11.4177 · Interpellanza · 2011-12-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Negli ultimi mesi e settimane i media hanno pubblicato sempre più spesso rapporti su transazioni miliardarie effettuate da grossi investitori russi via Svizzera. Alcune di queste transazioni poco trasparenti potrebbero mettere in pericolo la reputazione della piazza finanziaria svizzera. Infatti, anche la stampa internazionale ne ha già parlato, ad esempio il "Financial Time".
1. La FINMA era a conoscenza di queste grosse transazioni e come può un ufficio di revisione svizzero controllare in Russia se l'origine di questi soldi è legale? Un ufficio di revisione incaricato dalla FINMA, ad esempio finalizzato all'adempimento di compiti sovrani come il chiarimento di fattispecie in relazione al riciclaggio di denaro o all'accertamento degli aventi economicamente diritto, avrebbe la possibilità di chiedere assistenza amministrativa direttamente in Russia? In caso negativo, come può accertare se tale denaro proviene con certezza da fonti giuridicamente irreprensibili?
2. Nonostante le imprese coinvolte si trovino all'estero, può sussistere un obbligo fiscale in Svizzera, se tali transazioni sono svolte tramite infrastrutture proprie o prese in locazione in Svizzera? In questo contesto, le autorità fiscali hanno eseguito i necessari chiarimenti?
3. Le autorità fiscali come intendono garantire che in Svizzera rimangano ancora importi residui di questi fondi sufficienti per poter pagare eventuali imposte? In ogni caso, la stampa ha riferito che ingenti importi (790 milioni di franchi) sono stati trasferiti verso Cipro.
4. La convenzione per evitare le doppie imposizione è sufficiente per presentare le necessarie richieste di assistenza amministrativa e giudiziaria a Cipro e la Svizzera ha già intrapreso i passi necessari?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale conosce la fattispecie descritta dall'autore dell'interpellanza dalle sole relazioni nei media e non dispone di ulteriori indicazioni. Il Consiglio federale non può né confermare, né puntualizzare la fattispecie. Qui di seguito esso può unicamente fornire risposte in termini generali a singole questioni. Non è in grado di informare su cosa sia accaduto concretamente.
A prescindere da quanto precede il Consiglio federale è comunque convinto che la Svizzera disponga di leggi efficaci (in particolare la legge sul riciclaggio di denaro) per impedire e punire eventuali violazioni della legge.
1. Sono noti diversi casi di massicci investimenti russi in Svizzera. Se gli intermediari finanziari svizzeri vi hanno svolto un ruolo, i loro obblighi di diligenza, in particolare quello di accertare l'origine dei capitali investiti, sono retti dalla legge sul riciclaggio di denaro e dalle relative disposizioni di esecuzione. Conformemente al diritto in materia di vigilanza, le società di revisione degli intermediari finanziari hanno il compito di verificare se questi ultimi adempiono i loro obblighi. La via dell'assistenza amministrativa o giudiziaria è aperta alle autorità ma non alle istituzioni private, quali società di revisione o terzi incaricati dalle autorità.
2. Le persone giuridiche sottostanno all'imposta federale diretta, come pure alle imposte cantonali e comunali sull'utile e sul capitale a motivo della loro appartenenza personale quando hanno la propria sede o la propria amministrazione effettiva in Svizzera. Si considera in merito attività determinante la gestione degli affari correnti.
In assenza di sede o di amministrazione effettiva in Svizzera l'assoggettamento può risultare dall'appartenenza economica. Ne è in particolare il caso allorquando la società estera di capitali possiede una stabile organizzazione in Svizzera. In linea di massima si è in presenza di una stabile organizzazione in Svizzera quando vi si trovano impianti o installazioni stabili per il cui tramite è eseguita una parte qualitativamente o quantitativamente rilevante dell'attività.
In numerosi casi il diritto di imposizione della Svizzera nei confronti delle società estere di capitali a motivo dell'amministrazione effettiva o della stabile organizzazione in Svizzera non viene limitato da un'eventuale convenzione di doppia imposizione con lo Stato di sede della società di capitali. Anzitutto nelle convenzioni svizzere di doppia imposizione la residenza fiscale di una società di capitali è infatti attribuita di volta in volta allo Stato nel quale viene svolta l'effettiva attività amministrativa. In secondo luogo le convenzioni svizzere di doppia imposizione accordano regolarmente il diritto di imposizione allo Stato nel quale si trova la stabile organizzazione.
Una società estera di capitali con amministrazione effettiva in Svizzera può divenire contribuente in Svizzera non soltanto ai fini dell'imposta sull'utile e sul capitale, ma anche ai fini dell'imposta preventiva. A tale scopo deve però anche essere adempita un'ulteriore condizione. In questo senso la società estera di capitali è considerata "domiciliata in Svizzera" solo se è diretta dalla Svizzera e vi svolge un'attività.
3. L'imposta federale diretta come pure le imposte cantonali e comunali sull'utile e sul capitale sono tassate dalle autorità fiscali cantonali.
La società estera di capitali assoggettata all'imposta sull'utile e sul capitale in Svizzera deve presentare periodicamente una dichiarazione di imposta anche se al contribuente non è stato inviato alcun modulo. Le leggi tributarie federali stabiliscono che il diritto di avviare la tassazione si prescrive relativamente in 5 anni e assolutamente in 15 anni.
Le autorità fiscali possono esigere garanzie anche prima che la tassazione sia cresciuta in giudicato se la riscossione dell'imposta sembra essere pregiudicata. Ciò si applica anche all'imposta preventiva: in caso di trasferimento all'estero della sede o dell'amministrazione effettiva della società le sue riserve soggiacciono all'imposta preventiva ove esse non provengano da conferimenti di capitale.
4. Nell'estate del 2011 si è svolto un primo ciclo di negoziati relativi a una convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Cipro. Nel loro ambito è stata discussa l'introduzione di un articolo sullo scambio di informazioni secondo lo standard internazionale. Non si è però ancora giunti alla conclusione della convenzione. Pertanto Cipro rimane l'unico Paese dell'UE con il quale la Svizzera non ha alcuna convenzione di doppia imposizione.
Risposta del Consiglio federale.