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Condizioni esistenziali disumane per i richiedenti l'asilo in Italia. Posizione delle autorità svizzere competenti in materia di asilo

11.4186 · Interpellanza · 2011-12-23

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo di Dublino, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea (CdG) a Lussemburgo sono vincolanti anche per gli Stati firmatari che, come la Svizzera, non fanno parte dell'UE. Il 21 dicembre 2011 la CdG ha confermato una sentenza del gennaio di quest'anno in cui aveva statuito che gli Stati Dublino sono tenuti ad accertare se i richiedenti l'asilo si trovano in condizioni esistenziali dignitose dopo il loro trasferimento nel Paese competente e, qualora ciò non fosse il caso, ad avvalersi del diritto di entrata nel merito secondo l'articolo 3 paragrafo 2 del regolamento Dublino, rinunciando a trasferire il richiedente.

La prassi delle autorità svizzere in materia di asilo è diametralmente opposta a tale quadro giuridico. Fino a fine novembre sono infatti state trasferite in Italia ben 2148 persone. In particolare le donne, le famiglie e i malati sono in parte costretti ad affrontare in tale Paese condizioni esistenziali indegne e che non corrispondono alle esigenze minime sancite dalla CdG. Attualmente l'Italia non è affatto in grado di gestire la politica in materia di asilo, in parte abbandona in strada i richiedenti l'asilo e non riesce neppure a garantire il soccorso d'emergenza minimo ad alcuni di loro.

In tale contesto invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Perché l'UFM continua a trasferire in Italia anche persone particolarmente vulnerabili?

2. Quante volte la Svizzera si è avvalsa del diritto di entrata nel merito invece di procedere al trasferimento?

3. Che cosa fa il Consiglio federale per ottemperare alla giurisprudenza della CdG e al suo obbligo umanitario nei confronti dei richiedenti l'asilo particolarmente vulnerabili?

4. Qual è la reazione delle autorità italiane quando è annunciato il trasferimento di richiedenti l'asilo particolarmente vulnerabili?

5. Il Consiglio federale è disposto a riconsiderare la sua prassi, a ottemperare alla giurisprudenza della CdG e a impedire che la Svizzera si renda nuovamente colpevole di non aver trattato con il dovuto riguardo persone particolarmente vulnerabili e in pericolo?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4. L'Ufficio federale della migrazione (UFM) prende molto sul serio le esigenze specifiche delle persone particolarmente vulnerabili. Nei casi di particolare vulnerabilità (p. es. famiglie con bambini piccoli, persone con specifiche esigenze mediche), la prassi Dublino vigente adotta già provvedimenti specifici affinché lo Stato Dublino richiesto possa avviare i passi necessari alla presa in carico di queste persone. Già al momento della richiesta di presa in carico le autorità italiane vengono infatti messe al corrente di eventuali circostanze speciali di cui tenere conto all'arrivo o per l'accoglienza dell'interessato in Italia. Inoltre, in occasione dell'annuncio del trasferimento, sono nuovamente informate delle attuali esigenze specifiche dell'interessato, tra le quali figurano anche i provvedimenti medici necessari. Dal canto loro, le autorità italiane attribuiscono particolare importanza all'informazione tempestiva in merito a tali specificità. Vengono pertanto adottate tutte le misure necessarie in sintonia con la giurisprudenza nazionale ed europea; il trasferimento in Italia delle persone vulnerabili resta pertanto generalmente ammissibile in assenza di motivi che vi si oppongano nel singolo caso. Il Consiglio federale afferma quindi che entrambe le parti adottano le misure necessarie affinché le persone vulnerabili possano essere accolte in Italia nel rispetto delle loro esigenze. Alle persone trasferite in Italia con procedura Dublino è garantito l'accesso alle istituzioni di soccorso che forniscono sostegno e consulenza legale. All'aeroporto di Roma Fiumicino, ad esempio, i locali di un'istituzione di soccorso del genere sono adiacenti a quelli della polizia italiana di frontiera. Peraltro, nel settembre 2011 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia ha concordato con l'allora ministro dell'interno italiano il distacco a Roma di un agente di collegamento dell'UFM al fine di potenziare la cooperazione.

2. In sintonia con la giurisprudenza citata, soltanto in situazioni eccezionali particolari si entra nel merito di una domanda di asilo che secondo la normativa di Dublino compete a un altro Stato Dublino. Negli ultimi tre anni la Svizzera è entrata nel merito della domanda di asilo di poco più di una decina di persone per le quali sarebbe competente l'Italia.

3./5. L'UFM segue attentamente sia la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale (TAF) sia quella della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) e tiene d'occhio anche la situazione attuale negli Stati Dublino. Ne possono risultare adeguamenti della prassi, come avvenuto, per esempio, all'inizio del 2011 nel caso della Grecia. Alla luce della situazione insoddisfacente permanente nel settore dell'asilo greco, confermata da svariate organizzazioni internazionali, l'UFM ha infatti deciso di adeguare la propria prassi e di esaminare le domande di asilo fintanto che la Grecia non sarà in grado di adempiere i suoi obblighi di Stato Dublino. L'UFM esamina ogni domanda di asilo con la dovuta diligenza e rispetta gli obblighi risultanti sia dal diritto pubblico internazionale sia da quello svizzero. Nonostante la pressione cui è sottoposto il sistema italiano dell'asilo, attualmente non sussiste alcun motivo per presupporre che l'Italia non si attenga agli obblighi derivanti dalla Convenzione sullo statuto dei rifugiati o dalla CEDU e che quindi i trasferimenti in questo Paese non siano ammissibili secondo la giurisprudenza della CGUE. Il TAF è del medesimo avviso. Si precisa che la sentenza della CGUE del 21 dicembre 2011 citata dall'autore dell'interpellanza non concerne l'Italia, bensì la Grecia.

Risposta del Consiglio federale.