11.4051 · Interpellanza · 2011-12-06
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il 6 novembre 2011 il giornale domenicale "Der Sonntag" ha pubblicato un rapporto interno dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) del 10 marzo 2009, concernente il fallimento del gruppo Lehman e le relative conseguenze per le banche svizzere e gli investitori. Prima di allora, il giornale aveva già citato in due articoli il documento in questione. Il rapporto del 2 marzo 2010 destinato all'opinione pubblica presenta notevoli differenze rispetto al rapporto del 2009. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:
1. Come si spiegano le evidenti contraddizioni tra il rapporto della FINMA del 2010 e quello del 2009?
2. Perché il rapporto del 2010 ha taciuto sistematicamente l'aspetto del credit spread, sebbene nel rapporto precedente abbia avuto un ruolo centrale?
3. Perché nel rapporto del 2010 la FINMA afferma che fino al momento della dichiarazione d'insolvenza il gruppo Lehman abbia goduto di una buona solvibilità, benché secondo il rapporto del 2009 numerose banche avessero bloccato in parte già nel corso della crisi creditizia la distribuzione di prodotti Lehman a causa della situazione relativa alla solvibilità e del rischio di credito?
4. Come può la FINMA sostenere nel rapporto del 2010 che Credit Suisse abbia indennizzato completamente o in parte un numero relativamente elevato di clienti nel quadro della sua offerta di risarcimento, quando avrebbe dovuto sapere che soltanto 3700 dei 10 000 clienti hanno ricevuto un indennizzo parziale e che dei 1321 miliardi di franchi sono stati restituiti solamente 150 milioni?
5. Come si spiega la drastica inversione di posizione della FINMA in merito alla questione dell'adeguatezza dei prodotti strutturati quali strumenti d'investimento per i risparmiatori e i piccoli investitori?
6. Come è possibile che la FINMA sia giunta a conclusioni così diverse nei due rapporti per quanto riguarda le informazioni sui rischi e l'elaborazione dei factsheet di Credit Suisse?
7. Come è possibile che la FINMA sia giunta a conclusioni così diverse nei due rapporti per quanto riguarda i sistemi d'incentivazione per le componenti variabili degli onorari per consulenti?
8. Perché nel rapporto del 2 marzo 2010 la FINMA non entra nel merito dell'elevata concentrazione di prodotti strutturati del gruppo Lehman detenuti nei portafogli dei clienti di Credit Suisse, sebbene nel rapporto del 2009 il fenomeno dei grandi rischi e l'assenza di diversificazione fossero considerati aspetti centrali?
Stellungnahme des Bundesrates
A seguito del fallimento della banca statunitense d'investimenti Lehman Brothers Holding Inc. e dell'intero gruppo Lehman (di seguito: gruppo Lehman), nell'autunno del 2008 la Commissione federale delle banche (ora FINMA) aveva avviato diverse inchieste sulle conseguenze del fallimento per gli istituti finanziari e gli investitori. Al centro dell'interesse figuravano innanzitutto la portata delle ripercussioni del fallimento del gruppo Lehman su fondi propri e liquidità di istituti svizzeri sottoposti a vigilanza. Successivamente la FINMA ha esaminato presso diversi istituti se i clienti avevano subito danni dalla distribuzione di prodotti strutturati a capitale garantito a seguito della violazione di obblighi di condotta legali in materia di vigilanza. Questi accertamenti hanno fornito elementi in base ai quali è stata aperta una procedura amministrativa contro Credit Suisse.
I risultati delle inchieste non hanno constatato irregolarità rilevanti ai fini del diritto in materia di vigilanza in nessuno degli istituti esaminati. Anche la procedura contro Credit Suisse è stata archiviata in assenza di prove che confermassero la violazione di obblighi di vigilanza. La FINMA è tuttavia giunta alla conclusione che la protezione degli investitori in caso di distribuzione di prodotti strutturati è insufficiente secondo il diritto vigente e che vi è necessità d'intervento sul piano normativo. Il 2 marzo 2010 la FINMA ha pubblicato i risultati delle sue inchieste nel rapporto "Madoff-Betrug und Vertrieb von Lehman-Produkten: Auswirkungen auf das Anlageberatungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft".
Il rapporto del 10 marzo 2009 della FINMA, menzionato dall'autore dell'interpellanza, è giunto ai media svizzeri in violazione del segreto d'ufficio. Si tratta infatti di un rapporto intermedio interno, destinato al consiglio d'amministrazione della FINMA nel quadro delle ampie inchieste della FINMA sulle conseguenze del fallimento del gruppo Lehman. Per contro, il rapporto pubblicato dalla FINMA il 2 marzo 2010 in conclusione alle inchieste aveva, tra l'altro, lo scopo di informare l'opinione pubblica sui risultati dell'inchiesta in generale nonché sui motivi dell'archiviazione della procedura contro Credit Suisse in particolare.
I due rapporti sono stati elaborati in fasi diverse dell'inchiesta e riflettono lo stato dei risultati di ciascuna fase. Pertanto, secondo il Consiglio federale, i due rapporti non sono paragonabili. Il rapporto interno del 10 marzo 2009 presenta risultati intermedi, mentre il rapporto pubblicato il 2 marzo 2010 fornisce informazioni sulla conclusione di queste inchieste e sull'ulteriore modo di procedere della FINMA, come l'avvio del progetto "Regole di distribuzione", una nuova inchiesta della FINMA sullo stato attuale, sulle lacune e sulle possibili opzioni nell'ambito della produzione e della distribuzione di prodotti finanziari a clienti privati.
Dopo la pubblicazione del rapporto confidenziale del 10 marzo 2009 da parte del giornale domenicale "Der Sonntag", nel mese di novembre del 2011 - secondo le informazioni della FINMA - la CdG ha invitato l'Autorità di vigilanza a rispondere a domande dettagliate. Il parere della FINMA destinato alla CdG contiene informazioni confidenziali sottoposte al segreto d'ufficio e di conseguenza non è pubblico. Per questo motivo il Consiglio federale rinuncia a rispondere materialmente alle domande sollevate dalla presente interpellanza.
Il Consiglio federale ha preso atto delle possibili lacune nell'ambito della distribuzione di prodotti strutturati a capitale garantito. E ha già ribadito più volte, ad esempio nel suo parere alla mozione Birrer-Heimo 11.3716 e nella risposta all'interpellanza Fässler Hildegard 11.3126, di essere favorevole a un miglioramento della protezione dei clienti in questo ambito. La possibilità di adottare misure concrete dovrebbe essere esaminata nella primavera del 2012.
Risposta del Consiglio federale.