11.4058 · Interpellanza · 2011-12-08
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La mancata attuazione di Schengen da parte di Stati quali l'Italia o la Grecia viola e mette in pericolo tali accordi. Un esempio: in seguito alle rivoluzioni in Nord Africa migliaia di rifugiati sono sbarcati a Lampedusa, sovraffollandone in breve tempo il centro di accoglienza. Di conseguenza, il governo a Roma ha rilasciato abusivamente ai richiedenti l'asilo visti Schengen, grazie ai quali i rifugiati sono giunti in Svizzera e in Francia attraverso l'Italia, ponendo il Ticino e Ginevra dinanzi a immensi problemi.
Di recente il Consiglio dei Ministri degli interni dell'UE ha incaricato una commissione di elaborare una nuova normativa che consenta agli Stati membri di Schengen di ripristinare a tempo limitato i controlli alle frontiere interne. La commissione propone una clausola che permette di disporre autonomamente tali controlli di frontiera per un periodo di cinque giorni. Ogni proroga di tali controlli deve essere approvata da Bruxelles. Tale centralizzazione è criticata da Germania, Francia e Spagna quale ingerenza nella sovranità nazionale.
Per il PLR la sicurezza interna della Svizzera è chiaramente prioritaria. Se la normativa di Schengen/Dublino non è attuata dagli Stati membri, la Svizzera deve in ogni momento poter effettuare controlli di frontiera autonomi.
In tale contesto, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. L'obiettivo a lungo termine è la corretta attuazione di Schengen/Dublino. Il Consiglio federale è disposto ad adoperarsi affinché in futuro non si debba ricorrere a una clausola speciale a causa del comportamento scorretto di alcuni Paesi?
2. È disposto ad adoperarsi per l'elaborazione di una lista nera in cui figurino gli Stati membri che non attuano Schengen/Dublino, nei confronti dei quali potrebbe in un secondo tempo essere applicata una clausola speciale?
3. È disposto ad adoperarsi in seno al comitato Schengen affinché venga rapidamente introdotta e messa in vigore una clausola appropriata?
4. Quali provvedimenti intende adottare affinché una tale clausola possa essere applicata senza indugio nei confronti dell'Italia, di modo che le persone munite di un visto Schengen rilasciato abusivamente dall'Italia non possano più entrare in Svizzera?
5. Il Consiglio federale si adopera, insieme a Germania, Francia e Spagna, in seno al comitato Schengen affinché una nuova clausola non comporti un'ulteriore centralizzazione a Bruxelles del diritto in materia di migrazione?
Stellungnahme des Bundesrates
In applicazione di un accordo concluso con la Tunisia, l'Italia ha rilasciato un titolo di soggiorno nazionale valido sei mesi ai cittadini nordafricani entrati in Italia tra il 1° gennaio 2011 e il 5 aprile 2011. Nel frattempo ha prorogato di sei mesi tali titoli di soggiorno. Tale possibilità non è prevista per i nordafricani entrati prima o dopo questo periodo, che, in virtù dell'accordo citato, devono essere riammessi in Tunisia con procedura semplificata. Il rilascio di titoli di soggiorno nazionali non è disciplinato nell'acquis di Schengen ed è retto dal diritto interno.
Di principio i titoli di soggiorno nazionali autorizzano i cittadini di Stati terzi a entrare, senza visto, nello spazio Schengen al di fuori del Paese di soggiorno per un periodo massimo di tre mesi per semestre.
In virtù degli articoli 23 a 31 del Codice frontiere Schengen (regolamento, CE, n. 562/2006), in caso di grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna, uno Stato Schengen può ripristinare i controlli alle frontiere interne per un periodo massimo di trenta giorni (o per la durata prevedibile della minaccia grave). È obbligato a consultare gli altri Stati Schengen e la Commissione europea. Nelle situazioni che richiedono un intervento immediato, i controlli alle frontiere interne possono essere ripristinati anche senza consultazione preliminare. In tal caso gli altri Stati Schengen e la Commissione europea vanno informati senza indugio.
Il 16 settembre 2011 la Commissione europea ha proposto una revisione di tali disposizioni per imporre agli Stati Schengen che auspicano ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne di fare istanza alla Commissione europea. Quest'ultima sottopone a sua volta una proposta concreta sul ripristino dei controlli interni agli Stati Schengen; i Paesi membri dell'UE decideranno poi nell'ambito di una procedura di comitologia. La Commissione europea propone che ogni Stato Schengen possa continuare a ripristinare autonomamente i controlli alle frontiere interne nelle situazioni che richiedono un intervento immediato. Tale possibilità deve tuttavia essere limitata a un periodo di cinque giorni. La decisione in merito a un'eventuale proroga di tale misura immediata spetterebbe esclusivamente alla Commissione europea. Infine, se da una valutazione (che consiste nell'analisi a intervalli regolari dell'attuazione dell'acquis di Schengen da parte degli Stati Schengen) condotta in uno Stato Schengen emergono gravi lacune nei controlli alle frontiere esterne, in futuro sarà possibile ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere con lo Stato in questione, a condizione che le lacune comportino una seria minaccia dell'ordine pubblico o della sicurezza interna degli Stati Schengen.
Domanda 5: Come la maggioranza degli Stati membri, il Consiglio federale non ritiene opportuna la procedura comune e coordinata proposta dalla Commissione europea tesa a ripristinare i controlli alle frontiere interne. La salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna è una responsabilità nazionale primaria degli Stati Schengen. Inoltre, le informazioni necessarie in merito alle minacce e alle risorse disponibili per l'ordine pubblico e la sicurezza interna sono detenute dagli Stati Schengen, che di conseguenza sono meglio in grado di definire e attuare misure in tale ambito. La Svizzera si è espressa in proposito per la prima volta in occasione della seduta del 22 settembre 2011 del Consiglio "Giustizia e affari interni", ribadendo a più riprese la sua posizione.
Domanda 4: Come illustrato in precedenza, l'Italia ha rilasciato i titoli di soggiorno ai cittadini nordafricani nell'ambito delle sue competenze nazionali e non ha pertanto violato il diritto Schengen. La Svizzera può impedire l'entrata sul suo territorio a persone in possesso di un titolo di soggiorno italiano soltanto se queste non adempiono tutte le condizioni necessarie per viaggiare nello spazio Schengen. Potrebbe ripristinare i controlli alle frontiere interne con uno Stato Schengen soltanto in caso di grave minaccia dell'ordine pubblico o della sicurezza interna svizzeri. Il citato rilascio di titoli di soggiorno da parte italiana non ha comportato tali conseguenze.
Domande 1 a 3: Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo cui la corretta attuazione dell'acquis di Schengen, in particolare delle disposizioni sui controlli alle frontiere esterne, è essenziale per il funzionamento del sistema Schengen. La Svizzera si adopera pertanto in tal senso avvalendosi delle possibilità esistenti: mette costantemente a disposizione periti per le valutazioni degli Stati Schengen e partecipa attivamente alle discussioni nei gruppi di lavoro del Consiglio incaricati di trattare i rapporti di valutazione, in particolare il gruppo di lavoro "Valutazione di Schengen". Partecipa alle misure di sostegno in favore degli Stati membri bisognosi, in particolare contribuendo al fondo per le frontiere esterne e prendendo parte alle operazioni Frontex. Nell'ambito dell'attuale revisione del Codice frontiere Schengen, il Consiglio federale è inoltre favorevole a potenziare le possibilità di sostegno agli Stati Schengen i cui controlli alle frontiere esterne presentano gravi lacune. Tali misure permetterebbero agli Stati Schengen di incidere maggiormente sulla corretta attuazione dell'acquis di Schengen in questo ambito particolarmente sensibile spingendo gli Stati Schengen inadempienti a migliorare la situazione alle frontiere esterne, e rafforzerebbero la protezione delle frontiere esterne.
I controlli alle frontiere esterne con lo Stato Schengen inadempiente dovrebbero poter essere ripristinati soltanto se le misure di sostegno non risultassero efficaci e se la situazione implicasse una minaccia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna. Il Consiglio federale appoggia dunque la citata proposta della Commissione europea di ripristinare in ultima ratio, nell'ambito della procedura di valutazione, i controlli alle frontiere interne con lo Stato Schengen interessato in caso di gravi lacune nei controlli alle frontiere esterne.
Risposta del Consiglio federale.