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Applicazione dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale

11.4054 · Interpellanza · 2011-12-06

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Conformemente al tenore dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA; RS 831.411), nelle sue direttive del 29 dicembre 1994, l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario dell'Ufficio federale di giustizia ha stabilito non essere ammessa nel settore alcuna proprietà comune se non tra l'assicurato e il suo coniuge o partner registrato. Fondandosi su questa direttiva, gli uffici del registro fondiario si rifiutano di iscrivere quali proprietari in comune persone diverse da quelle di cui alla succitata disposizione d'ordinanza. Nessun altro può quindi essere proprietario in comune dell'abitazione dell'assicurato nemmeno se ne sostiene finanziariamente l'acquisto o rientra nel novero degli eventuali superstiti previsti dalla legislazione in materia di previdenza professionale.

Fatta questa premessa, chiedo al Consiglio federale:

1. È d'accordo che la rigida interpretazione letterale della disposizione limita drasticamente la promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale perseguita per legge?

2. È d'accordo che lo scopo principale della promozione della proprietà d'abitazione è di consentire all'assicurato il finanziamento dell'acquisto o del mantenimento della proprietà di un'abitazione ad uso proprio mediante gli averi previdenziali accumulati fino al momento della richiesta di versamento?

3. È d'accordo che l'interpretazione letterale dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c OPPA contraddice le prescrizioni dell'articolo 30c capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 30g lettera a LPP?

4. È d'accordo che l'interpretazione letterale dell'articolo 2 capoverso 2 lettera c OPPA mal si concilia con il novero dei possibili superstiti di cui agli articoli 18 a 20a LPP, che prevede anche altre persone oltre al coniuge o al partner registrato dell'assicurato?

5. È disposto a modificare o precisare l'OPPA di modo che la proprietà d'abitazione comune non sia accessibile solo al coniuge o al partner registrato dell'assicurato?

6. Ritiene che per un adeguamento di questo tipo sia necessaria la revisione di una legge? Se sì, di quale?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale dissente dall'interpretazione proposta. Accanto alla proprietà d'abitazione esclusiva, l'articolo 2 capoverso 2 OPPA ammette per ogni assicurato anche la comproprietà, in particolare in forma di proprietà per piani. È unicamente la proprietà comune ad essere limitata al coniuge o al partner registrato. La motivazione di questa eccezione risiede nel fatto che tanto il matrimonio quanto l'unione domestica registrata vanno iscritti nei registri dello stato civile e la loro effettiva esistenza può essere pertanto appurata da terzi, quindi anche dagli istituti di previdenza e dagli uffici del registro fondiario, in modo giuridicamente inequivocabile. Volendo giudicare le condizioni poste alla promozione della proprietà d'abitazione questa considerazione è doverosa. In caso di rottura del vincolo coniugale o dell'unione domestica registrata, lo scioglimento del regime dei beni e quindi il destino della proprietà comune sono regolati in giudizio. Al contrario, il concubinato può essere sciolto in modo informale e senza una regolamentazione ufficiale dei rapporti di proprietà. Se si ammettesse la proprietà comune tra concubini, in caso di scioglimento del rapporto l'istituto di previdenza non ne sarebbe necessariamente informato e di conseguenza non sarebbe possibile applicare le prescrizioni della LPP sul rimborso dei prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazione (PPA). Non essendo definita nemmeno la ripartizione della proprietà, il mantenimento della previdenza sarebbe a rischio, vanificando così lo scopo della LPP. La condizione che subordina l'utilizzazione dei fondi della previdenza professionale per la proprietà d'abitazione al consenso del coniuge o del partner registrato ma non a quello del concubino o della concubina (cfr. art. 30c cpv. 5 LPP), è ulteriore espressione della distinzione sistematica operata dalla vigente legislazione tra coniugi e partner registrati da una parte e concubini dall'altra. Non sarebbe pertanto ragionevole equiparare su un unico punto forme di rapporto altrimenti distinte.

2. Il Consiglio federale condivide questa interpretazione, a condizione che la proprietà d'abitazione non sia fine a se stessa, ma rappresenti in ultima analisi un'alternativa previdenziale. La promozione della proprietà d'abitazione è in linea con l'obiettivo della previdenza professionale, in quanto le spese di alloggio sono una delle uscite più importanti anche per i pensionati. Va dunque considerata una forma idonea di previdenza.

3. Il Consiglio federale è convinto di aver rispettato il volere del legislatore, emanando le disposizioni esecutive dell'articolo 2 capoverso 2 OPPA. L'articolo 2 capoverso 2 lettera c OPPA non contrasta con l'articolo 30g lettera a LPP, bensì è necessario per attuare il volere del legislatore.

4. La limitazione della proprietà comune non ha alcun rapporto con i possibili beneficiari secondo l'articolo 20a LPP, nel cui novero possono rientrare anche le persone assistite in misura considerevole, i figli maggiorenni o persino gli altri eredi legittimi (cfr. anche la risposta alla domanda 1). Si tratta di due situazioni ben distinte.

5./6. Il Consiglio federale non è disposto a modificare l'OPPA nel senso suggerito, in quanto in caso di scioglimento del concubinato non è possibile eseguire a terzi accertamenti analoghi a quelli consentiti dai registri dello stato civile e né esiste una procedura definita. L'estensione del diritto auspicata dall'autore dell'interpellanza implicherebbe anche altri adeguamenti legislativi, poiché comporterebbe l'istituzionalizzazione del concubinato e di conseguenza un'importante modifica del Codice civile svizzero.

Risposta del Consiglio federale.