11.4178 · Interpellanza · 2011-12-23
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) conferisce mandati a esperti di arte esterni che comportano costi elevati per gli importatori di opere d'arte interessati e le cui perizie sono effettuate secondo metodi incomprensibili. Di fatto, si tratta di casi in cui l'AFD incarica cosiddetti esperti di arte provenienti da Berna per valutare opere d'arte da importare a Basilea.
1. Come mai per la stima di opere d'arte vengono incaricati esperti esterni anche se non dispongono delle necessarie conoscenze specialistiche e non sono conosciuti né nell'ambito del commercio di opere d'arte né presso gli artisti interessati?
2. Quali sono le qualifiche degli esperti di arte richieste e verificate dall'AFD prima di conferire i mandati? Perché a Basilea intervengono esperti di arte provenienti da Berna, che incassano 1000 franchi solo per la trasferta?
3. Perché gli importatori di opere d'arte non sanno in anticipo quali esperti effettueranno le perizie? Nella maggior parte dei casi le grandi case d'asta svolgerebbero questo lavoro a un prezzo molto più vantaggioso o addirittura gratuitamente.
4. Vi sono rapporti personali o di altro tipo tra l'AFD e gli esperti di arte impiegati?
5. Il Consiglio federale ritiene opportuno definire i prezzi per l'imposizione di tele basandosi sulla superficie dipinta nonché sul prezzo ottenuto in un'asta di beneficienza? Ritiene che il quadro di un artista grande il doppio rispetto a un altro dello stesso artista valga quindi il doppio?
6. Perché l'AFD chiede un ulteriore anticipo di 1000 franchi se un importatore esige una decisione impugnabile? Non è una cifra eccessiva?
7. Secondo il Consiglio federale, il fatto che l'azienda federale preposta a determinare gli emolumenti e i dazi funga nel contempo da istanza di ricorso è conforme ai principi dello Stato di diritto?
8. Anche gli artisti svizzeri che importano in Svizzera le proprie opere d'arte devono farle stimare da esperti di arte? Anche in tal caso per l'importazione si applica il prezzo più elevato ottenuto nell'ambito di un'asta?
Stellungnahme des Bundesrates
La determinazione dell'imposta sull'importazione si fonda sulla dichiarazione doganale. In linea di massima, gli uffici doganali partono dal presupposto che quest'ultima sia corretta. Se, in seguito a informazioni in Internet e di esperti riguardanti opere analoghe, emergono dubbi circa l'esattezza del valore di mercato di un'opera d'arte o della rispettiva dichiarazione doganale, viene effettuata una stima approssimativa della base di calcolo dell'imposta. Ciò non è tuttavia la regola.
1. La stima della base di calcolo dell'imposta è impugnabile mediante i rimedi giuridici ordinari. Già solo per questo motivo, l'ufficio doganale incarica soltanto esperti che dispongono delle qualifiche necessarie per eseguire una perizia. Altrimenti sarebbe il Tribunale amministrativo federale a rifiutare in ultima istanza il valore stimato. Fino a oggi ciò non è mai accaduto.
2. Chiaramente, l'esperto deve avere le capacità professionali per verificare il valore di un'opera d'arte e nel contempo non intrattenere rapporti personali con l'importatore. Per l'ufficio doganale non è sempre facile trovare un esperto che soddisfi tali requisiti. Quest'ultimo può essere domiciliato a Basilea, Zurigo, Berna o altrove.
3. L'ufficio doganale non è obbligato a chiedere previamente il consenso all'importatore per l'esecuzione della perizia e la scelta dell'esperto incaricato. Se il valore dell'opera d'arte indicato dall'importatore è corretto (vedi spiegazioni introduttive), il prezzo della perizia più o meno elevato richiesto dall'esperto diventa irrilevante, dato che questi costi vanno a carico dell'importatore solo se la perizia dell'esperto conferma che i dubbi circa l'esattezza della dichiarazione doganale erano fondati.
4. Tra l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) e gli esperti di arte non vi sono rapporti personali. Il loro rapporto si basa unicamente su un mandato tra l'ufficio doganale e l'esperto ritenuto idoneo all'esecuzione della perizia (vedi le risposte alle domande 1 e 2).
5. Scopo della perizia è la stima del valore di mercato di un'opera d'arte da parte di un esperto. Una stima fondata unicamente sulle dimensioni dell'opera risulta inutile se non si tiene conto degli altri fattori che determinano il prezzo, ovvero soggetto, tecnica artistica applicata, periodo di creazione, stato della tela e via di seguito. L'AFD non potrebbe considerare giuridicamente valida una simile perizia; è quindi improbabile che ciò accada.
6. Indipendentemente dal fatto che l'IVA sia stata determinata sulla base della dichiarazione doganale o di una stima, l'ufficio doganale presenta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione una decisione d'imposizione relativa al credito fiscale dovuto. Quest'ultima è impugnabile mediante un ricorso di diritto amministrativo da inoltrare alla rispettiva direzione di circondario. L'importatore è tenuto ad anticipare le spese solo nell'ambito della procedura di ricorso contro la decisione d'imposizione dell'ufficio doganale. Per simili ricorsi si applicano le disposizioni relative alle spese processuali nel diritto amministrativo (art. 63 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa; RS 172.021). Ai sensi di tale articolo, il ricorrente deve fornire un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Queste ultime sono calcolate in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa e sono disciplinate nell'ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0). Poiché di regola nell'ambito dei ricorsi contro perizie effettuate da esperti gli importi delle imposte sono piuttosto elevati, un anticipo di 1000 franchi può effettivamente risultare proporzionato.
7. Dall'entrata in vigore della revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale nel 2007, le decisioni delle autorità amministrative federali sono di solito impugnabili direttamente presso il Tribunale amministrativo federale. Se previsto da una legge federale, è tuttora consentito presentare dapprima un ricorso a un'istanza di ricorso interna all'amministrazione. Ciò è particolarmente sensato se l'applicazione della legge è organizzata in modo decentralizzato (p. es. nell'AFD) e laddove sussiste la necessità di risolvere i conflitti mediante una procedura formale ma comunque flessibile, senza coinvolgere un'autorità giudiziaria indipendente dall'amministrazione. L'istanza di ricorso interna all'amministrazione garantisce in simili casi una prassi uniforme e, grazie alle sue conoscenze specialistiche, è possibile trovare una soluzione adeguata. Una simile istanza di ricorso interna è prevista dall'articolo 116 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (RS 631.0). In seguito è possibile interporre ricorso al Tribunale amministrativo federale ed eventualmente al Tribunale federale. Tale corso delle istanze corrisponde pienamente ai principi dello Stato di diritto.
8. No, poiché gli uffici doganali possono valutare e determinare il prezzo di simili opere d'arte anche senza l'intervento di un esperto. Tuttavia, ciò accade raramente dato che le importazioni di questo genere sono solitamente esenti da imposte.
Risposta del Consiglio federale.