11.4119 · Mozione · 2011-12-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di prendere i provvedimenti seguenti:
le prestazioni della medicina antroposofica, dell'omeopatia classica, della terapia neurale, della fitoterapia e della medicina tradizionale cinese devono essere rimborsate dall'assicurazione militare.
Begründung
Il rimborso delle prestazioni di medicina complementare da parte dell'assicurazione di base e di altre assicurazioni sociali (AI, SUVA, assicurazione militare) è un postulato centrale dell'articolo costituzionale 118a (medicina complementare), accolto dal popolo con il 67 per cento di voti favorevoli. Il 31 maggio 2011, il Dipartimento federale dell'interno (DFI) ha adeguato di conseguenza l'ordinanza sulle prestazioni (OPre) affinché le cinque prestazioni di medicina complementare (medicina antroposofica, omeopatia classica, terapia neurale, fitoterapia e medicina tradizionale cinese) fossero ammesse per un periodo limitato nel catalogo delle prestazioni dell'assicurazione di base. Inoltre, il 30 settembre 2011 il Consiglio nazionale ha accolto in votazione finale la mozione 11.3357 "Copertura della medicina complementare da parte dell'AI" con 115 voti contro 79. Di conseguenza le prestazioni di medicina complementare possono essere parimenti rimborsate dall'assicurazione militare.
Le prestazioni dei cinque metodi di medicina complementare devono essere rimborsate dall'assicurazione militare per rimediare all'inammissibile limitazione della libertà di terapia e garantire a tutti i pazienti le stesse possibilità terapeutiche. Proprio le persone vittime di incidenti nella vita civile o militare devono ricorrere per la propria riabilitazione a un approccio terapeutico basato sulla buona combinazione tra medicina tradizionale e medicina complementare.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assicurazione militare non prevede alcun catalogo delle prestazioni per le cure mediche, diversamente dalla legislazione sull'assicurazione malattie, che nell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre; RS 832.112.31) definisce l'obbligo di prestazione degli assicuratori. Lo stesso si dica per l'assicurazione invalidità, che riprende il disciplinamento dell'OPre in materia di rimborso delle prestazioni. Nell'articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1) è sancito che l'assicurato ha diritto a una cura medica appropriata dei postumi di un'affezione assicurata. La legge lascia all'assicurazione militare la competenza di valutare quale cura medica sia appropriata. L'assicurazione verifica, secondo il principio delle prestazioni in natura determinante per l'assicurazione militare (l'assicuratore è debitore della rimunerazione della cura medica), quale cura sia la più appropriata per ripristinare il più rapidamente possibile, in misura integrale o parziale, la salute e quindi la capacità lavorativa della persona assicurata.
Nella prassi, l'OPre funge da riferimento per il rimborso delle prestazioni da parte dell'assicurazione militare e trova quindi ampiamente applicazione per analogia in questo settore. Tuttavia, l'assicurazione militare può rimborsare o prescrivere anche cure mediche non iscritte nell'OPre. L'assicurazione militare rimborsa pertanto già oggi in modo limitato e controllato le terapie di medicina complementare, come è il caso per l'assicurazione contro gli infortuni, allo scopo di ridurre al minimo il danno integrale coperto dall'assicurazione.
Tenuto conto del disciplinamento e della prassi appena descritti inerenti alla copertura delle cure mediche da parte dell'assicurazione militare, l'introduzione esplicita nella relativa legge del rimborso delle terapie di medicina complementare sarebbe estranea al sistema. In particolare, non sarebbe adeguato annoverare unicamente i metodi di medicina complementare, ma non tutte le altre terapie della medicina tradizionale.
La situazione suesposta permette di concludere che già attualmente, nell'ambito dell'assicurazione militare, i metodi terapeutici della medicina complementare sono rimborsati nella misura in cui sono appropriati e in modo analogo al disciplinamento previsto nell'assicurazione malattie. Il Consiglio federale ritiene pertanto inutile introdurre nella LAM un disciplinamento aggiuntivo esplicito volto all'attuazione dell'articolo 118a della Costituzione federale.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.