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Adesione alla convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza in materia fiscale

11.4100 · Mozione · 2011-12-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di firmare e di avviare la procedura di ratifica della convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza in materia fiscale (STE 127).

Begründung

La convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza in materia fiscale (STE 127) sta sempre più assumendo il carattere di standard internazionale. Il 3 novembre 2011, gli Stati membri del G20 riuniti a Cannes hanno partecipato a una cerimonia solenne in cui la convenzione è stata firmata da Argentina, Australia, Brasile, Indonesia, Giappone, Russia, Sudafrica e Turchia. Attualmente quindi la convenzione è stata firmata da tutti gli Stati del G20. Già in occasione del vertice G20 di aprile 2009 a Londra si era deciso di rafforzare l'approccio multilaterale in vista dello scambio di informazioni, accordando la possibilità ai Paesi in sviluppo di aderire alla convenzione e consentendo in tal modo anche ad essi di beneficiare dei vantaggi delle nuove condizioni quadro della cooperazione in materia fiscale.

Da quando il Consiglio federale, nel suo parere del 21 maggio 2008 relativo alla mozione 08.3115, si era opposto a un'adesione alla convenzione da parte della Svizzera, la situazione internazionale è radicalmente mutata. Anche per quel che concerne la politica interna le condizioni non sono più le stesse di allora. Il nostro Paese non è credibile se da un lato parla di una strategia volta a far emergere il denaro sommerso e dall'altro si rifiuta di aderire a questa convenzione. Quest'ultima non impone alla Svizzera alcun obbligo che essa non si sia già impegnata a rispettare nell'ambito della suddetta strategia. Le disposizioni previste dalla convenzione che vanno al di là di quanto già deciso dal Consiglio federale hanno un carattere meramente potestativo. È vero che la convenzione prevede la possibilità di scambiare, su richiesta, spontaneamente o automaticamente, informazioni relative alla tassazione e alla riscossione fiscale. Non vi è tuttavia alcun obbligo: si tratta di opzioni. La Svizzera ha un interesse vitale a lottare contro un'ulteriore destabilizzazione del sistema finanziario internazionale e dell'economia mondiale. Ciò è possibile unicamente se essa rispetta gli interessi fiscali dei suoi partner commerciali. Il nostro Paese deve contribuire alla riduzione dell'indebitamento pubblico e al finanziamento dello sviluppo, limitando i rischi, sempre attuali, di veder lesa la propria reputazione. Occorre condurre una politica previdente, invece di attendere che le pressioni internazionali non ci lascino più alcuna alternativa.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Il 13 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di riprendere interamente gli standard dell'OCSE ai fini dell'assistenza amministrativa in materia fiscale. La volontà del Consiglio federale è attuata tramite la revisione di convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) esistenti e la conclusione di nuove CDI contenenti una disposizione sullo scambio di informazioni secondo l'articolo 26 del modello di convenzione dell'OCSE (modello OCSE).

La riveduta convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 2010 (convenzione riveduta dell'OCSE e del Consiglio d'Europa) ha per oggetto lo scambio di informazioni in materia fiscale. La convenzione contiene diversi ampliamenti rispetto allo standard dell'OCSE in materia di scambio di informazioni. Essa include infatti disposizioni sullo cambio automatico di informazioni. Nel quadro dell'adesione alla convenzione è tuttavia possibile limitare la maggior parte degli ampliamenti rispetto allo standard dell'OCSE, introducendo riserve in merito ad alcune disposizioni. Non è possibile introdurre riserve riguardo alle domande raggruppate, all'obbligo dello scambio di informazioni spontaneo e alla retroattività in caso di frode fiscale. Dal punto di vista svizzero, la novità più importante è rappresentata, oltre che dalle domande raggruppate, anche dall'obbligo dell'assistenza amministrativa spontanea. Le autorità di tassazione sono pertanto tenute a informare un altro Stato contraente quando, nel quadro di una tassazione, dispongono di sospetti sufficienti sulla possibilità che questo Stato subisca perdite fiscali. Bisogna inoltre prestare assistenza amministrativa spontanea qualora gli affari tra contribuenti di due Stati contraenti sono svolti in modo da coinvolgere uno o più Paesi terzi e permettere un risparmio di imposte.

Fino al vertice del G20 a Cannes (Francia) del mese di novembre del 2011 tutti i Paesi membri del gruppo avevano firmato la riveduta convenzione dell'OCSE e del Consiglio d'Europa oppure avevano annunciato la volontà di ratificarla in tempi brevi, come ad esempio la Cina e l'Arabia Saudita. Questa convenzione multilaterale acquisirà importanza sul piano internazionale. Il Consiglio federale esaminerà le possibili conseguenze per la Svizzera.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.