11.4127 · Interpellanza · 2011-12-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Wortlaut
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui le prestazioni del servizio civile nell'ambito di progetti di sviluppo sono utili, e ha interesse a far sì che i relativi impieghi si realizzino?
2. Sono già previste disposizioni per un condono dei tributi alla Confederazione?
Quali sono le condizioni richieste?
3. Eventuali modifiche necessarie della regolamentazione si possono attuare a livello di ordinanza o devono essere introdotte nella legge?
Begründung
Le organizzazioni che beneficiano dell'impiego di persone che prestano servizio civile versano normalmente un contributo sotto forma di indennità giornaliera e si assumono diversi costi generali. Le misure giustificabili per le strutture in Svizzera ai fini dell'utilità economica possono tuttavia essere d'ostacolo per gli impieghi nell'ambito della collaborazione allo sviluppo all'estero.
A trarre vantaggio dall'impiego di persone che prestano servizio civile all'estero non è l'organizzazione ma sono i destinatari. Inoltre, i civilisti impegnati in simili progetti sono soprattutto persone che seguono una formazione, sia di tipo professionale che culturale. Considerato che le organizzazioni non governative devono finanziare le spese di viaggio e soggiorno con fondi accordati ai progetti, gli impieghi offerti a persone che prestano servizio civile sono pochissimi. Questa situazione potrebbe cambiare se, a determinate condizioni, tali organizzazioni fossero esentate dal pagamento di tributi.
Stellungnahme des Bundesrates
Gli istituti d'impiego non pagano un salario ai civilisti, ma un importo per le piccole spese nonché il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio. Rispetto ai normali costi salariali queste prestazioni in denaro sono cifre irrisorie. Gli impieghi all'estero comportano spese di viaggio elevate per gli istituti d'impiego ma, d'altra parte, questi possono tenere conto dei bassi costi della vita all'estero nell'indennizzo delle altre spese, per cui il loro onere finanziario non risulta superiore a quello degli istituti d'impiego in Svizzera. Gli istituti d'impiego devono inoltre all'organo d'esecuzione un tributo quale conguaglio per la prestazione lavorativa ottenuta. Questa misura non solo contribuisce alla serietà dell'attività d'esecuzione, ma serve anche a garantire la neutralità del mercato del lavoro, a ridurre le distorsioni della concorrenza e a impedire le dipendenze strutturali. Infine, l'obbligo di pagare tributi è volto a impedire che i civilisti entrino in concorrenza con i volontari che lavorano gratuitamente e si fanno personalmente carico di tutti i costi. L'organo d'esecuzione invia all'estero solo i civilisti che soddisfano requisiti elevati in termini di capacità professionali, e in nessun caso persone in formazione.
1. Il Consiglio federale considera utili gli impieghi nel servizio civile nell'ambito dei progetti di sviluppo.
2. La legge sul servizio civile (LSC) prevede le seguenti eccezioni all'obbligo di pagare tributi:
- le istituzioni della Confederazione non versano alcun tributo;
- il Consiglio federale può sospendere l'esecuzione se la situazione economica o se la domanda di far capo a persone che prestano servizio civile non consentono la riscossione del tributo;
- L'organo d'esecuzione può rinunciare a riscuotere il tributo da singoli istituti d'impiego che non sarebbero altrimenti in grado di impiegare persone che prestano servizio civile, ma la cui partecipazione all'esecuzione del servizio civile riveste particolare importanza.
In base all'ordinanza sul servizio civile (OSCi), si può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i tributi se, in un settore d'attività in una regione, l'offerta di posti di lavoro autorizzati copre meno del 50 per cento della domanda di possibilità d'impiego corrispondenti, se si è proceduto a una convocazione d'ufficio in casi motivati, in caso di impieghi a titolo di prova, di impieghi per i quali l'istituto d'impiego riceve aiuti finanziari, di impieghi presso determinate aziende agricole o aziende d'estivazione e di impieghi per l'aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d'emergenza.
3. L'elenco delle eccezioni contenuto nella LSC non prevede una rinuncia generale all'obbligo di pagare tributi in caso di impieghi all'estero. Una disposizione corrispondente dovrebbe quindi essere contenuta nella stessa legge. Benché la partecipazione di istituti d'impiego all'estero all'esecuzione del servizio civile sia nell'interesse del Consiglio federale, il collegio tiene a precisare che, in generale, tale partecipazione non riveste particolare importanza ai sensi dell'articolo 46 capoverso 3 LSC. Di conseguenza, il collegio ritiene che non si debba derogare al principio secondo cui l'obbligo di pagamento dei tributi è revocato solo in casi eccezionali.
Risposta del Consiglio federale.