11.4117 · Mozione · 2011-12-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Dopo vari tentativi infruttuosi, prima da parte del Parlamento e quindi del Consiglio federale, per limitare le chiamate degli intermediari nel settore dell'assicurazione malattie, Santésuisse ha concluso con i propri membri un accordo che persegue il medesimo obiettivo ricorrendo a misure di autocontrollo.
Dopo più di sei mesi dall'entrata in vigore di tale accordo, si constata che le chiamate degli intermediari non sono diminuite.
Il Consiglio federale è pertanto incaricato di presentare le basi legali necessarie per vietare le chiamate degli intermediari, costose e moleste, che mettono sotto pressione gli assicurati.
Begründung
L'accordo di Santésuisse è entrato in vigore il 1° giugno 2011. Dopo oltre sei mesi, da un sondaggio realizzato da Comparis.ch (pubblicato il 18 dicembre 2011) emerge che il 70 per cento delle persone interpellate sono state contattate telefonicamente affinché cambiassero l'assicurazione di base. Il 31 per cento sostiene di aver ricevuto lo stesso numero di chiamate dell'anno scorso, il 28 per cento afferma che sono aumentate, mentre il 21 per cento che sono diminuite. Pertanto, il dispositivo di autocontrollo si è dimostrato chiaramente inefficace.
I rappresentanti delle casse malati che hanno firmato l'accordo possono chiamare un cliente solo se questi lo chiede e se l'oggetto del colloquio verte sulle assicurazioni complementari. Essi possono anche contattare i loro vecchi assicurati fino a cinque anni dopo la fine del contratto.
L'assicurato ha la possibilità di segnalare a Santésuisse eventuali violazioni delle regole deontologiche previste nel contratto per mezzo dell'apposito modulo disponibile sul sito Internet dell'associazione mantello. Bisogna tuttavia ammettere che questa procedura, peraltro raramente utilizzata finora, non incoraggia molto gli assicurati a denunciare le infrazioni.
Secondo quanto affermato nel dicembre 2011 dal consigliere federale Didier Burkhalter, capo del DFI, le chiamate degli intermediari costano ogni anno diverse decine di milioni di franchi. Inoltre, tale pratica importuna numerosi assicurati, che non sono sempre in grado di difendersi in modo adeguato contro la pubblicità telefonica ai sensi della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl).
Per tutti questi motivi, il Consiglio federale è invitato ad adottare misure urgenti per vietare le chiamate degli intermediari nel settore dell'assicurazione malattie, sia per via d'ordinanza, sia integrando disposizioni vincolanti nel progetto di revisione della LAMal, che dovrebbe essere presentato nel corso del 2012.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Le chiamate degli intermediari nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) sono state oggetto di intense discussioni nel quadro dei dibattiti relativi alle misure destinate a contenere l'evoluzione dei costi (09.053). La disposizione accolta dalle due Camere prevedeva il divieto di finanziare tale pubblicità telefonica. Il disegno di revisione della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) è stato respinto dal Parlamento il 1° ottobre 2010.
Malgrado ciò, il Consiglio federale ritiene necessario trovare una soluzione per disciplinare le attività degli intermediari delle assicurazioni. L'associazione di categoria Santésuisse ha negoziato con gli assicuratori malattie una soluzione convenzionale: questi ultimi s'impegnano in particolare a rinunciare alla pubblicità telefonica, svolta da loro o da terzi su loro incarico, senza il consenso preliminare dell'assicurato e a non finanziare tali attività con risorse provenienti dall'AOMS.
Il divieto assoluto delle chiamate degli intermediari dovrebbe essere sancito in una legge, non in un'ordinanza. Sarebbe tuttavia difficile controllare il rispetto di un tale divieto a causa del numero e della diversità degli intermediari, nonché delle modalità con cui essi operano (senza mandato, pubblicità simultanea per l'assicurazione obbligatoria e quella complementare e numeri di telefono soppressi). Va inoltre ricordato che gli intermediari attivi esclusivamente nel settore dell'assicurazione sociale malattie non sono soggetti alla vigilanza né della FINMA né di un'altra autorità. Inoltre, sanzionare le attività di un intermediario indipendente (non legato contrattualmente a un assicuratore) potrebbe risultare complesso.
In considerazione dell'importanza del tema, il Consiglio federale propone tuttavia di prevedere nel progetto di legge sulla vigilanza sull'assicurazione malattie, che è stato adottato il 15 febbraio 2012 e su cui dovrà esprimersi il Parlamento, una disposizione che consenta al governo di disciplinare le indennità versate agli intermediari e le spese per la pubblicità. Il Consiglio federale è disposto ad intervenire sulla base di questa futura norma legale se il problema non potrà essere regolamentato in modo adeguato mediante un accordo tra gli assicuratori malattie.
Riguardo ai fastidi causati da tali chiamate, si ricorda che gli assicurati possono annotare nell'elenco telefonico che non desiderano essere contattati telefonicamente a scopi pubblicitari anteponendo un asterisco al loro nome. Secondo la revisione della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), che entrerà in vigore il 1° aprile 2012, agisce in modo sleale chi non rispetta tale annotazione (art. 3 cpv. 1 lett. u LCSl rivista). Una violazione intenzionale di questa disposizione legale è penalmente perseguibile a querela di parte (art. 23 LCSl). La LCSI rivista stabilisce inoltre che l'azione può essere proposta anche dalla Confederazione, se essa ritiene necessario tutelare l'interesse pubblico (art. 10 cpv. 3 LCSl rivista).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.