11.4132 · Mozione · 2011-12-22
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre al Parlamento una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta et della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni relativa agli scarti di conversione delle situazioni finanziarie delle società che tengono la loro contabilità in una valuta funzionale diversa da quella svizzera secondo la risposta del Consiglio federale al numero 2 dell'interpellanza 11.3823.
Begründung
Nella sua risposta all'interpellanza 11.3823 il Consiglio federale ammette che la legge federale sull'imposta federale diretta e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni potrebbero essere modificate.
Una modifica di tali leggi permetterebbe di correggere l'ingiustizia dovuta all'applicazione della sentenza del mese di ottobre del 2009 del Tribunale federale, che penalizza seriamente le imprese straniere stabilite in Svizzera per il fatto che le perdite di conversione del bilancio a fine anno non sono deducibili.
L'andamento negativo dell'euro e del dollaro americano colpisce in pieno le nostre imprese esportatrici. Un franco su due è realizzato al di fuori delle nostre frontiere. Le nostre possibilità di esportazione costituiscono pertanto un pilastro centrale per la prosperità economica della Svizzera. Le imprese che tengono la loro contabilità in una valuta straniera sono fortemente penalizzate dall'obbligo imposto dal diritto tributario di convertire i loro conti annuali in franchi.
Occorre inoltre evidenziare che esiste una disparità di trattamento tra la società che tiene la contabilità in franchi svizzeri e quella che la tiene in valuta estera. Infatti, se la prima possiede valori di bilancio in una valuta estera, può contabilizzare una perdita di corso non realizzata nel proprio conto economico. Per contro, un utile di corso non realizzato può essere iscritto al passivo nel bilancio.
È inoltre opportuno sottolineare che l'introduzione di disposizioni simili nelle leggi tributarie permetterebbe di ricalcare il diritto fiscale sul diritto commerciale, che ammette tale principio. Questo principio costituisce peraltro il contenuto del numero 3 della risposta all'interpellanza 11.3823.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Nell'interpellanza Bourgeois 11.3823 è stato chiesto al Consiglio federale quali fossero, sul piano fiscale, le possibilità e gli effetti di una deduzione completa degli accantonamenti per perdite su cambi e di una compensazione attraverso un accantonamento al passivo di bilancio degli utili non realizzati. Illustrando nella sua risposta le possibilità senza giudizio di valore, il Consiglio federale non ha in alcun modo suggerito di avviare una modifica delle leggi fiscali.
Il Consiglio federale respinge una simile normativa nel diritto tributario per le seguenti ragioni.
Sono interessate le imprese che tengono la loro contabilità in una valuta estera poiché la loro attività principale si trova nella zona di circolazione di questa valuta e i loro investitori e creditori risiedono prevalentemente in tale area. Questi valutano l'efficienza economica dell'impresa nella valuta estera funzionale (ad es. dollaro americano o euro). Le perdite e i guadagni valutari registrati durante l'anno vengono calcolati e contabilizzati in rapporto alla valuta estera funzionale in base ai corsi del cambio di altre valute (anche del franco svizzero). Di conseguenza, la parità di trattamento tra le società che tengono la contabilità in franchi svizzeri e quelle che la tengono in valuta estera, auspicata dall'autore della mozione, non è possibile. Essa sarebbe da perseguire solo se le società convertissero regolarmente tutte le contabilizzazioni in franchi svizzeri.
Nella sua sentenza del 1° ottobre 2009 (2C_897/2008), il Tribunale federale statuisce che le perdite dalla conversione in franchi svizzeri (valuta di presentazione) degli attivi e passivi delle società che tengono la loro contabilità in valuta estera non costituiscono un onere giustificato dall'uso commerciale e non sono pertanto fiscalmente deducibili.
Per il calcolo dell'utile netto imponibile è quindi determinante l'utile annuo espresso in valuta estera funzionale. Le differenze risultanti dalla conversione del bilancio dalla valuta estera funzionale ai franchi svizzeri sono valori meramente aritmetici e per l'impresa non rappresentano guadagni o perdite su cambi. Del resto, non vengono neppure contabilizzate, bensì solamente esposte nel bilancio annuo convertito in franchi svizzeri.
Questa giurisprudenza non si applica alle imprese esportatrici svizzere che tengono la loro contabilità in franchi svizzeri. L'impresa è libera di scegliere se tenere la propria contabilità nella valuta estera funzionale. Se decide di farlo, dal punto di vista fiscale fa stato il bilancio annuo dell'impresa espresso in valuta estera funzionale e non vi è discriminazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.