11.4098 · Interpellanza · 2011-12-21
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale ha proceduto nel corso del mese di novembre 2011 alla nomina di tre membri nel consiglio di amministrazione (CdA) dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), in sostituzione di due membri dimissionari. Accanto ai due banchieri già presenti nel CdA della FINMA, il dottore Eugenio Brianti e Charles Pictet, si affianca ora il professor Eddy Wymeersch, di nazionalità belga, già attivo professionalmente per il governo belga, la "Commissione bancaire, financière et des assurances" belga, la Commissione europea, la Banca ondiale e il Global Corporate Governance Forum. Attualmente è presidente del Public Interest Oversight Board di Madrid.
Il percorso professionale del professor Eddy Wymeersch è indubbiamente di tutto rispetto e non vi sono dubbi sulle sue competenze tecniche. Ciò che invece non lascia indifferenti è la nomina di una personalità di nazionalità belga in un importante organo quale il CdA della FINMA, in particolare in riferimento all'ambito sensibile in cui l'autorità di viglianza opera, ad i suoi rapporti con le banche elvetiche e alla stretta confidenzialità cui sono tenuti i suoi membri in relazioni ad alcuni dossier "scottanti" e all'atteggiamento dell'Europa finanziaria nei confronti del nostro Paese.
Chiedo pertanto al lodevole Consiglio federale:
1. Su quali basi questa scelta è avvenuta?
2. Non si ritiene più opportuno far capo a personalità del mondo finanziario svizzero?
Stellungnahme des Bundesrates
Il consiglio di amministrazione è l'organo strategico dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1), esso è composto di un minimo di sette a un massimo di nove membri esperti, indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza. Il Consiglio federale nomina il consiglio di amministrazione (art. 9 cpv. 3 LFINMA). La cittadinanza svizzera o il domicilio in Svizzera non sono un presupposto per la nomina a membro del consiglio di amministrazione.
Conformemente alle disposizioni della LFINMA, il Consiglio federale ha concretizzato i requisiti posti al consiglio di amministrazione della FINMA e ai suoi membri elaborando il relativo profilo. Oltre alle condizioni menzionate esplicitamente nella legge quali la competenza tecnica e l'indipendenza nei confronti degli assoggettati alla vigilanza, il profilo dei requisiti esige in particolare competenze dirigenziali, una reputazione irreprensibile e la padronanza di più lingue. La composizione del consiglio di amministrazione della FINMA deve inoltre tenere conto di provenienza, formazione e specializzazione professionale.
La nomina del professor Eddy Wymeersch a membro del consiglio di amministrazione della FINMA è avvenuta in base a detto profilo. A tal riguardo occorre evidenziare che il professor Wymeersch gode di una reputazione riconosciuta a livello mondiale e vanta un'esperienza pluriennale nel diritto internazionale riguardante i mercati finanziari. In considerazione dell'interazione globale dei mercati finanziari, il Consiglio federale considera il fatto di aver potuto ottenere la sua nomina quale membro del consiglio di amministrazione della FINMA come un grande vantaggio.
Risposta del Consiglio federale.