11.4166 · Interpellanza · 2011-12-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Alla luce del contesto illustrato nella motivazione invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Il Consiglio federale condivide l'opinione secondo cui i centri di registrazione non possono respingere i richiedenti l'asilo senza offerte di sostegno, abbandonandoli a se stessi?
2. Quali provvedimenti adotta affinché in futuro non si ripetano tali situazioni?
3. Come è possibile garantire che in caso di forte sollecitazione i centri di registrazione possano essere aiutati quanto prima e senza ostacoli burocratici da un altro cantone o dalla Confederazione?
Begründung
Negli ultimi giorni a più riprese alcuni rifugiati sono stati respinti dai centri di registrazione e di procedura della Confederazione per mancanza di posti e sono stati invitati a ripresentarsi qualche giorno dopo. A Basilea questa situazione insostenibile ha potuto essere risolta temporaneamente grazie al rapido aiuto fornito dal cantone vicino. Occorre tuttavia chiedersi in che modo si potranno in futuro evitare tali situazioni inaccettabili. Secondo la legge e l'ordinanza sull'asilo, la Confederazione è tenuta a offrire ai richiedenti l'asilo alloggio, aiuto sociale e cure mediche urgenti anche in situazioni particolari e se le capacità dei centri di registrazione non sono sufficienti. A tal fine può collaborare con i centri di transito, i dormitori o gli alloggi di emergenza. Si tratta in primo luogo di tutelare i richiedenti l'asilo, che non possono essere abbandonati a se stessi per svariati giorni. Ma occorre anche evitare situazioni in cui gli interessati potrebbero trovarsi costretti a ricorrere a mezzi illegali per procurarsi un tetto o da mangiare.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Sostanzialmente il Consiglio federale condivide tale opinione. È vero che non sussiste un obbligo generale di accogliere un richiedente in un centro di registrazione e di procedura della Confederazione (CRP) a partire dal momento della presentazione di una domanda di asilo, tuttavia l'Ufficio federale della migrazione (UFM) è responsabile del versamento dell'aiuto sociale a richiedenti l'asilo bisognosi fintanto che questi non sono assegnati a un cantone.
Il Consiglio federale deplora la situazione creatasi alla fine del 2011, in seguito alla quale alcuni richiedenti l'asilo hanno dovuto essere respinti per breve tempo dal CRP. Intende fare tutto quanto in suo potere per evitare il ripetersi di tali casi.
2./3. In situazioni particolari i CRP possono, conformemente all'articolo 16a dell'ordinanza 1 sull'asilo (OAsi 1), gestire anche centri esterni quali centri di transito, dormitori d'emergenza o alloggi d'emergenza per garantire un alloggio ai richiedenti l'asilo. A tal fine è possibile incaricare e indennizzare anche terzi (art. 80 cpv. 2 LAsi, delega a terzi per l'aiuto sociale). Come già menzionato, su tale base l'UFM ha già aperto alloggi di emergenza in collaborazione con i cantoni e i comuni e accelerato le procedure nel CRP. Gli sforzi profusi verranno portati avanti e intensificati. L'UFM sta inoltre vagliando un potenziamento della collaborazione con terzi, in particolare con le istituzioni di soccorso, per assistere e alloggiare i richiedenti l'asilo in caso di mancanza di posti nei CRP.
Risposta del Consiglio federale.