11.4174 · Interpellanza · 2011-12-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) oltrepassa i limiti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e viola in misura sempre maggiore la sovranità legislativa della Svizzera. Il Consiglio federale deve pertanto reagire, imponendo dei limiti a Strasburgo. Per questi motivi chiedo al Consiglio federale di rispondere alle domande seguenti:
1. Come giudica il Consiglio federale la sentenza della Corte EDU del 13 settembre 2011, che ha condannato la Svizzera perché i tribunali svizzeri, e in ultimo grado il Tribunale federale, avevano sciolto, in applicazione del diritto svizzero vigente, l'associazione illegale di squatter "Rhino" di Ginevra?
2. È disposto a impugnare questa scandalosa sentenza dinanzi alla Grande Camera della Corte EDU?
3. Condivide l'opinione secondo cui il Tribunale federale ha stabilito l'illegalità dell'associazione "Rhino" applicando correttamente il diritto svizzero?
4. Condivide l'opinione secondo cui la condanna della Svizzera da parte della Corte EDU, che tutela i diritti umani di un'associazione illegale di squatter, rappresenta una perversione dei diritti dell'uomo?
5. Come giudica le conseguenze per la Svizzera di una sentenza della Corte EDU nei confronti della Germania, secondo cui a determinate circostanze un uomo autodefinitosi "padre biologico" ha il diritto (umano) di far chiarire la sua asserita paternità biologica?
6. È consapevole che a Strasburgo un organo composto da sette giudici, sei dei quali stranieri, sta attualmente plasmando il diritto svizzero, cosicché le leggi non sono fatte dal legislatore, dopo un'aperta discussione politica, come si usa in uno Stato democratico di diritto, bensì da un piccolo organo giudiziario?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Il contesto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) dell'11 ottobre 2011 nella causa Association Rhino et altri contro la Svizzera (n. 48848/07) è costituito dall'occupazione di tre stabili nel cantone di Ginevra tra il 1988 e il 2007. Secondo il suo statuto, l'associazione fondata nell'ambito di tale occupazione aveva lo scopo, tra l'altro, di sottrarre tali stabili al mercato immobiliare e alla speculazione. Dopo che le autorità avevano tollerato per anni l'occupazione, l'associazione è stata infine sciolta, con decisione giudiziaria, su richiesta dei proprietari degli immobili, successivamente sgomberati. La Corte EDU ha statuito che nel caso concreto lo scioglimento dell'associazione costituiva una misura grave e sproporzionata. Ha condannato la Svizzera a versare un risarcimento pari a 65 651 euro quale compensazione del danno materiale (confisca del patrimonio dell'associazione) e a 21 969 euro per le spese legali e processuali.
Il Consiglio federale ha illustrato alla Corte i motivi per cui ritiene che lo scioglimento dell'associazione sia legale e non costituisca una violazione della libertà di associazione (sintesi delle argomentazioni del governo ai n. 44-52 della sentenza). Per varie ragioni è dell'avviso che la sentenza emanata non sia conciliabile con i principi della convenzione. Il 3 gennaio 2012 ha pertanto chiesto il deferimento della causa alla Grande Camera.
5. La più recente sentenza della Corte EDU attinente alla problematica dei padri biologici risulta essere la sentenza Schneider contro la Germania del 15 settembre 2011 (n. 17080/07). Finora la Corte non ha riconosciuto espressamente un diritto al riconoscimento della paternità biologica. Nella sentenza Schneider ha tuttavia constatato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, poiché i tribunali tedeschi hanno respinto le richieste dell'uomo che sosteneva di essere il padre biologico a intrattenere contatti con il figlio e ad avere informazioni sul suo sviluppo in applicazione di una presunzione legale, senza verificare, in base alle circostanze del singolo caso, se fosse tenuto sufficiente conto del bene del figlio. Ha pertanto seguito la prassi sviluppata in precedenza con la sentenza Anayo contro la Germania del 21 dicembre 2010 (n. 20578/07).
Il Consiglio federale è dell'avviso che il tenore dell'articolo 274a CC, secondo cui il diritto alle relazioni personali può essere concesso anche ad altre persone (diverse dai legittimi genitori del bambino) in presenza di circostanze straordinarie e nell'interesse del bene del figlio, permette l'esame chiesto dalla Corte. Spetta ai giudici valutare, nel caso concreto, in che modo tenere conto della giurisprudenza della Corte.
6. La Corte EDU, che conta 47 giudici (uno per ogni Stato membro della Convenzione europea dei diritti dell'uomo), non è abilitata né ad annullare una decisione o un atto amministrativo che violi la convenzione né a modificare la legislazione. Può tuttavia constatare una violazione della convenzione e ordinare, se del caso, misure vincolanti sul piano del diritto internazionale a riparazione del danno arrecato. Inoltre, tutti gli Stati membri si sono impegnati a rispettare le sentenze della Corte. Devono, da un lato, eliminare nella misura del possibile gli effetti della violazione constatata e, dall'altro, provvedere affinché la violazione non si ripeta; i provvedimenti necessari a tal fine dipendono in primo luogo dal motivo su cui si fonda la constatazione della violazione. Può pertanto essere necessario modificare la disposizione giuridica all'origine della violazione o essere sufficiente annullare un atto amministrativo (per esempio un divieto di entrata); una sentenza della Corte può anche giustificare la revisione di una decisione del Tribunale federale.
Nei rari casi in cui una legge federale è modificata in seguito a una sentenza della Corte per evitare una futura violazione della cConvenzione, ciò avviene mediante la procedura legislativa consueta; la modifica è effettuata dal legislatore previa consultazione delle cerchie interessate. Il margine di manovra del legislatore può essere limitato, ma non è soppresso.
Risposta del Consiglio federale.