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11.4097 · Mozione · 2011-12-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di ancorare nelle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) il principio di una buona gestione aziendale. Solo le imprese che hanno integralmente attuato le esigenze poste nelle direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento devono poter beneficiare delle CDI.

Begründung

Le CDI permettono di evitare la doppia imposizione di redditi, patrimoni o altri ricavi in due Stati differenti. Per le imprese attive in diversi Paesi, queste convenzioni sono spesso determinanti nelle loro scelte di insediamento.

L'eliminazione della doppia imposizione non deve però permettere di evitare qualsiasi imposizione. Oltre ai diritti, le CDI devono anche imporre obblighi alle imprese. In particolare le imprese devono garantire una corretta imposizione. Con un corrispondente sistema di compliance e un sistema moderno di presentazione dei conti bisogna assicurare una sufficiente trasparenza, in modo da rendere impossibile la manipolazione tramite trasferimenti di prezzi interni all'impresa volta a spostare gli utili nelle oasi fiscali. Nel contempo, è possibile anche porre un freno alla corruzione.

In questo senso devono trarre beneficio dalle CDI solo le imprese che attuano integralmente le esigenze poste nelle direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento ("Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations").

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Le convenzioni concluse dalla Svizzera per evitare le doppie imposizioni prevedono già l'applicazione del principio di piena concorrenza per le transazioni tra imprese associate, conformemente al Modello di convenzione dell'OCSE (cfr. art. 9).

Lo stesso principio è applicato nel diritto interno svizzero; infatti le circolari e le istruzioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni fanno espressamente riferimento alle direttive dell'OCSE sui prezzi di trasferimento.

Nel diritto fiscale internazionale, quando uno Stato ritiene che le transazioni di una società contribuente non rispettino il principio di piena concorrenza, esso può, in virtù dell'articolo 9 del Modello di convenzione dell'OCSE, procedere ad adeguamenti fiscali. Al fine di evitare doppie imposizioni, questi adeguamenti saranno generalmente convenuti, nel quadro di una procedura amichevole, con l'altro Stato contraente, che dovrà concedere un corrispondente adeguamento. Sulla base della normativa dell'OCSE, la soluzione sta dunque nell'applicazione del diritto convenzionale e non nel rifiuto dei vantaggi delle convenzioni.

Per quanto riguarda il trasferimento di utili verso paradisi fiscali occorre precisare che solo il diritto interno svizzero è applicabile alle transazioni con queste giurisdizioni, dato che la Svizzera non ha concluso convenzioni con i paradisi fiscali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.