11.4161 · Mozione · 2011-12-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la prassi e l'ordinanza sul riciclaggio di denaro alla legge sul riciclaggio di denaro, la quale assoggetta inequivocabilmente il commercio di materie prime per conto proprio alla legislazione sul riciclaggio di denaro.
Begründung
Il settore delle materie prime, la cui attività principale si basa sul commercio per conto proprio, è incluso in modo inequivocabile nella legge sul riciclaggio di denaro: "Sono intermediari finanziari ... in particolare le persone che: ... c. commerciano, per conto proprio o per conto di terzi, ... materie prime ... nonché strumenti derivati;" (art. 2 cpv. 3 lett. c LRD).
Il Consiglio federale, però, piegandosi al volere di alcune potenti imprese che trattano materie prime, ha escluso il commercio di materie prime per conto proprio dall'articolo 5 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF), entrata in vigore nel 2010, e ha assoggettato alla legge sul riciclaggio di denaro unicamente "il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime e il commercio fuori borsa per conto di terzi", e anche in questo caso solo "se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento".
In tal modo, il Consiglio federale ha fissato una prassi illecita che è stata introdotta nel 2003 dall'Autorità di controllo. Precedentemente, i commercianti di materie prime erano insorti parlando di un errore del legislatore e chiedendo l'esclusione del "commercio per conto proprio". Nella "Handelszeitung" del 26 luglio 2000, l'allora portavoce del DFF aveva però osservato che nella legge ogni parola era stata ben ponderata e che "secondo la legge risulta chiaro che devono essere considerati anche i commercianti di materie prime". Eventuali modifiche avrebbero potuto essere apportate solo dal legislatore o a seguito dell'accertamento da parte di un giudice.
Tuttavia, a sorpresa il 26 marzo 2003 l'Autorità di controllo ha espresso il parere secondo cui "in deroga alla prassi vigente, le persone che commerciano per conto proprio materie prime fisiche o derivati di materie prime non devono essere qualificate come intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD".
È giunto il momento di porre termine a questa prassi illegale. Nel frattempo, la Svizzera ha raggiunto una posizione di rilievo nel mercato mondiale delle materie prime. Fra il commercio di materie prime e i flussi finanziari illegali sussistono stretti legami. Lo attesta d'altronde anche lo studio, pubblicato nel novembre 2011, intitolato "Extractive sectors and illicit financial flows", cui hanno partecipato le autorità statali di Australia, Belgio, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia.
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
Considerando il tenore dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c della legge sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0), a prima vista si potrebbe dedurre che tale legge consideri il commercio di materie prime come tale (senza distinzione tra commercio per conto proprio e commercio per conto di terzi). Tenendo conto della frase introduttiva dell'articolo 2 capoverso 3 LRD risulta tuttavia evidente che il commercio di materie prime rientra nel campo di applicazione della legge solo nella misura in cui nell'ambito di queste attività vengano accettati o custoditi valori patrimoniali di terzi. Il commercio per conto proprio non rientra quindi nel campo di applicazione della LRD.
La LRD impone a un intermediario finanziario determinati obblighi di diligenza e, in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, l'obbligo di comunicazione e l'obbligo di bloccare i valori patrimoniali a lui affidati che sono oggetto di tale comunicazione. Questo principio non riguarda il commerciante per conto proprio, poiché esso non intrattiene relazioni con i clienti né ha la facoltà di disporre di valori patrimoniali di terzi. Ne consegue pertanto che il commercio per conto proprio di materie prime non è disciplinato dalla LRD nemmeno sotto il profilo concettuale.
Conformemente a quanto affermato dal Consiglio federale in risposta alle mozioni Thanei 11.3118 e Zisyadis 11.3840, la normativa svizzera, che prevede l'assoggettamento alla LRD del commercio di materie prime effettuato per conto di terzi, va oltre non solo le raccomandazioni del GAFI, ma anche oltre il diritto vigente nell'UE e negli Stati Uniti. Il commercio di materie prime è inoltre sottoposto in termini generali al divieto di riciclaggio di denaro di cui all'articolo 305bis del Codice penale. Di conseguenza, il Consiglio federale non ritiene per ora necessario modificare sostanzialmente a livello concettuale la LRD per introdurre la fattispecie riguardante il commercio per conto proprio di materie prime. Occorre comunque evidenziare che, con la trasmissione del postulato Fässler 11.3803, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a verificare il ruolo della Svizzera quale Stato sede di svariate imprese che commerciano con materie prime e l'eventuale necessità di regolamentazione al riguardo.
Concludendo, il Consiglio federale ritiene che l'articolo 5 capoverso 2 lettera b dell'ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (OAIF, RS 955.071), secondo il quale l'intermediario finanziario è considerato tale solo se il commercio di materie prime è effettuato per conto di terzi, sia conforme alla legge. Per questi motivi non sussiste necessità d'intervento ai sensi della mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.