11.410 · Iniziativa parlamentare · 2011-03-14
Liquidato
Wortlaut
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa:
Art. 82 LParl è modificato come segue:
Cpv. 1
Il sistema di voto elettronico conta e registra i voti emessi durante ogni votazione. Il comportamento di voto dei parlamentari e il risultato della votazione appaiono su tabelloni elettronici.
Cpv. 2
Il presidente comunica l'esito della votazione.
Cpv. 3
L'esito è comunicato sotto forma di elenco nominativo.
Cpv. 4
L'elenco nominativo indica per ogni parlamentare se questi:
a. ha votato sì;
b. ha votato no;
c. si è astenuto dal voto;
d. non ha partecipato al voto; o
e. è scusato; è considerato scusato il parlamentare che, al più tardi entro l'inizio della seduta, ha annunciato la sua assenza per l'intera durata della stessa a causa di un mandato conferitogli da una delegazione permanente conformemente all'articolo 60 o a causa di maternità, infortunio o malattia.
Begründung
Secondo il vigente articolo 82 della legge sul Parlamento, i regolamenti delle due Camere stabiliscono in quali casi l'esito della votazione è pubblicato sotto forma di elenco nominativo. Mentre nell'articolo 57 il regolamento del Consiglio nazionale stabilisce la pubblicazione del voto sotto forma di elenco nominativo, il regolamento del Consiglio degli Stati non prevede una simile possibilità. Nel Consiglio degli Stati è possibile procedere alla votazione per appello nominale su richiesta di almeno dieci dei suoi membri. Raramente però è fatto uso di questa possibilità.
La trasparenza e l'informazione sono i pilastri su cui si regge la nostra democrazia. Proprio per dare applicazione a questo principio le deliberazioni parlamentari sono accessibili al pubblico. In definitiva, la pubblicazione dei risultati del voto non farebbe altro che dare conto di un processo che si è svolto in questo ambito pubblico. Gli elenchi nominativi di voto dei consiglieri nazionali costituiscono per le elettrici e gli elettori un elemento supplementare per determinarsi in vista delle elezioni successive. In fondo, ogni elettore vuole scegliere come rappresentante per il suo cantone un candidato che rappresenti le sue idee. Anche per il Consiglio degli Stati i cittadini e le autorità cantonali devono essere informati delle scelte di voto dei loro rappresentanti cantonali.
Dato che la riattazione della sala del Consiglio degli Stati nell'autunno 2011 dovrà in ogni caso predisporre le basi edilizie per l'introduzione del voto elettronico nella Camera alta, non vi sono motivi di natura finanziaria o architettonica che militino contro questa trasparenza del voto tanto attesa.