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11.4123 · Interpellanza · 2011-12-22

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

1. Il Consiglio federale condivide veramente le riserve, le constatazioni e le richieste concernenti le pratiche bancarie svizzere (11.3904) già espresse nel 2000 nei confronti dell'ASB e dieci anni più tardi - dopo smisurati danni alla sovranità e alla reputazione come pure perdite miliardarie - nel rapporto delle Commissioni della gestione concernente UBS (vedi pag. 2840 e 3130 del rapporto e i postulati 10.3390/10.3629)?

2. Vi è la garanzia che la deroga a tempo indeterminato all'articolo 271 del Codice penale autorizzata dall'allora capo del DFF il 7 novembre 2000 venga riesaminata e, qualora fosse ritenuta giusta, venga prolungata solo per una durata compatibile con i nostri intereressi, tanto più che il QIA (Qualified Intermediary Agreement) privato concluso da alcune banche con l'autorità fiscale degli Stati Uniti (IRS) in base a tale deroga si è rivelato una fonte di ripercussioni insostenibili?

3. Corrisponde al vero che il commissario dell'IRS Barry B. Shott secondo l'articolo 25 CDI 96 (RS 0.672.933.61) era autorizzato a firmare l'accordo interpretativo del 19 agosto 2009 (RS 0.672.933.612) ma nient'altro, in particolare nessuna convenzione in deroga alla CDI e nessuna convenzione che la sospendesse anche "solo" provvisoriamente?

4. Corrisponde al vero che l'accordo amministrativo del 19 agosto 2009 - come pure il sistema QI (.../QI.htm) introdotto a livello mondiale dall'IRS alle spalle del legislatore statunitense - non è mai stato autorizzato dal Senato e nemmeno firmato dal presidente degli Stati Uniti quale "executive agreement"? Trattasi di conseguenza non solo di meri ukaze dell'IRS, che secondo il diritto e la prassi statunitense non hanno alcun effetto giuridico sul diritto interno (.../Strasbour.htm#A22) a condizione che non si aderisca alle vane minacce dell'IRS o addirittura le si favoreggino?

5. Il Consiglio federale condivide il parere secondo cui la dignità, la sovranità e gli interessi della Svizzera richiedono che fintanto "le questioni giuridiche in sospeso non siano definitivamente chiarite dai tribunali nazionali rispettivamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo" (10.4069) la promessa del Consiglio federale fatta dinanzi al Parlamento il 16 febbraio 2011 debba essere rigorosamente osservata in particolare anche dai funzionari dell'AFC, tenuti ad osservare i nostri interessi e, se del caso, attuata in combinato disposto con l'articolo 267 del Codice penale?

"Il ricorso contro una decisione finale relativa all'assistenza amministrativa ha effetto sospensivo (art. 13 cpv. 3 OACDI), inoltre i dati non possono essere trasmessi all'autorità che ne fa richiesta finché la procedura non è conclusa."

Stellungnahme des Bundesrates

1./2. Nel loro rapporto del 30 maggio 2010 concernente le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti, le Commissioni della gestione (CdG) delle due Camere hanno esaminato anche le questioni circa l'interpretazione e l'applicazione dell'articolo 271 del Codice penale e del "qualified intermediary agreement". Nei postulati 10.3390 e 10.3629 le CdG hanno incaricato il Consiglio federale di redigere un rapporto in merito. Il rapporto del Consiglio federale richiesto dalle CdG sarà pubblicato prossimamente. Per quanto concerne il contenuto di tale rapporto, si rimanda alla risposta del Consiglio federale all'interpellanza 11.3904.

3./4. La competenza per l'approvazione di accordi bilaterali sul versante americano è disciplinata dal diritto statunitense. Il Consiglio federale non ha voce in capitolo. Occorre ricordare che, ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (RS 0.111), una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Al riguardo si rinvia al parere sulla suddetta mozione 10.4069.

5. Come riportato nel parere sulla mozione 10.4069, in materia di assistenza amministrativa il ricorso contro una decisione finale ha effetto sospensivo (art. 13 cpv. 3 OACDI). Per tenere in considerazione lo standard internazionale, l'articolo 19 capoverso 3 dell'avamprogetto di legge sull'assistenza amministrativa fiscale, attualmente in consultazione parlamentare, prevede invece la possibilità di togliere l'effetto sospensivo al ricorso conformemente all'articolo 55 capoversi 2-4 della legge federale sulla procedura amministrativa (FF 2011 5595 seg., 5613, 5627).

Risposta del Consiglio federale.