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Maggiore trasparenza possibile in materia di esenzione dall'imposta ai sensi dell'articolo 56 lettera g LIFD

11.4066 · Mozione · 2011-12-15

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

La legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD) deve essere modificata in modo che tutte le persone giuridiche e quelle che approfittano dell'esenzione dall'imposta federale diretta ai sensi dell'articolo 56 lettera g debbano presentare periodicamente le seguenti indicazioni:

- il bilancio completo, comprese tutte le fonti di entrate e uscite;

- eventuali flussi finanziari tra organizzazioni mantello internazionali e organizzazioni nazionali (quali la FIFA e le federazioni nazionali di calcio);

- la struttura organizzativa, compresi i nominativi di tutti i membri degli organi direttivi;

- l'elenco di tutti gli importi (stipendi, spese, onorari) percepiti da ogni singolo membro degli organi direttivi.

I pertinenti documenti devono essere resi pubblici prima della concessione dell'esenzione dall'imposta. I gruppi e le singole persone interessate devono avere la possibilità di prendere posizione per scritto entro un determinato termine.

Begründung

In linea di principio non c'è nulla da obiettare se organizzazioni pubbliche o di utilità pubblica possono essere esonerate dall'imposta federale diretta. Tuttavia, negli ultimi anni vari tipi di sport hanno conosciuto fasi di forte commercializzazione, come il calcio sotto l'egida della FIFA e diversi altri sport e manifestazioni sotto l'egida del CIO. Oggigiorno queste organizzazioni non si possono più considerare di utilità pubblica, ma piuttosto dei grandi gruppi societari mimetizzati. Gli sponsor, i partner, alcuni giocatori e in particolare i funzionari dirigenti di tali organizzazioni percepiscono lauti guadagni.

Nella sua risposta all'interpellanza Fehr Hans-Jürg 11.3552 il Consiglio federale giustifica l'esenzione dall'imposta con l'effetto dei campionati mondiali di calcio sui Paesi organizzatori, ovvero la trasmissione di "messaggi e valori positivi nei rispettivi Paesi, tra cui il fair play" nonché "la promozione dell'integrazione sociale e culturale". I ripetuti scandali e le conseguenze reali e socioeconomiche delle grandi manifestazioni sportive, come il campionato mondiale di calcio 2010 in Sudafrica, dimostrano però l'esatto contrario. Anche le federazioni sportive devono continuare a poter essere esonerate dall'imposta federale diretta, purché operino effettivamente ed esclusivamente a scopo di utilità pubblica. È veramente inaccettabile che, in un periodo caratterizzato da esigue finanze pubbliche, l'opinione pubblica e la società civile non abbiano la possibilità di esaminare le decisioni concernenti l'esenzione dall'imposta di tali organizzazioni dal punto di vista materiale.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l'articolo 56 lettera g LIFD, le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne l'utile esclusivamente e irrevocabilmente destinato a tali fini sono oggi esenti dall'imposta federale diretta. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati d'interesse pubblico. Le indennità (compresi eventuali bonus) versate ai dipendenti di una persona giuridica non costituiscono di per sé un criterio di valutazione dell'utilità pubblica di un'organizzazione.

Conformemente a una decisione di principio del Consiglio federale del 5 dicembre 2008, la prassi cantonale dell'esenzione fiscale per le federazioni sportive internazionali vale anche per l'imposta federale diretta. Attraverso una circolare, il 12 dicembre 2008 l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha informato le amministrazioni cantonali delle contribuzioni su questa decisione.

L'amministrazione cantonale delle contribuzioni competente può richiedere alle federazioni sportive internazionali tutte le informazioni che potrebbero avere rilevanza per statuire l'esenzione fiscale. I documenti presentati sottostanno al segreto fiscale. Questo sarebbe violato in caso di pubblicazione a scopi di formazione dell'opinione di terzi. Inoltre, la pertinente decisione sull'esenzione subirebbe complicazioni e un ritardo considerevole. Occorre chiaramente prediligere l'attuale procedura in merito all'esenzione dall'imposta, dove le competenti autorità cantonali decidono secondo criteri oggettivi e ragionevoli.

Inoltre, secondo la risposta del Consiglio di Stato zurighese a un intervento cantonale (KR 128/2011), la FIFA non è esente dall'imposta.

Parecchie federazioni sportive internazionali hanno la loro sede in Svizzera e offrono quindi un numero considerevole di posti di lavoro. I redditi degli impiegati sono assoggettati all'imposta. Dal punto di vista economico l'insediamento assume particolare importanza, in particolare nei cantoni in cui hanno sede le federazioni sportive internazionali.

Infine, una modifica legislativa ai sensi della mozione non toccherebbe soltanto le federazioni sportive internazionali, bensì tutte le persone giuridiche esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 56 lettera g LIFD, ovvero anche le organizzazioni dei settori dell'assistenza sociale, dell'arte, della scienza, della formazione, della protezione del paesaggio, della natura e degli animali nonché dell'aiuto allo sviluppo.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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