludere dei contratti d'assicurazione auto. Gli assicuratori propongono loro premi più elevati rispetto ad altri assicurati, o condizioni specifiche e svantaggiose che non si giustificano.

Come dimostrato da uno studio recente, questa prassi degli assicuratori auto è contraria all'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.

Stellungnahme des Bundesrates

Dall'introduzione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori nel 1996 vige in Svizzera, nell'ambito dell'assicurazione per i veicoli a motore, una sostanziale libertà di definire i prodotti e le tariffe. Di conseguenza, il mercato delle assicurazioni per i veicoli a motore è caratterizzato oggi da una forte competizione, che genera una vasta gamma di modelli tariffari e di copertura. Per calcolare i premi, gli assicuratori non si limitano a utilizzare vari criteri, ma ne fissano anche la ponderazione a seconda di strategie e modelli tariffari diversi. Tutti i modelli sono accomunati dal fatto che si fondano su numerosi criteri statistici in relazione sia al veicolo assicurato (marca, modello, potenza, peso, prezzo di catalogo, ecc.), sia al comportamento su strada, riferito al guidatore più assiduo (età, sesso, esperienza alla guida, residenza, numero dei guidatori, ecc.). In ragione dell'elevata significatività statistica, anche il criterio "Paese d'origine" viene tenuto in forte considerazione, in un modo o in un altro e in misura variabile, da ciascun offerente. Tale comportamento non è sostanzialmente da criticare. Come ha affermato il Consiglio federale già nella sua risposta all'interpellanza Leuenberger 07.3125, dai chiarimenti effettuati presso l'Ufficio federale di giustizia emerge che ai sensi della Costituzione le tariffe basate sui rischi finora note (che prevedono anche una distinzione in base alla nazionalità) non costituiscono né una violazione del principio dell'uguaglianza giuridica, né una discriminazione illecita, purché abbiano fondamenti statistici.

La libertà di definire i prodotti e le tariffe finisce nel momento in cui si trasforma in comportamento abusivo nei confronti degli stipulanti. Un abuso si verifica segnatamente qualora vi fosse una notevole disparità di trattamento non giustificabile dal punto di vista giuridico o attuariale (art. 117 cpv. 2 dell'ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private). L'autorità di vigilanza è tenuta a verificare in base alle circostanze concrete del singolo caso se un assicuratore ha un comportamento abusivo. Qualora il Paese d'origine del guidatore più assiduo venisse considerato come criterio per il calcolo delle tariffe, la FINMA accerta se l'assicuratore effettua statistiche sulla cittadinanza e se i premi sono fissati in modo oggettivo e sulla base dei rischi. Per di più, se il criterio della cittadinanza è utilizzato, deve esserlo per tutti gli assicurati.

La FINMA ha verificato di recente il rispetto dei criteri summenzionati da parte degli assicuratori in materia di responsabilità civile per i veicoli a motore. Non sono emerse evidenze del fatto che le divergenze nei premi osservate sul mercato in relazione alle diverse nazionalità non fossero provate statisticamente, o che nel fissare le tariffe non fossero stati considerati principi della matematica attuariale. L'analisi ha mostrato inoltre che nessun assicuratore di veicoli a motore autorizzato in Svizzera ha rilevato la razza dei suoi clienti o l'ha registrata o considerata in un modo qualsiasi per definire i premi ed elaborare i contratti. Di conseguenza, non si è potuto constatare alcun comportamento abusivo.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.