11.4141 · Interpellanza · 2011-12-23
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. Come giudica la politica dei prezzi artificialmente bassi praticata dalla SUVA e volta chiaramente soltanto a evitare opposizioni da parte delle aziende interessate?
2. È anch'esso dell'avviso che la SUVA violi il principio della classificazione delle aziende commisurata ai rischi previsto dalla LAINF, dal momento che lo applica solo a partire dal quinto anno d'assicurazione? Non solo: considerato che la nuova classificazione deve essere decisa prima della fine del secondo anno, l'adeguamento graduale a partire dal terzo anno si basa sull'esperienza di un solo anno. Lungi dall'essere corretto, questo comportamento va piuttosto definito arbitrario.
3. Quali misure intende adottare contro la disparità di trattamento praticata dalla SUVA tra le aziende già assicurate e quelle di nuova affiliazione? Una disparità di trattamento, si noti, che la SUVA non nasconde e, anzi, documenta molto bene nelle motivazioni delle sue decisioni su opposizione. Con questa sua prassi, tuttavia, l'istituto non viola solo la LAINF, ma anche la Costituzione. Come inequivocabilmente stabilito dal Tribunale federale, infatti, nell'applicazione delle tariffe dei premi il principio di parità di trattamento deve essere rispettato. Per concludere, non va dimenticato che l'ente monopolistico SUVA interviene in modo inaccettabile nella concorrenza tra le aziende private.
Begründung
Nelle decisioni su opposizione della SUVA in materia di affiliazione delle aziende ricorrono costantemente motivazioni di questo tenore: per facilitare la transizione alle aziende interessate, la SUVA ha introdotto regole di classificazione specifiche: per le aziende cui si applica il sistema di bonus-malus, la SUVA si baserà, per i primi due anni, sull'esperienza dell'assicuratore precedente. In caso di andamento positivo degli eventi infortunistici, i tassi dei premi dell'assicuratore precedente saranno ripresi e riportati alla tariffa base della SUVA. In caso di andamento negativo degli eventi infortunistici, i tassi dei premi dell'assicuratore precedente saranno aumentati fino a un massimo del 34 per cento (sei gradi). A partire dal terzo anno, in entrambi i casi si procederà a un adeguamento graduale al tasso di fabbisogno, conformemente al sistema bonus-malus. Infine, a partire dal quinto anno, l'azienda sarà classificata in base al suo fabbisogno per raggiungere in tal modo l'obiettivo del premio commisurato ai rischi.
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l'articolo 92 capoverso 1 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20), nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni i premi devono corrispondere al rischio. Dato che la conformità di un premio al rischio non dipende soltanto dai rischi della singola azienda, ma anche - in virtù di medie ponderate dell'andamento dei sinistri - dai costi generati dal collettivo dell'assicuratore, per una medesima azienda i premi possono essere calcolati diversamente secondo l'assicuratore. La fissazione dei premi in caso di passaggio da un'assicurazione privata alla SUVA è disciplinata in dettaglio nel regolamento del 14 novembre 2008 concernente le regole di classificazione per il calcolo dei premi, emanato dal consiglio d'amministrazione della SUVA sulla base dell'articolo 63 capoverso 4 lettera g LAINF. Conformemente a questo regolamento, se un'azienda passa da un assicuratore privato alla SUVA, quest'ultima può facilitare la transizione dal sistema di premi dell'assicuratore precedente al proprio sistema. Se adegua il proprio premio a quello dell'assicuratore precedente sulla base del proprio andamento dei rischi, la SUVA agisce in conformità alle disposizioni della LAINF. Fissando i premi nel quadro del sistema di bonus-malus da essa sviluppato (modalità di tariffazione empirica), la SUVA non tratta le aziende in modo ineguale o arbitrario.
La determinazione dei premi della SUVA può sempre essere verificata dal Tribunale amministrativo federale (TAF) (art. 109 lett. b LAINF). Al Consiglio federale non è nota alcuna sentenza del TAF relativa alla determinazione dei premi in caso di passaggio da un'assicurazione privata alla SUVA.
Sulla base di quanto suesposto, il Consiglio federale risponde come segue alle domande:
1. Non esiste alcuna documentazione contenente indizi secondo cui la SUVA contravverrebbe alle disposizioni legali.
2. La SUVA agisce conformemente al regolamento, che si situa all'interno del quadro interpretativo delle disposizioni legali.
3. La SUVA opera nel quadro delle disposizioni legali e agisce, nel caso di un trattamento ineguale fondato su differenze fattuali, secondo il principio della parità di trattamento.
Risposta del Consiglio federale.